Page 74 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI
nullità generale del singolo contratto di fideiussione sarebbe viziata da illogicità, risultando
una sanzione non proporzionata rispetto al contenuto decisionale dei provvedimenti 14251
dell’AGCM e n. 55 del 2.5.2005 di Banca d’Italia, posto che si sanzionerebbe in modo
maggiormente grave il contratto ‘a valle’ tra il consumatore e la banca (nullità totale)
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dell’intesa ‘a monte’ tra le banche» .
4. I limiti alla declaratoria d’ufficio della nullità parziale della fideiussione
omnibus a valle
Nonostante si condivida che nella fattispecie possa configurarsi la sola
parzialità del rimedio demolitorio come individuato dalla Sezioni Unite ed in
precedenza dall’ABF, tuttavia ciò che continua a lasciare perplessi è proprio il
processo argomentativo e logico posto a sostegno della dichiarata nullità, totale o
parziale che sia, del contratto a valle dell’intesa anticoncorrenziale come ribadito
dalle Sezioni Unite e, in sostanza, dato quasi come scontato dalla citata pronuncia
del Collegio di coordinamento.
Sul punto merita spendere qualche succinta considerazione che prende spunto
dalle critiche provenienti non solo da parte della dottrina ma anche da taluna
giurisprudenza di merito come di legittimità che escludono l’effetto dirimente
della nullità (totale o parziale) del contratto a valle ritenendo che l’unica tutela
concessa al soggetto rimasto estraneo all’intesa anti-concorrenziale, che abbia
allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, possa essere
esclusivamente quella risarcitoria .
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Conclusione, quest’ultima, peraltro, ripresa e condivisa dalla Procura
Generale della Corte di Cassazione che, proprio in riferimento al giudizio
pendente presso le Sezioni Unite, aveva depositato le proprie conclusioni e aveva
auspicato che le Sezioni Unite enunciassero il seguente principio di diritto: « dalla
declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera
concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d’Italia, non deriva la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in
essere dalle imprese aderenti all’intesa, né la nullità (derivata) delle singole
clausole sanzionate: i contratti a valle mantengono inalterata la loro validità e possono
dare luogo alla specifica azione di risarcimento dei danni da parte dei fideiussori nei
confronti degli istituti di credito - previo accertamento incidentale della nullità
dell’intesa ed a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante
15 Trib. Pavia, 5 febbraio 2020, n. 184, in Banca dati Pluris 2020.
16 Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044, in Riv, dir. industriale, 2020, II, 103; così Trib.
Treviso, 26 luglio 2018 e Trib. Treviso, 30 luglio 2018; Trib. Verona, 27 settembre 2018 e Trib.
Verona, 1 ottobre 2018; Trib. Bergamo, 25 giugno 2019; Trib. Napoli, 17 ottobre 2019; Trib.
Sondrio, 10 dicembre 2019; Trib. Velletri, 20 gennaio 2020; Trib. Busto Arsizio, 26 maggio 2020;
Trib. Bergamo, 14 luglio 2021. Per la dottrina, tra gli altri, RENNA, La fidejussione omnibus oltre
l’intesa antitrust, cit., 599.
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