Page 72 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI
3. La vexata quaestio nullitatis (totale o parziale) della fideiussione a valle
dell’intesa restrittiva della concorrenza
È proprio sulla scia di tali ultime considerazioni che si sposta il focus ed il fulcro
di questa relazione nella considerazione che la giurisprudenza dell’ABF, ben
prima dell’ordinanza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 , ha
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affrontato il tema delle ripercussioni sul contratto fideiussorio concluso a valle
dell’intesa censurata dalla Banca d’Italia, anticipando, in buona parte, quelle
conclusioni che solo da poco sono state condivise dalle Sezioni Unite.
Ed infatti, con la nota decisione del collegio di coordinamento n. 14555 del 19
agosto 2020, l’ABF, pur dando per acquisito che la illiceità dell’intesa si
comunichi al contratto a valle, del che, per quanto si dirà brevemente innanzi, si
dubita, nel contempo decisamente esclude la nullità totale di esso evidenziando
che, nel dettato dell’art. 1419, c. 1, c.c., il riferimento a ciò che le parti avrebbero
voluto non è il riferimento a un dato reale ma solo ad una congettura, che sfugge
a ogni obiettivo accertamento, e dalla quale non può quindi dipendere la validità
o invalidità del contratto. Ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., l’art. 1419 c.c. deve
essere piuttosto interpretato teleologicamente, ossia in considerazione della sua
ragione giustificativa, che è quella di conservare il contratto salvo che la modifica
del contenuto sia tale da non giustificarne obiettivamente il mantenimento. Ciò
che si richiede è quindi una valutazione di compatibilità della modifica del
contratto con la causa concreta di esso, dovendosi in definitiva accertare se la
modifica abbia o no importanza determinante tenuto conto dell’interesse delle
parti. Il criterio coincide, così, con quello previsto dall’art. 1420 c.c. per la nullità
parziale in senso soggettivo. In altri termini, si deve ritenere che, qualora la nullità
parziale del contratto “a valle” riguardi clausole accessorie, esso resti valido per
il resto; qualora invece tale nullità riguardi clausole essenziali, esso sia
integralmente nullo, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per
integrare la sua lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito
della vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti
bancari). A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie”
quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe
comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli
artt. 1346 ss. c.c.”. Giungendo alla conclusione che in base a tale criterio le
clausole in questione «siano da qualificarsi come “accessorie”, cosicché la loro
nullità non si estende al resto del contratto», per la piana constatazione che la
mancata apposizione delle stesse al contratto non avrebbe in alcun modo inciso
contratto, ovvero non pregiudicano gli interessi in gioco, non possono che comportare una
declaratoria di nullità parziale relativa alle dette clausole e giammai una nullità in toto dell’intero
contratto. La tutela della posizione dei garanti è solo in ragione della declaratoria di nullità parziale
e del risarcimento del danno»; Trib. Ancona, 17 dicembre 2018, n. 1993, in Pluris; Trib. Roma, 3
maggio 2019, n. 9354, ivi.
11 Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, in Resp. civ. e prev., 2022, 821.
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