Page 73 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
sull’oggetto che, comunque, sarebbe determinato o determinabile ai sensi degli
artt. 1346 e ss. c.c.
Ebbene, a prescindere dalle obiezioni di cui si farà cenno appresso, circa la
discutibile consequenzialità logico-giuridica della nullità del contratto a valle
rispetto all’intesa vietata, è invero difficile non condividere appieno gli argomenti
portati dal Collegio di coordinamento a sostegno della decisione menzionata,
quanto alla nullità solo parziale e non certo totale delle fideiussioni omnibus in
oggetto.
Ed infatti, va considerato: a) che le clausole in questione sono senz’altro da
considerarsi come “accessorie” giacché, ove esse non fossero state apposte al
contratto, quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o
almeno determinabile); b) che la rimozione delle predette clausole nulle non
incide sulla perdurante utilità del contratto di fideiussione; c) che, pertanto, la
fideiussione in questione, deprivata delle clausole nulle, conserva gli elementi
strutturali e funzionali che lo connotano; d) che anche a voler guardare alla
volontà ipotetica delle parti, adottando così un criterio soggettivo di valutazione,
si è efficacemente osservato che è agevole presumere che se il fideiussore «ha
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concluso il contratto con clausole a lui sfavorevoli, a maggior ragione avrebbe
concluso quello stesso contratto depurato di dette clausole, essendo per il resto
interessato a fornire la garanzia al fine di propiziare la concessione del
finanziamento al debitore principale».
Parimenti guardando alla c.d. volontà ipotetica della banca non può che
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convenirsi con chi ritiene che sebbene sia difficile dubitare che la banca avrebbe
preferito avere una garanzia più forte a sostegno del finanziamento erogato, ciò
nondimeno «avrebbe concluso il contratto di fideiussione anche senza le clausole
in questione, rimanendo integra per essa la sostanziale funzione di garanzia
dell’adempimento dell’obbligazione del debitore principale assicurata dagli altri
obblighi assunti dal fideiussore (cfr. artt. 1, 3, 4, 7 e 10 dello schema ABI),
integrati dalla disciplina codicistica della fideiussione».
D’altra parte non è un caso che nel provvedimento della Banca d’Italia, in
funzione di Autorità Garante, siano state considerate illecite le sole tre clausole
innanzi richiamate non già l’intero modello negoziale suggerito dall’ABI.
Ed allora, nella considerazione di tutto quanto sopra, la nullità totale della
fideiussione, nella fattispecie in questione, appare, a parere di chi scrive, una
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conseguenza irragionevole ed abnorme , il che non è sfuggito anche a taluna
recente giurisprudenza di merito che, molto efficacemente, anticipando l’arresto
delle Sezioni Unite, ed applicando con correttezza i criteri della proporzionalità
del rimedio e della ragionevolezza nell’interpretazione dell’art. 1419, c. 2, c.c.,
con riferimento alla fattispecie di che trattasi, ha sottolineato che «la soluzione della
12 STELLA, Fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, in Jus civile, 2020, 286 ss.
13 STELLA, Fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, cit., 288.
14 Sul punto cfr., anche, le condivisibili considerazioni di RENNA, La fidejussione omnibus oltre
l’intesa antitrust, in Riv. dir. civ., 2021, 572 e ss. e, specificamente, 599 e ss.
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