Page 134 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MARILENA RISPOLI FARINA
anche per finanziare le procedure di risoluzione previste dalla BRRD, in
particolare ristorando i depositanti delle perdite subite in caso di bail in o di altre
procedure di risoluzione, pur se nell’ambito del limite di 100 mila euro previsto
dalla normativa (art. 11 della Direttiva 2014/49/UE) 14. Su questi interventi, e
sulla loro ammissibilità, non sembra che le vicende del “caso TERCAS” abbiano
avuto alcun riflesso, anzi è stata l’occasione per gli organi comunitari di ribadire
la loro legittimità in ogni caso.
L’art. 11 della Direttiva 2014/49/UE sugli SGD prevede anche gli interventi
volontari e preventivi dei fondi di garanzia (come quello del “caso TERCAS”), a
condizione che la banca beneficiaria, ovviamente non sia in risoluzione, sia
sottoposta ad una controllo da parte del fondo, e che le somme utilizzate
rispettino il requisito del “minor costo”, cioè che risultino inferiori a quelle che il
fondo dovrebbe sborsare in caso di rimborso dei depositanti, e previa
consultazione dell’autorità di risoluzione e delle ulteriori autorità competenti,
come la Commissione europea come autorità per la concorrenza. Interventi che
sono peraltro dalla ulteriore Direttiva 2014/59/UE (BRRD) obbligati a
“rispettare le disposizioni in materia di aiuti di Stato”.
In conclusione, il quadro che emerge è ricco di luci ed ombre. Da un lato la
normativa comunitaria prevede la possibilità di interventi volontari e preventivi
da parte degli SGD nazionali, ma dall’altro li sottopone alla disciplina degli aiuti
di Stato e della concorrenza, con la necessità di individuare in concreto un difficile
punto di equilibrio. Nel “caso TERCAS” la Commissione ha espresso una
posizione così rigida, da rendere di fatto inutilizzabili tali interventi. Il Tribunale
dell’UE, riformando la decisione della Commissione, ha mostrato invece, pur in
una sentenza fondata prevalentemente sull’assenza di prova, una importante
apertura, riconoscendo la natura privata dei fondi ed il carattere privatistico del
loro operare. La Corte di Giustizia, investita, come si è detto, della questione ha
confermato la decisione del Tribunale.
Un primo importante passo.
8. La proposta di una disciplina uniforme dei DGS
39
Il tema di una disciplina uniforme dei DGS è da tempo all’attenzione del
dibattito europeo e facendo seguito allo stesso va menzionata l’iniziativa
40
dell’Eurogruppo che il 16 giugno 2022 , ha formulato l’invito alla Commissione
a stilare una proposta legislativa che includa un’armonizzazione dell’uso dei DGS
nazionali per agevolare l’uscita dal mercato delle banche in crisi irreversibile
preservando il valore aziendale.
39 Per le posizioni ante BRRD, si veda MACCARONE, I Fondi di Garanzia dei depositanti come
strumento di Vigilanza, in Dir. banca e merc. fin., 2014, 429 ss.
40 Definendo le linee guida per la revisione del Crisis Management and Deposit Insurance
Framework (CMDI).
Si veda www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2022/06/16/.
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