Page 80 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI





               clausola in deroga a detto articolo, sia decaduta da ogni diritto nei confronti del
               fideiussore  in  quanto  sia  rimasta  inerte  non  coltivando  giudizialmente  e
               tempestivamente la propria pretesa creditoria nei confronti del debitore principale
               a fare data dalla scadenza dell’obbligazione cui questi era tenuto.
                  Tuttavia evidenziavo, anche, che la conseguenza in questione, invero, trova
               una rilevante attenuazione nel caso in cui la garanzia prestata in favore della
               banca non sia riconducibile al tipo fideiussorio quanto piuttosto ad un contratto
               autonomo di garanzia. Il che è quanto accade pressoché sempre per le fideiussioni
               omnibus di cui si discute. Ed infatti, è noto che la regola di cui all’art. 1957 c.c. si
               spiega  proprio  in  ragione  del  connotato  di  accessorietà  che  caratterizza  la
               fideiussione, connotato non rinvenibile laddove ci si trovi dinanzi ad una garanzia
               autonoma.
                  Non è un caso che la giurisprudenza, in più occasioni, abbia significativamente
               evidenziato che «In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano
               convenuto  che  il  pagamento  debba  avvenire  “a  prima  richiesta”,  l’eventuale
               rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957,
               comma  1,  c.c.,  deve  intendersi  riferito  -  giusta  l’applicazione  del  criterio
               ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale
               indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare
               la  decadenza  la  semplice  proposizione  di  una  richiesta  stragiudiziale  di
               pagamento,  non  essendo  necessario  che  il  termine  sia  osservato  mediante  la
               proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
               norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le
               due  clausole  contrattuali,  non  potendosi  considerare  “a  prima  richiesta”
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               l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio» .
                  Detto orientamento giurisprudenziale è condivisibile ed, invero, riduce non
               poco la portata della declaratoria di nullità parziale, secondo quanto sopra detto,
               della garanzia personale stipulata a valle dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale,
               in violazione dell’art. 2, c. 3, l. 287/1990: ed infatti, nella pratica, le garanzie
               personali prestate in favore delle banche, secondo il predetto schema ABI, sono
               tutte “a prima richiesta” e, perciò, senz’altro da ritenersi autonome specie se si
               tiene conto del più recente approdo ermeneutico della Cassazione secondo cui il
               carattere autonomo della garanzia per lo più consegue ogni qual volta sia previsto
               il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni .
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                  28  Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346, in Giust. civ. mass., 2017, in senso contrario vedi,
               però, Cass., sez. I, 9 agosto 2016, n. 16825, in Notariato, 2016, 601; Trib. Monza, sez. I, 23 gennaio
               2019, in Pluris.
                  29  Cass., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 4717, in CED Cassazione, 2019.

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