Page 89 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
nell'ottica della nullità complessiva e totale, sia della intesa a monte (peraltro dichiarata
dall'Autorità Garante), sia della successiva fideiussione a valle.
La sentenza afferma, infine, che l'accertamento di condotte anticoncorrenziali ai sensi
dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990, si applica a tutti i contratti che costituiscano applicazione
di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità
da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato .
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Altre pronunce si sono poste, invece, nell’ottica della nullità parziale, ex art. 1419
c.c., della fideiussione a valle dell’intesa vietata, limitatamente, cioè, alle clausole che
riproducono le clausole nn. 2, 6 e 8 dell’intesa vietata a monte. La nullità integrale
del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determinerebbe –
secondo tale indirizzo – solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il
contratto in mancanza di quelle clausole; «il che – nella specie – è da escludere, sul
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piano logico, trattandosi di clausole a favore della banca» .
6. Le opinioni della dottrina. La tesi della nullità totale della fideiussione a
valle dell’intesa antitrust
Tale essendo il variegato quadro giurisprudenziale di riferimento, va osservato che
la questione della sorte del contratto a valle non trova una soluzione uniforme neanche
in dottrina. Un primo gruppo di opzioni dottrinali si colloca sul versante della «nullità
totale» delle fideiussioni a valle dell’intesa a monte vietata dalla legge antitrust.
In tale ambito, una prima tesi è nel senso che la nullità delle intese
anticoncorrenziali, ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett a) e c. 3 della l. n. 287 del 1990,
comporta che le fideiussioni, riproducenti le clausole nn. 2, 6 e 8 del suddetto schema
predisposto dall’ABI, sono da considerarsi integralmente nulle per «nullità derivata» e
conseguente al rapporto strumentale esistente tra la garanzia a valle e l’intesa a
monte. In tal senso si rileva che il collegamento funzionale in parola si tradurrebbe in
un vero e proprio «collegamento negoziale» tra l’intesa a monte e la fideiussione a valle,
che comporterebbe l’esigenza di una considerazione unitaria della fattispecie e
l’applicazione del principio simul stabunt simul cadent. I due accordi sarebbero, in altri
termini, parte di una pratica «complessivamente illecita», sicchè la nullità prevista per
l’intesa si trasmetterebbe tout court anche ai contratti che a questa danno attuazione .
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Altri autori – sempre nell’ambito dello stesso indirizzo – hanno ritenuto, invece, che
la nullità della fideiussione a valle deriverebbe dalla illiceità della causa della stessa
fideiussione, ai sensi dell’art. 1418, c. 2, c.c., giacché tale negozio realizzerebbe una
5 Cass., s e z . I , 12 dicembre 2017, n. 29810. Nella medesima prospettiva della nullità
totale si pone anche Cass., sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6523.
6 Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044; Cass., sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3556.
7 DELLI PRISCOLI, La dichiarazione di nullità dell'intesa anticoncorrenziale da parte del giudice ordinario, in Giur
comm., 1999, II, 226 ss.; ID., Le restrizioni verticali della concorrenza, Milano, 2002, 156 ss.; GUCCIONE, Intese vietate
e contratti individuali «a valle»: alcune considerazioni sulla c.d. invalidità derivata, in Giur. comm., 1999, II, 449 ss.
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