Page 134 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MARILENA RISPOLI FARINA





               anche  per  finanziare  le  procedure  di  risoluzione  previste  dalla  BRRD,  in
               particolare ristorando i depositanti delle perdite subite in caso di bail in o di altre
               procedure di risoluzione, pur se nell’ambito del limite di 100 mila euro previsto
               dalla normativa (art. 11 della Direttiva 2014/49/UE) 14. Su questi interventi, e
               sulla loro ammissibilità, non sembra che le vicende del “caso TERCAS” abbiano
               avuto alcun riflesso, anzi è stata l’occasione per gli organi comunitari di ribadire
               la loro legittimità in ogni caso.
                  L’art. 11 della Direttiva 2014/49/UE sugli SGD prevede anche gli interventi
               volontari e preventivi dei fondi di garanzia (come quello del “caso TERCAS”), a
               condizione  che  la  banca  beneficiaria,  ovviamente  non  sia  in  risoluzione,  sia
               sottoposta  ad  una  controllo  da  parte  del  fondo,  e  che  le  somme  utilizzate
               rispettino il requisito del “minor costo”, cioè che risultino inferiori a quelle che il
               fondo  dovrebbe  sborsare  in  caso  di  rimborso  dei  depositanti,  e  previa
               consultazione  dell’autorità  di  risoluzione  e  delle  ulteriori  autorità  competenti,
               come la Commissione europea come autorità per la concorrenza. Interventi che
               sono  peraltro  dalla  ulteriore  Direttiva  2014/59/UE  (BRRD)  obbligati  a
               “rispettare le disposizioni in materia di aiuti di Stato”.
                  In conclusione, il quadro che emerge è ricco di luci ed ombre. Da un lato la
               normativa comunitaria prevede la possibilità di interventi volontari e preventivi
               da parte degli SGD nazionali, ma dall’altro li sottopone alla disciplina degli aiuti
               di Stato e della concorrenza, con la necessità di individuare in concreto un difficile
               punto  di  equilibrio.  Nel  “caso  TERCAS”  la  Commissione  ha  espresso  una
               posizione così rigida, da rendere di fatto inutilizzabili tali interventi. Il Tribunale
               dell’UE, riformando la decisione della Commissione, ha mostrato invece, pur in
               una  sentenza  fondata  prevalentemente  sull’assenza  di  prova,  una  importante
               apertura, riconoscendo la natura privata dei fondi ed il carattere privatistico del
               loro operare. La Corte di Giustizia, investita, come si è detto, della questione ha
               confermato la decisione del Tribunale.
                  Un primo importante passo.


               8. La proposta di una disciplina uniforme dei DGS

                                                                        39
                  Il tema di una disciplina uniforme dei DGS è da tempo  all’attenzione del
               dibattito  europeo  e  facendo  seguito  allo  stesso  va  menzionata  l’iniziativa
                                                   40
               dell’Eurogruppo che il 16 giugno 2022 , ha formulato l’invito alla Commissione
               a stilare una proposta legislativa che includa un’armonizzazione dell’uso dei DGS
               nazionali  per  agevolare  l’uscita  dal  mercato  delle  banche  in  crisi  irreversibile
               preservando il valore aziendale.

                  39  Per le posizioni ante BRRD, si veda  MACCARONE, I Fondi di Garanzia dei depositanti come
               strumento di Vigilanza, in Dir. banca e merc. fin., 2014, 429 ss.
                  40   Definendo  le  linee  guida  per  la  revisione  del  Crisis  Management  and  Deposit  Insurance
               Framework (CMDI).
                    Si veda www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2022/06/16/.

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