Page 83 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               pubblicazione  della  sentenza  al  soddisfo;  c)  ordinava  la  cancellazione  della
               segnalazione del nominativo del Bosco alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
               Avverso tale pronuncia Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di Intesa
               Sanpaolo s.p.a., proponeva ricorso per cassazione, al quale l’intimato Giacinto
               Bosco resisteva con controricorso e con memoria.
                  Con ordinanza interlocutoria n. 11486/2021, la Prima Sezione civile di questa
               Corte,  investita  del  ricorso,  rilevava  che  sulla  questione  relativa  alla  tutela
               riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in
               caso  di  nullità  delle  condizioni  stabilite  nelle  intese  tra  imprese  a  monte,  per
               violazione dell’art. 2, c.  2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, si ravvisa una pluralità di
               opinioni in dottrina ed in giurisprudenza, essendosi – in sostanza – delineate tre
               soluzioni: a) nullità totale del contratto a valle; b) nullità parziale di tale contratto,
               ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell’intesa nulla a
               monte;  c)  tutela  risarcitoria.  La  sezione  ha,  pertanto,  rimesso  la  controversia  –
               ritenendo che la questione che ne costituisce oggetto, rivestendo un particolare
               valore  nomofilattico,  rappresenti  una  questione  di  massima  di  peculiare
               importanza, anche in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie –
               alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c.


               2. La legge antitrust e l’intervento della Banca d’Italia

                  A norma dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990: «1. Sono considerati intese gli
               accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se
               adottate  ai  sensi  di  disposizioni  statutarie  o  regolamentari,  di  consorzi,
               associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra
               imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
               maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale
               o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare
               direttamente  o  indirettamente  i  prezzi  d'acquisto  o  di  vendita  ovvero  altre
               condizioni contrattuali; […]. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».
                  Nell’ottobre del 2002, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre
               uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che
               – prima della diffusione tra gli istituti di credito – fu comunicato alla Banca d’Italia,
               all’epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, la quale, nel
               novembre 2003, avviò un’istruttoria finalizzata a  verificare la  compatibilità dello
               schema  contrattuale  di  «fideiussione  a  garanzia  delle  operazioni  bancarie»,
               predisposto dall’ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della
               concorrenza. A tal fine, la Banca d’Italia interpellò – in via consultiva – l’Autorità
               Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n. 14251 – ebbe ad
               evidenziare  come  la  disciplina  della  «fideiussione  omnibus»,  di  cui  allo  schema
               predisposto dall’ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché
               suscettibili – in linea generale – «di determinare un aggravio economico indiretto, in
               termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a


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