Page 70 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI





               tale estranea alla potenziale invalidità per violazione della disciplina antitrust, si
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               rimarca che vada condiviso l’orientamento espresso dalla Cassazione  in base al
               quale l’accertamento della sussistenza di un’intesa limitativa della concorrenza e
               della consequenziale nullità del contratto a valle attuativo di tale intesa non può
               essere  automaticamente  trasposto  a  fattispecie  diverse  da  quelle  considerate
               nell’intesa in questione.
                  b. Incompetenza per valore dell’ABF.
                  La seconda questione di rito spesso sollevata attiene alla incompetenza per
               valore dell’ABF nell’ipotesi in cui la somma cui il ricorrente avrebbe diritto, a
               titolo  di  ripetizione  dell’indebito  laddove  abbia  adempiuto  al  pagamento
               dell’importo  per  il  quale  è  stata  rilasciata  la  fideiussione,  a  seguito
               dell’accertamento della nullità di essa, sia superiore ad € 100.000,00.
                  In tale ipotesi l’orientamento costante dei Collegi dell’ABF, a seguito della
               decisione n. 3169 del 2014 del Collegio di Coordinamento, è nel senso di ritenere
               inammissibili domande che, pur essendo formalmente formulate in termini di
               mero  accertamento,  in  caso  di  accoglimento,  comporterebbero  il  diritto  del
               ricorrente a ottenere una somma superiore a 100.000,00 euro . Merita segnalare
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               che, a partire dal 2020, la competenza dell’ABF è stata elevata a 200.000,00 euro.
                  c. Incompetenza temporale dell’ABF.
                  Infine, ulteriore questione involgente la competenza dell’Arbitro è quella che
               si pone per l’accertamento della nullità, totale o parziale, di fideiussioni omnibus
               stipulate prima del 2009 e contenenti le clausole oggetto del rilievo della Banca
               d’Italia. Al riguardo, secondo l’orientamento costante dei Collegi, si rileva, in
               generale, che la competenza dell’Arbitro bancario e finanziario deve essere negata
               in  relazione  a  controversie  che  riguardano  comportamenti  o  operazioni
               dell’intermediario risalenti a epoca antecedente alla data del 1° gennaio 2009,
               posta dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d’Italia
               il  12.11.2011  (come  successivamente  modificate)  quale  termine  iniziale  della
               competenza  temporale  dell’ABF  e  questo  «a  prescindere  dal  momento  di
               verificazione o percepibilità» del pregiudizio che possa esserne derivato al cliente .
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                  Sulla  base  di  tale  principio  correttamente  si  precisa,  con  riferimento  a
               fattispecie negoziali sorte anteriormente alla data del 1° gennaio 2009 ma ancora
               produttive  di  effetti,  la  necessità  di  guardare  al  petitum  del  ricorso,  al  fine  di
               verificare se esso sottopone al giudizio dell’Arbitro un vizio genetico del rapporto,
               oppure una controversia che riguarda gli effetti del negozio giuridico prodottisi
               dopo il 1° gennaio 2009. Mentre nel primo caso non sussisterà la competenza
               dell’ABF, nella seconda ipotesi essa dovrà ritenersi invece sussistente .
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                  3  Cass., 20 maggio 2020, n. 9253, in Guida dir., 2020, 38, 59.
                  4  In termini, tra le altre, Collegio Bologna, 25 luglio 2019, n. 18418.
                  5  In questi termini, ex multis, Collegio Bologna, 25 luglio 2019, n. 18418; Collegio Palermo,
               decisione n. 14 maggio 2018, n. 10364.
                  6   Cfr.,  ex  multis,  Collegio  Milano,  26  aprile  2017,  n.  4378;  Collegio  di  Coordinamento,  10
               gennaio 2014, n. 72.

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