Page 90 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ANTONIO VALITUTTI





               funzione illecita, siccome contrario alle norme imperative sulle intese anticoncorrenziali,
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               ovvero dovrebbe essere – quanto meno – considerato come stipulato in frode alla legge .
                  Secondo una terza impostazione si tratterebbe, invece, di illiceità dell’oggetto,
               ravvisato  quest’ultimo  nel  «prezzo»  –  comprensivo  di  tutte  le  condizioni
               contrattuali che concorrono a formarlo –con la conseguenza che, nei limiti in cui
               il contratto «a valle» assorbe, nella sua interezza ovvero all’interno di singole
               clausole,  le  statuizioni  della  concertazione  «a  monte»,  l’oggetto  si  rivelerebbe
               funzionale  al  perseguimento  del  risultato  (vietato)  cui  l’intesa  è  diretta,  con
               conseguente nullità del negozio fideiussorio ex artt. 1418, c. 2 e 1346 c.c.. In altri
               termini, «l'oggetto che nasce illecito nel primo contratto che dà corso alle intese,
               tale rimane lungo l'intera catena negoziale, comunque fino a quando i contratti a
               valle,  di  qualunque  grado,  subiscano  gli  effetti  delle  intese  vietate:  una  volta
               affetto da illiceità, così esso perviene fino all'ultimo anello della catena» .
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                  Altri  autori  ancora  –  sempre  nell’ambito  della  tesi  della  nullità  assoluta  –
               ritengono che la nullità in questione sarebbe non testuale, ma virtuale, derivando
               dalla violazione diretta delle norme imperative anticoncorrenziali. Si afferma, al
               riguardo,  che  le  previsioni  degli  artt.  1941,  1939  e  1957  c.c.  sarebbero
               singolarmente derogabili, nondimeno la loro deroga cumulativa – in quanto si
               tradurrebbe in un effetto distorsivo della competizione di mercato – verrebbe a
               collidere  con  la  norma  imperativa  di  cui  all’art.  2,  c.  2,  lett.  a),  dando  luogo
               all’integrale nullità del contratto .
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                  Tutte  le  tesi  innanzi  esposte  hanno,  quale  comune  denominatore,  la
               considerazione per cui, a fronte della violazione – sia essa derivata o diretta –
               della normativa antitrust, l’unica reazione possibile, da parte dell’ordinamento,
               consisterebbe nella radicale – ed integrale – nullità della fideiussione, non avendo
               altrimenti  senso  affermare  la  nullità  dell'intesa  e,  al  contempo,  la  validità dei
               contratti  stipulati  in  sua  esecuzione .  Si  osserva,  in  altri  termini,  che  ogni
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               soluzione che si limitasse ad eliminare, con la comminatoria di nullità, il solo
               vincolo  giuridico  nascente  dall'intesa  illecita  (sanzionando,  altresì,  i  colpevoli

                  8  Il contratto «a valle» rappresenterebbe, cioè, lo strumento atto a consentire alle singole imprese
               di eludere il divieto fissato dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990. In tal senso SCALISI, Nullità e inefficacia,
               nel sistema europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2001, 492. Più radicale la tesi proposta da UBERTAZZI,
               Ancora  su  norme  bancarie  uniformi  e  diritto  antitrust,  in  Dir.  banca  merc.  fin.,  1997,  I,  428  ss.,  che
               considera i singoli contratti «a valle» all'interno dell'intesa.
                  9   CASTRONOVO,  Antitrust  e  abuso  di  responsabilità  civile,  in  Danno  e  resp.,  2004,  469  ss.;  Id.,
               Responsabilità civile antitrust: balocchi e profumi, ivi, 1165 ss.
                  10  GENTILI, La nullità dei “contratti a valle” come pratica concordata anticoncorrenziale (Il caso delle
               fideiussioni ABI), in Giust. civ., 2019, 675 ss.
                  11  STELLA, Fideiussioni predisposte su modello uniforme ABI dichiarato parzialmente nullo dall'autorità garante
               della concorrenza: quali rimedi a favore del fideiussore?, in Contr., 2020, 385 ss., il quale osserva che «la sanzione
               della nullità dell'intesa sarebbe priva di effettività e risulterebbe inutile qualora non potesse estendersi
               anche ai singoli contratti che costituiscono sostanziale esecuzione dell'intesa "a monte" dichiarata illecita.
               Sarebbe, in sostanza, un paradosso ritenere che la l. n. 287/1990 abbia voluto eliminare, con la previsione
               di nullità, l'intesa a monte anticoncorrenziale e contestualmente lasciare integri quei contratti che diano
               esecuzione all'intesa, dando vita a un reale mercato anticoncorrenziale».

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