Page 80 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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SALVATORE MONTICELLI
clausola in deroga a detto articolo, sia decaduta da ogni diritto nei confronti del
fideiussore in quanto sia rimasta inerte non coltivando giudizialmente e
tempestivamente la propria pretesa creditoria nei confronti del debitore principale
a fare data dalla scadenza dell’obbligazione cui questi era tenuto.
Tuttavia evidenziavo, anche, che la conseguenza in questione, invero, trova
una rilevante attenuazione nel caso in cui la garanzia prestata in favore della
banca non sia riconducibile al tipo fideiussorio quanto piuttosto ad un contratto
autonomo di garanzia. Il che è quanto accade pressoché sempre per le fideiussioni
omnibus di cui si discute. Ed infatti, è noto che la regola di cui all’art. 1957 c.c. si
spiega proprio in ragione del connotato di accessorietà che caratterizza la
fideiussione, connotato non rinvenibile laddove ci si trovi dinanzi ad una garanzia
autonoma.
Non è un caso che la giurisprudenza, in più occasioni, abbia significativamente
evidenziato che «In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano
convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale
rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957,
comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l’applicazione del criterio
ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale
indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare
la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di
pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la
proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le
due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
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l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio» .
Detto orientamento giurisprudenziale è condivisibile ed, invero, riduce non
poco la portata della declaratoria di nullità parziale, secondo quanto sopra detto,
della garanzia personale stipulata a valle dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale,
in violazione dell’art. 2, c. 3, l. 287/1990: ed infatti, nella pratica, le garanzie
personali prestate in favore delle banche, secondo il predetto schema ABI, sono
tutte “a prima richiesta” e, perciò, senz’altro da ritenersi autonome specie se si
tiene conto del più recente approdo ermeneutico della Cassazione secondo cui il
carattere autonomo della garanzia per lo più consegue ogni qual volta sia previsto
il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni .
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28 Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346, in Giust. civ. mass., 2017, in senso contrario vedi,
però, Cass., sez. I, 9 agosto 2016, n. 16825, in Notariato, 2016, 601; Trib. Monza, sez. I, 23 gennaio
2019, in Pluris.
29 Cass., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 4717, in CED Cassazione, 2019.
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