Page 70 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI
tale estranea alla potenziale invalidità per violazione della disciplina antitrust, si
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rimarca che vada condiviso l’orientamento espresso dalla Cassazione in base al
quale l’accertamento della sussistenza di un’intesa limitativa della concorrenza e
della consequenziale nullità del contratto a valle attuativo di tale intesa non può
essere automaticamente trasposto a fattispecie diverse da quelle considerate
nell’intesa in questione.
b. Incompetenza per valore dell’ABF.
La seconda questione di rito spesso sollevata attiene alla incompetenza per
valore dell’ABF nell’ipotesi in cui la somma cui il ricorrente avrebbe diritto, a
titolo di ripetizione dell’indebito laddove abbia adempiuto al pagamento
dell’importo per il quale è stata rilasciata la fideiussione, a seguito
dell’accertamento della nullità di essa, sia superiore ad € 100.000,00.
In tale ipotesi l’orientamento costante dei Collegi dell’ABF, a seguito della
decisione n. 3169 del 2014 del Collegio di Coordinamento, è nel senso di ritenere
inammissibili domande che, pur essendo formalmente formulate in termini di
mero accertamento, in caso di accoglimento, comporterebbero il diritto del
ricorrente a ottenere una somma superiore a 100.000,00 euro . Merita segnalare
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che, a partire dal 2020, la competenza dell’ABF è stata elevata a 200.000,00 euro.
c. Incompetenza temporale dell’ABF.
Infine, ulteriore questione involgente la competenza dell’Arbitro è quella che
si pone per l’accertamento della nullità, totale o parziale, di fideiussioni omnibus
stipulate prima del 2009 e contenenti le clausole oggetto del rilievo della Banca
d’Italia. Al riguardo, secondo l’orientamento costante dei Collegi, si rileva, in
generale, che la competenza dell’Arbitro bancario e finanziario deve essere negata
in relazione a controversie che riguardano comportamenti o operazioni
dell’intermediario risalenti a epoca antecedente alla data del 1° gennaio 2009,
posta dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d’Italia
il 12.11.2011 (come successivamente modificate) quale termine iniziale della
competenza temporale dell’ABF e questo «a prescindere dal momento di
verificazione o percepibilità» del pregiudizio che possa esserne derivato al cliente .
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Sulla base di tale principio correttamente si precisa, con riferimento a
fattispecie negoziali sorte anteriormente alla data del 1° gennaio 2009 ma ancora
produttive di effetti, la necessità di guardare al petitum del ricorso, al fine di
verificare se esso sottopone al giudizio dell’Arbitro un vizio genetico del rapporto,
oppure una controversia che riguarda gli effetti del negozio giuridico prodottisi
dopo il 1° gennaio 2009. Mentre nel primo caso non sussisterà la competenza
dell’ABF, nella seconda ipotesi essa dovrà ritenersi invece sussistente .
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3 Cass., 20 maggio 2020, n. 9253, in Guida dir., 2020, 38, 59.
4 In termini, tra le altre, Collegio Bologna, 25 luglio 2019, n. 18418.
5 In questi termini, ex multis, Collegio Bologna, 25 luglio 2019, n. 18418; Collegio Palermo,
decisione n. 14 maggio 2018, n. 10364.
6 Cfr., ex multis, Collegio Milano, 26 aprile 2017, n. 4378; Collegio di Coordinamento, 10
gennaio 2014, n. 72.
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