Page 66 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MICHELE LOBUONO
sull’invalidità tutelerebbe un interesse generale al buon funzionamento del
mercato.
Una ricostruzione di questo tipo non appare immune da critiche, in particolare
ove si consideri che la pronuncia di nullità del contratto a valle non ha efficacia
erga omnes, «perché ogni pronuncia di nullità di un contratto a valle è limitata dai
vincoli soggettivi del giudicato, secondo le regole generali, e come tale può dirsi
posta, anch’essa a tutela di un interesse individuale, alla stessa stregua del rimedio
risarcitorio (fermo restando, poi che ambedue le discipline tutelano anche interessi
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generali)» .
6. Considerazioni conclusive
In conclusione sembra di poter dire che anche in questa materia, in particolare
nella ricerca del rimedio più idoneo a tutelare il fideiussore che abbia stipulato il
contratto a valle dell’intesa sanzionata in sede antitrust, si pone l’esigenza di
valutare la portata del rapporto tra «forma giuridica e materia economica»
muovendo dalla considerazione delle circostanze concrete e, quindi, delle
condotte effettivamente poste in essere dagli operatori del mercato. E, allora,
vengono alla mente le lucide considerazioni di un fine giurista particolarmente
sensibile alle questioni del metodo giuridico, che, riflettendo sulla ricostruzione
e individuazione della regola giuridica più conveniente e adatta, esortava a
ritornare sempre e necessariamente al fatto « ma non già per riprodurre e ripetere
– secondo l’ideale storicistico – la genesi del testo normativo e neppure per
emettere giudizi tipologici o di sussunzione, bensì per verificare di volta in volta
gli adattamenti subiti, le mutazioni intervenute, le configurazioni particolari
assunte dal problema posto dal fatto nel momento del passaggio dalla statica e
immobile, generale e astratta previsione di legge alla mutevole e sempre
rinnovatesi situazione concreta, al vivo e vitale caso da decidere, visto nella
determinatezza e specificità della sua peculiare consistenza storico-sociale. Il
problema della ricerca della regola diviene, allora, il problema stesso della
“comprensione” ermeneutica, e cioè quello della fissazione del “senso”
corrispondente alla concreta, storica ed effettiva situazione di interessi dalla quale
il testo ha preso avvio e tratto il suo campo di applicazione, di quel senso che –
per il modo in cui si dà a comprendere – “si concreta e si compie (secondo la
formula gadameriana) solo nell’interpretazione» .
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13 LIBERTINI, I contratti attuativi di intese restrittive della concorrenza: un commento a Cassazione civile,
sezioni unite, 30 dicembre 2021, n. 41994, cit., 21.
14 SCALISI, Regola e metodo nel diritto civile della postmodernità, in Riv. dir. civ., 2005, I, 305.
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