Page 66 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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MICHELE LOBUONO





               sull’invalidità  tutelerebbe  un  interesse  generale  al  buon  funzionamento  del
               mercato.
                  Una ricostruzione di questo tipo non appare immune da critiche, in particolare
               ove si consideri che la pronuncia di nullità del contratto a valle non ha efficacia
               erga omnes, «perché ogni pronuncia di nullità di un contratto a valle è limitata dai
               vincoli soggettivi del giudicato, secondo le regole generali, e come tale può dirsi
               posta, anch’essa a tutela di un interesse individuale, alla stessa stregua del rimedio
               risarcitorio (fermo restando, poi che ambedue le discipline tutelano anche interessi
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               generali)» .


               6. Considerazioni conclusive

                  In conclusione sembra di poter dire che anche in questa materia, in particolare
               nella ricerca del rimedio più idoneo a tutelare il fideiussore che abbia stipulato il
               contratto  a  valle  dell’intesa  sanzionata  in  sede  antitrust,  si  pone  l’esigenza  di
               valutare  la  portata  del  rapporto  tra  «forma  giuridica  e  materia  economica»
               muovendo  dalla  considerazione  delle  circostanze  concrete  e,  quindi,  delle
               condotte  effettivamente  poste  in  essere  dagli  operatori  del  mercato.  E,  allora,
               vengono alla mente le lucide considerazioni di un fine giurista particolarmente
               sensibile alle questioni del metodo giuridico,  che, riflettendo sulla ricostruzione
               e  individuazione  della  regola  giuridica  più  conveniente  e  adatta,  esortava  a
               ritornare sempre e necessariamente al fatto « ma non già per riprodurre e ripetere
               –  secondo  l’ideale  storicistico  –  la  genesi  del  testo  normativo  e  neppure  per
               emettere giudizi tipologici o di sussunzione, bensì per verificare di volta in volta
               gli  adattamenti  subiti,  le  mutazioni  intervenute,  le  configurazioni  particolari
               assunte dal problema posto dal fatto nel momento del passaggio dalla statica e
               immobile,  generale  e  astratta  previsione  di  legge  alla  mutevole  e  sempre
               rinnovatesi  situazione  concreta,  al  vivo  e  vitale  caso  da  decidere,  visto  nella
               determinatezza  e  specificità  della  sua  peculiare  consistenza  storico-sociale.  Il
               problema  della  ricerca  della  regola  diviene,  allora,  il  problema  stesso  della
               “comprensione”  ermeneutica,  e  cioè  quello  della  fissazione  del  “senso”
               corrispondente alla concreta, storica ed effettiva situazione di interessi dalla quale
               il testo ha preso avvio e tratto il suo campo di applicazione, di quel senso che –
               per il modo in cui si dà a comprendere – “si concreta e si compie (secondo la
               formula gadameriana) solo nell’interpretazione» .
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                  13  LIBERTINI, I contratti attuativi di intese restrittive della concorrenza: un commento a Cassazione civile,
               sezioni unite, 30 dicembre 2021, n. 41994, cit., 21.
                  14  SCALISI, Regola e metodo nel diritto civile della postmodernità, in Riv. dir. civ., 2005, I, 305.

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