Page 73 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               sull’oggetto che, comunque, sarebbe determinato o determinabile ai sensi degli
               artt. 1346 e ss. c.c.
                  Ebbene, a prescindere dalle obiezioni di cui si farà cenno appresso, circa la
               discutibile  consequenzialità  logico-giuridica  della  nullità  del  contratto  a  valle
               rispetto all’intesa vietata, è invero difficile non condividere appieno gli argomenti
               portati dal Collegio di coordinamento a sostegno della decisione menzionata,
               quanto alla nullità solo parziale e non certo totale delle fideiussioni omnibus in
               oggetto.
                  Ed infatti, va considerato: a) che le clausole in questione sono senz’altro da
               considerarsi  come  “accessorie”  giacché,  ove  esse  non  fossero  state  apposte  al
               contratto,  quest’ultimo  avrebbe  comunque  avuto  un  oggetto  determinato  (o
               almeno  determinabile);  b)  che  la  rimozione  delle  predette  clausole  nulle  non
               incide sulla perdurante utilità del contratto di fideiussione; c) che, pertanto, la
               fideiussione in questione, deprivata delle clausole nulle, conserva gli elementi
               strutturali  e  funzionali  che  lo  connotano;  d)  che  anche  a  voler  guardare  alla
               volontà ipotetica delle parti, adottando così un criterio soggettivo di valutazione,
               si è efficacemente osservato  che è agevole presumere che se il fideiussore «ha
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               concluso il contratto con clausole a lui sfavorevoli, a maggior ragione avrebbe
               concluso quello stesso contratto depurato di dette clausole, essendo per il resto
               interessato  a  fornire  la  garanzia  al  fine  di  propiziare  la  concessione  del
               finanziamento al debitore principale».
                  Parimenti  guardando  alla  c.d.  volontà  ipotetica  della  banca  non  può  che
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               convenirsi con chi ritiene  che sebbene sia difficile dubitare che la banca avrebbe
               preferito avere una garanzia più forte a sostegno del finanziamento erogato, ciò
               nondimeno «avrebbe concluso il contratto di fideiussione anche senza le clausole
               in  questione,  rimanendo  integra  per  essa  la  sostanziale  funzione  di  garanzia
               dell’adempimento dell’obbligazione del debitore principale assicurata dagli altri
               obblighi  assunti  dal  fideiussore  (cfr.  artt.  1,  3,  4,  7  e  10  dello  schema  ABI),
               integrati dalla disciplina codicistica della fideiussione».
                  D’altra parte non è un caso che nel provvedimento della Banca d’Italia, in
               funzione di Autorità Garante, siano state considerate illecite le sole tre clausole
               innanzi richiamate non già l’intero modello negoziale suggerito dall’ABI.
                  Ed allora, nella considerazione di tutto quanto sopra, la nullità totale della
               fideiussione,  nella  fattispecie  in  questione,  appare,  a  parere  di  chi  scrive, una
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               conseguenza irragionevole ed abnorme , il che non è sfuggito anche a taluna
               recente giurisprudenza di merito che, molto efficacemente, anticipando l’arresto
               delle Sezioni Unite, ed applicando con correttezza i criteri della proporzionalità
               del rimedio e della ragionevolezza nell’interpretazione dell’art. 1419, c. 2, c.c.,
               con riferimento alla fattispecie di che trattasi, ha sottolineato che «la soluzione della

                  12  STELLA, Fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, in Jus civile, 2020, 286 ss.
                  13  STELLA, Fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, cit., 288.
                  14  Sul punto cfr., anche, le condivisibili considerazioni di RENNA, La fidejussione omnibus oltre
               l’intesa antitrust, in Riv. dir. civ., 2021, 572 e ss. e, specificamente, 599 e ss.

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