Page 79 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               69 del 2009 consente di spazzare via le perplessità in tema di extrapetizione. Ed
               infatti, l’art. 101, cit., impone al giudice che si sia riservato la decisione, e che
               ritenga di porre a fondamento di quest’ultima una questione rilevata d’ufficio, di
               assegnare  alle  parti  un  termine  per  memorie  contenenti  osservazioni
               sull’argomento. In questo senso, d’altra parte, si sono correttamente espresse le
               SS.UU.,  proprio  con  riferimento  alla  fattispecie  che  qui  ci  occupa,  allorché
               condivisibilmente  sanciscono  che  a  presidio  del  principio  processuale  della
               domanda  «il  giudice  innanzi  al  quale  sia  stata  proposta  domanda  di  nullità
               integrale  del  contratto  deve  rilevarne  di  ufficio  la  sua  nullità  solo  parziale.  E
               tuttavia, qualora le parti, all’esito dell’indicazione ufficiosa, omettano un’espressa
               istanza  di  accertamento  in  tal  senso,  deve  rigettare  l’originaria  pretesa  non
               potendo  inammissibilmente  sovrapporsi  alla  loro  valutazione  ed  alle  loro
               determinazioni espresse nel processo» .
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                  C’è da chiedersi se le predette considerazioni possono appieno riproporsi nel
               cd.  “giudizio”  innanzi  all’Arbitro  bancario  e  finanziario,  considerate  le
               peculiarità che lo connotano.


               5. I limiti alla declaratoria d’ufficio della nullità parziale della fideiussione
                  omnibus a valle

                  La  giurisprudenza  dell’Arbitro  non  affronta,  perché  a  quanto  consta  non
               investita della questione, il tema consequenziale dell’integrazione del contratto di
               fideiussione omnibus all’esito della declaratoria di nullità parziale delle clausole
               incriminate.
                  La questione, com’è evidente, non è affatto marginale per le conseguenze che
               comporta.
                  In  proposito,  già prima dell’arresto delle  Sezioni Unite,  evidenziavo  che il
               contenuto  del  contratto,  all’esito  della  declaratoria  di  nullità  parziale,  dovrà
               trovare automatica integrazione nelle norme dispositive derogate dalle clausole
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               in  questione .  E,  perciò,  negli  artt.  1939,  1945,  1957  c.c.  che  andranno  ad
               integrare il contenuto del contratto ristabilendo quel punto di equilibrio indicato
               dal  legislatore  nella  contrapposizione  degli  interessi  in  gioco,  pregiudicato
               dall’uso  distorto,  o,  se  si  vuole,  abusivo  dell’autonomia  privata  concretatosi
               nell’aver prestato adesione e/o comunque usufruito dell’intesa illegittima.
                  L’integrazione  dispositiva  potrebbe  comportare  anche  significative  ricadute
               immediate in favore del fideiussore laddove, ad esempio, ripristinatasi la regola
               contenuta nell’art. 1957 c.c. all’esito della declaratoria della nullità della clausola
               che ad essa deroghi, si accerti che la banca, confidando proprio sulla validità della


                  26  Analogamente Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, in Giust. civ. mass., 2014.
                  27   Sia  dato  rinviare,  per  maggiori  approfondimenti,  a  MONTICELLI,  Il  ruolo  ambivalente  della
               norma dispositiva nel contratto, cit., 28 ss.

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