Page 82 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ANTONIO VALITUTTI





               1. La vicenda processuale

                  La società Albatel stipulava con Intesa Sanpaolo s.p.a., in data 22 aprile 2004,
               un contratto di conto corrente e successivamente, in data 13 giugno 2006, un
               contratto di finanziamento, sotto forma di mutuo, per l’importo complessivo di
               Euro 75.000,00. A garanzia di tali rapporti, la banca richiedeva il rilascio di due
               distinte fideiussioni, fino a concorrenza della somma di Euro 166.000,00, che
               venivano sottoscritte da Giacinto Bosco, socio della Albatel, rispettivamente in
               data 10 maggio 2004 e 13 giugno 2006. Con diverse, successive, raccomandata,
               l’ultima delle quali in data 24 febbraio 2010, l’istituto di credito comunicava,
               peraltro,  alla  debitrice  principale  la  risoluzione  dei  contratti,  chiedendo  la
               restituzione del relativo scoperto.
                  Il Tribunale di Torino, su ricorso della banca, in data 8 agosto 2011, emetteva decreto
               ingiuntivo, con il quale chiedeva la condanna del Bosco al pagamento – in relazione alle
               due fideiussioni – delle somme di Euro 56.795,37 e di Euro 50.385,34. Nei confronti del
               provvedimento monitorio l’intimato proponeva rituale opposizione, a norma dell’art.
               645 cod. proc. civ., ma il giudizio veniva sospeso – su istanza dell’opponente – ai sensi
               dell’art. 295 cod. proc. civ., avendo il medesimo instaurato, nelle more del procedimento
               di opposizione, altro procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
                  Con  atto  di  citazione  notificato  il  23  novembre  2011,  Giacinto  Bosco  aveva,
               invero, evocato dinanzi alla Corte d’appello di Roma in unico grado, ai sensi dell’art.
               33 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 (nel testo applicabile ratione temporis), Intesa
               Sanpaolo s.p.a., chiedendo dichiararsi radicalmente nulli, per violazione dell’art. 2,
               c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, i contratti di fideiussione del 22 aprile 2004 e del
               13 giugno 2006, e per l’effetto dichiararsi che nulla era dovuto dal Bosco all’istituto
               di credito convenuto, del quale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni
               subiti, nonché alla cancellazione del nominativo dell’attore dalla Centrale Rischi
               della Banca d’Italia. In via subordinata, il Bosco chiedeva dichiararsi la nullità, per
               violazione dell’art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, delle sole clausole contenute
               negli articoli 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione, e dichiararsi che nulla era
               dovuto dal medesimo alla banca, per i debiti di Alcatel, a causa dell’intervenuta
               decadenza dell’istituto di credito, ai sensi dell’art. 1957 c.c. Osservava, invero, l’attore
               che la banca convenuta aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale
               aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 8 agosto 2011,
               ossia  ben  oltre  il  termine  di  sei  mesi  previsto  dalla  norma  succitata  dall’ultima
               raccomandata, emessa in data 24 febbraio 2010, con la quale i rapporti in corso con
               la debitrice principale erano stati risolti.
                  Costituitasi la banca, con sentenza n. 3746/2016 dell’11 giugno 2016, la Corte
               d’appello  di  Roma  così  provvedeva:  a)  dichiarava  la  nullità,  per  violazione
               dell’art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, delle sole clausole contenute negli
               articoli nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per cui è causa; b) condannava
               Italfondiario  s.p.a.,  nella  qualità  di  procuratore  di  Intesa  Sanpaolo  s.p.a.,  al
               pagamento in favore di Giacinto Bosco, a titolo di risarcimento del danno non
               patrimoniale,  della  somma  di  Euro  5.000,00,  oltre  interessi  legali  dalla


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