Page 72 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI





               3.  La  vexata  quaestio  nullitatis  (totale  o  parziale)  della  fideiussione  a  valle
                  dell’intesa restrittiva della concorrenza

                  È proprio sulla scia di tali ultime considerazioni che si sposta il focus ed il fulcro
               di  questa  relazione  nella  considerazione  che  la  giurisprudenza  dell’ABF,  ben
               prima dell’ordinanza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 , ha
                                                                                     11
               affrontato il tema delle ripercussioni sul contratto fideiussorio concluso a valle
               dell’intesa  censurata  dalla  Banca  d’Italia,  anticipando,  in  buona  parte,  quelle
               conclusioni che solo da poco sono state condivise dalle Sezioni Unite.
                  Ed infatti, con la nota decisione del collegio di coordinamento n. 14555 del 19
               agosto  2020,  l’ABF,  pur  dando  per  acquisito  che  la  illiceità  dell’intesa  si
               comunichi al contratto a valle, del che, per quanto si dirà brevemente innanzi, si
               dubita, nel contempo decisamente esclude la nullità totale di esso evidenziando
               che, nel dettato dell’art. 1419, c. 1, c.c., il riferimento a ciò che le parti avrebbero
               voluto non è il riferimento a un dato reale ma solo ad una congettura, che sfugge
               a ogni obiettivo accertamento, e dalla quale non può quindi dipendere la validità
               o invalidità del contratto. Ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., l’art. 1419 c.c. deve
               essere piuttosto interpretato teleologicamente, ossia in considerazione della sua
               ragione giustificativa, che è quella di conservare il contratto salvo che la modifica
               del contenuto sia tale da non giustificarne obiettivamente il mantenimento. Ciò
               che  si  richiede  è  quindi  una  valutazione  di  compatibilità  della  modifica  del
               contratto con la causa concreta di esso, dovendosi in definitiva accertare se la
               modifica abbia o no importanza determinante tenuto conto dell’interesse delle
               parti. Il criterio coincide, così, con quello previsto dall’art. 1420 c.c. per la nullità
               parziale in senso soggettivo. In altri termini, si deve ritenere che, qualora la nullità
               parziale del contratto “a valle” riguardi clausole accessorie, esso resti valido per
               il  resto;  qualora  invece  tale  nullità  riguardi  clausole  essenziali,  esso  sia
               integralmente  nullo,  a  meno  che  non  siano  previsti  dalla  legge  strumenti  per
               integrare la sua lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito
               della  vendita,  ovvero  l’art.  117,  ult.  comma,  t.u.b.  a  proposito  dei  contratti
               bancari). A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie”
               quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe
               comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli
               artt.  1346  ss.  c.c.”.  Giungendo  alla  conclusione  che  in  base  a  tale  criterio  le
               clausole in questione «siano da qualificarsi come “accessorie”, cosicché la loro
               nullità non si estende al resto del contratto», per la piana constatazione che la
               mancata apposizione delle stesse al contratto non avrebbe in alcun modo inciso


               contratto,  ovvero  non  pregiudicano  gli  interessi  in  gioco,  non  possono  che  comportare  una
               declaratoria di nullità parziale relativa alle dette clausole e giammai una nullità in toto dell’intero
               contratto. La tutela della posizione dei garanti è solo in ragione della declaratoria di nullità parziale
               e del risarcimento del danno»; Trib. Ancona, 17 dicembre 2018, n. 1993, in Pluris; Trib. Roma, 3
               maggio 2019, n. 9354, ivi.
                  11  Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, in Resp. civ. e prev., 2022, 821.

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