Page 69 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               Collegio  di  coordinamento  del  17.4.2020  n.  17014,  è  costante  nel  ritenere
               l’eccezione priva di fondamento: si legge, infatti, nelle varie pronunce, che, qualora
               il ricorrente non chieda di accertare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, fatto
               peraltro nella fattispecie già accertato con provvedimento della Banca d’Italia n. 55
               del 22 maggio 2005, bensì la conseguente nullità del contratto a valle di tale intesa
               illecita,  la  disposizione  di  cui  all’art.  33,  c.  2,  l.  n.  287  del  1990  (e  successive
               modificazioni) - ai sensi della quale le sezioni specializzate in materia d’impresa
               sono  esclusivamente  competenti  per  «le  azioni  di  nullità  e  di  risarcimento  del
               danno,  nonché  [per]  i  ricorsi  intesi  ad  ottenere  provvedimenti  di  urgenza  in
               relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV - non è da
               ritenersi applicabile giacché tale competenza funzionale della Sezione Specializzata
               è  circoscritta  all’accertamento  della  nullità  dell’intesa  anticoncorrenziale  e  non
               anche delle domande di accertamento della nullità dei contratti stipulati “a valle”
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               di un’intesa riconosciuta come illecita .
                  Invero, il problema potrebbe porsi con riferimento alla differente ipotesi in cui
               la fideiussione oggetto di impugnativa non sia una fideiussione omnibus bensì una
               fideiussione  tradizionale  a  garanzia  di  un  qualsiasi  rapporto  creditizio  (es.
               scoperto di conto corrente, anticipazione bancaria etc.), ma che contenga clausole
               analoghe a quelle riportate nel modello ABI.
                  In  tal  caso,  poiché  il  provvedimento  della  Banca  d’Italia  si  riferisce
               espressamente ed unicamente alla fideiussione omnibus, il ricorrente, nel sottoporre
               al Collegio l’accertamento della nullità anche di una differente fideiussione che, pur
               contenendo clausole analoghe a quelle del modello ABI, non è coincidente con
               l’unica  tipologia  contrattuale  oggetto  del  citato  provvedimento,  dovrebbe
               preliminarmente  chiedere  al  Collegio  di  accertare  se  l’intesa  restrittiva  della
               concorrenza possa essere riferita anche alla fideiussione tradizionale.
                  In tal caso, per le ragioni uguali e contrarie a quelle sopra esposte a favore della
               sussistenza  della  competenza  dell’ABF,  quest’ultima  andrebbe  coerentemente
               esclusa giacché il Collegio sarebbe chiamato a pronunciarsi, preliminarmente ad
               ogni decisione riguardante il contratto a valle, in ordine all’accertamento della
               nullità dell’intesa anticoncorrenziale con riferimento ad una nuova fattispecie.
                  Va  da  sé  che  una  tale  pronuncia  non  può  che  rientrare  nella  competenza
               funzionale  della  Sezione  specializzata  in  materia  d’impresa  che  dovrebbe
               accertare la sussistenza, anche con riferimento a tale diversa fattispecie, di intese
               restrittive della concorrenza analoghe a quelle accertate dalla Banca d’Italia nel
               proprio provvedimento, con riferimento alla fideiussione omnibus.
                  Sulla base delle anzidette considerazioni, in una recente decisione del Collegio
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               di Milano  ove la controversia riguardava una fideiussione con oggetto specifico
               (rilasciata a garanzia del debito derivante dall’apertura del credito a revoca), come

                  1  In tal senso oltre la decisione del Collegio di coordinamento citata nel testo, anche Collegio
               Roma, 29 aprile 2021, n. 11178; Collegio Bologna, 10 marzo 2021, n. 6543 e n. 6541; Collegio
               Milano, 4 luglio 2019, n. 16588.
                  2  Collegio Milano, 15 febbraio 2022, n. 2837.

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