Page 93 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
qualità di socio d’affari o di parente del debitore principale, alla concessione del
finanziamento in favore di quest’ultimo e, dunque, ha un interesse concreto e
«diretto» a prestare la garanzia. Con riferimento, poi, alla «volontà ipotetica»
dell’istituto bancario, l'alternativa sarebbe stata, per quest’ultima, quella
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dell'assenza completa di fideiussioni, con minor garanzia dei propri crediti .
8. Segue. La tesi risarcitoria
Un terzo filone interpretativo, infine, ritiene che l’unico rimedio esperibile dal
garante – coinvolto, suo malgrado, nell’attuazione dell’intesa anticoncorrenziale
– sia esclusivamente il «risarcimento dei danni». Si osserva, al riguardo, che ciò che
emergerebbe, nel rapporto tra intesa a monte e fideiussione a valle, sarebbe la
mancanza di una vera libertà di determinazione e scelta da parte del contraente-
cliente della banca, il quale – a fronte della predisposizione di un modello
contrattuale che non gli consente possibilità alternative, neppure rivolgendosi ad
altri imprenditori bancari, stante il generalizzato recepimento dello schema ABI
– non avrebbe altra scelta, essendo la fideiussione perfettamente valida, che quella
di proporre l’azione per il risarcimento dei danni. Il modello di tutela sarebbe,
pertanto, quello del dolo incidente ex art. 1440 c.c., che consente di reagire a
comportamenti di mala fede del contraente forte, che abusi della propria
posizione in presenza di un’anomalia di mercato, nel quale la relazione
contrattuale di garanzia matura, e che egli stesso ha concorso a ingenerare e
perpetuare.
Secondo una diversa prospettiva, nella sostanza, il fondamento del diritto al
risarcimento del danno, si dovrebbe ravvisare nella responsabilità (di carattere
precontrattuale, ex art. 1338 c.c.), per omessa comunicazione alla controparte
delle cause di illiceità del contratto conosciute (o conoscibili con l’ordinaria
diligenza) dall’istituto di credito, ossia in un comportamento in mala fede del
contraente forte che di per sé – se è certamente produttivo di danno risarcibile –
non può fondare alcuna nullità del contratto. L'intesa avente ad oggetto il modulo
A.B.I., e dichiarata illecita dalla Banca d’Italia, avrebbe determinato, infatti,
un’uniformità delle condizioni dell'offerta sul mercato in senso deteriore per il
garante, in quanto lo avrebbe costretto – si afferma – a concludere un contratto a
condizioni più onerose di quelle che avrebbe potuto ottenere su un mercato
concorrenziale, comprimendo illegittimamente la sua libertà di
autodeterminazione negoziale e pregiudicando la sua libertà contrattuale di
scegliere un contratto con un contenuto e condizioni diversi .
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15 STELLA, op. loc. cit. Per una ampia e lucida analisi delle diverse tesi, cfr. RENNA, La fideiussione
omnibus oltre l’intesa antitrust, in Riv. dir. civ., 2021, 572 ss.
16 G. STELLA, op. loc. cit.
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