Page 75 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               dalle condizioni contrattuali deteriori che il fideiussore non avrebbe accettato in
                                     17
               mancanza della intesa» .
                  A  sostegno  dei  forti  dubbi  che  si  nutrono  circa  la  correttezza  delle
               argomentazioni addotte a sostegno della natura derivata della nullità del contratto
               a valle, in quanto sbocco dell’intesa anticoncorrenziale vietata, si rileva quanto
               segue: anzitutto appare non sostenibile la tesi della nullità del contratto “a valle”
               per violazione di norma imperativa ex art. 1418 co.1 cc.; infatti, affinché possa
               affermarsi la nullità negoziale per violazione di norme poste a presidio di interessi
               generali, e, perciò, inderogabili dall’autonomia privata, è necessario che dette
               norme disciplinino direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale o
               che quantomeno vietino direttamente una determinata negoziazione.
                  Ebbene, se si condivide quanto innanzi è agevole rilevare che la proibizione
               dettata dalla Legge Antitrust non condanna in maniera diretta il contenuto degli
               atti negoziali “a valle”, bensì condanna esclusivamente un comportamento che si
               pone a monte di questi atti. Coerentemente, la sanzione della nullità prevista
               dall’art. 33 L. 287/90, riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese,
               mentre nulla dice riguardo ai contratti che, sulla base di dette intese, siano stati
               conclusi con terzi. Di conseguenza estendere a questi ultimi l’effetto demolitorio
               della  nullità  equivale  a  creare,  in  via  interpretativa,  ope  iudicis,  una  norma
               proibitiva/imperativa  non  scritta  che  estenda  ai  contratti  a  valle  un  divieto
               espresso  esplicitamente  solo  nei  confronti  delle  “intese”  a  monte  di  essi,  con
               buona pace della certezza del diritto e dei principi generali del nostro ordinamento
               che  pongono  la  nullità  negoziale  quale  eccezionale  rimedio  all’esercizio
               dell’autonomia privata.
                  Né vale a superare le considerazioni critiche fin qui sviluppate l’argomentazione
               ricorrente secondo cui nella fattispecie sarebbe configurabile una ipotesi di c.d.
               nullità derivata, in quanto il contratto finale tra imprenditore ed utente, costituirebbe il
               compimento il cd. sbocco dell’intesa anti-competitiva tra imprenditori, rappresentandone
               la sua realizzazione finale, sul presupposto di uno strettissimo collegamento tra l’intesa
               restrittiva a monte ed il contratto a valle.
                  Orbene sul punto è agevole replicare che, ai fini della configurabilità di un
               collegamento  negoziale  in  senso  tecnico  debbono  ricorrere  sia  il  requisito
               oggettivo (costituito dal nesso teleologico tra i negozi), sia il requisito soggettivo
               (costituito dal comune intento delle parti di volere il coordinamento tra i negozi,
               per la realizzazione di un fine ulteriore). Dunque, è necessaria l’identità soggettiva


                  17  La stessa giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. III, 11 giugno 2003, n. 9384, in
               Giust. civ., 2004, I, 2755) aveva, d’altra parte, sancito che «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra
               imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dall’Autorità antitrust ai sensi dell’art. 2 l. n. 287 del 1990,
               non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i
               quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle
               imprese da parte dei clienti» (Analogamente: Cass., sez. I, 9 dicembre 2002, n. 17475, in Riv. dir. comm.,
               2003, II, 325; T.A.R. Lazio, sez. I, 10 marzo 2003, n. 1790, in Foro amm. T.A.R., 2003, 906 ss.; Trib.
               Torino, 16 ottobre 1997, in Banca borsa tit. cred., 2001, II, 87).

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