Page 69 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
Collegio di coordinamento del 17.4.2020 n. 17014, è costante nel ritenere
l’eccezione priva di fondamento: si legge, infatti, nelle varie pronunce, che, qualora
il ricorrente non chieda di accertare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, fatto
peraltro nella fattispecie già accertato con provvedimento della Banca d’Italia n. 55
del 22 maggio 2005, bensì la conseguente nullità del contratto a valle di tale intesa
illecita, la disposizione di cui all’art. 33, c. 2, l. n. 287 del 1990 (e successive
modificazioni) - ai sensi della quale le sezioni specializzate in materia d’impresa
sono esclusivamente competenti per «le azioni di nullità e di risarcimento del
danno, nonché [per] i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in
relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV - non è da
ritenersi applicabile giacché tale competenza funzionale della Sezione Specializzata
è circoscritta all’accertamento della nullità dell’intesa anticoncorrenziale e non
anche delle domande di accertamento della nullità dei contratti stipulati “a valle”
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di un’intesa riconosciuta come illecita .
Invero, il problema potrebbe porsi con riferimento alla differente ipotesi in cui
la fideiussione oggetto di impugnativa non sia una fideiussione omnibus bensì una
fideiussione tradizionale a garanzia di un qualsiasi rapporto creditizio (es.
scoperto di conto corrente, anticipazione bancaria etc.), ma che contenga clausole
analoghe a quelle riportate nel modello ABI.
In tal caso, poiché il provvedimento della Banca d’Italia si riferisce
espressamente ed unicamente alla fideiussione omnibus, il ricorrente, nel sottoporre
al Collegio l’accertamento della nullità anche di una differente fideiussione che, pur
contenendo clausole analoghe a quelle del modello ABI, non è coincidente con
l’unica tipologia contrattuale oggetto del citato provvedimento, dovrebbe
preliminarmente chiedere al Collegio di accertare se l’intesa restrittiva della
concorrenza possa essere riferita anche alla fideiussione tradizionale.
In tal caso, per le ragioni uguali e contrarie a quelle sopra esposte a favore della
sussistenza della competenza dell’ABF, quest’ultima andrebbe coerentemente
esclusa giacché il Collegio sarebbe chiamato a pronunciarsi, preliminarmente ad
ogni decisione riguardante il contratto a valle, in ordine all’accertamento della
nullità dell’intesa anticoncorrenziale con riferimento ad una nuova fattispecie.
Va da sé che una tale pronuncia non può che rientrare nella competenza
funzionale della Sezione specializzata in materia d’impresa che dovrebbe
accertare la sussistenza, anche con riferimento a tale diversa fattispecie, di intese
restrittive della concorrenza analoghe a quelle accertate dalla Banca d’Italia nel
proprio provvedimento, con riferimento alla fideiussione omnibus.
Sulla base delle anzidette considerazioni, in una recente decisione del Collegio
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di Milano ove la controversia riguardava una fideiussione con oggetto specifico
(rilasciata a garanzia del debito derivante dall’apertura del credito a revoca), come
1 In tal senso oltre la decisione del Collegio di coordinamento citata nel testo, anche Collegio
Roma, 29 aprile 2021, n. 11178; Collegio Bologna, 10 marzo 2021, n. 6543 e n. 6541; Collegio
Milano, 4 luglio 2019, n. 16588.
2 Collegio Milano, 15 febbraio 2022, n. 2837.
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