Page 19 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023                       ISSN 1974–9805





               4. Gigantismo e accesso ai mercati digitali. Il Digital Market Act

                  Affianca il DSA il regolamento gemello Digital Market Act , che sancisce il
                                                                          30
               gigantismo dell’economia data driven con una constatazione assai semplice, quella
               per cui «poche grandi piattaforme online si accaparrano la quota maggiore del
               valore complessivo generato». Esse agiscono come punti di accesso nel rapporto
               tra utenti commerciali e consumatori, creando effetti negativi di dipendenza oltre
               che  di  contendibilità  dei  servizi  di  base,  nonché  pratiche  sleali.  Un  effetto  di
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               concentrazione, consolidata e duratura , che richiede un più marcato intervento
               in chiave antitrust , nella direzione della equità, lealtà e contendibilità dei mercati
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               digitali .
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                  L’intervento  è  rigorosamente  limitato  sul  piano  soggettivo  alle  piattaforme
               definibili come gatekeeper, e sul piano oggettivo solo ai servizi di piattaforma di
               base  forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell’Unione o a
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               utenti finali stabiliti o situati nell’Unione; senza pregiudizio per l’applicazione
               della comune disciplina eurounitaria della concorrenza (art. 1 DMA) .
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               2022, 1; RESTA, Le piattaforme e la visibilità del potere, in STANZIONE (a cura di), I “poteri privati” delle
               piattaforme, 381 ss.
                  30  Regolamento (Ue) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022
               relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, pubblicato il 12 ottobre 2022.
                  31  Interessanti osservazioni sui processi di concentrazione nel mondo dei giganti del web e sui
               vantaggi competitivi generati dal controllo dei dati, anche ai fini della valutazione dell’impatto
               negativo delle concentrazioni, si leggano nel contributo di FERRARI, Le concentrazioni nei mercati data
               driven, in Riv. comm. int., 2021, 1019.
                  32  Sul carattere antitrust del DMA, e sul rapporto con gli artt. 101-103 del Trattato, ai fini della
               base giuridica dell’intervento – fissata invece nell’art. 114 – cfr. BRUZZONE, Verso il Digital Markets
               Act: obiettivi, strumenti e architettura istituzionale, in Riv. reg. mercati, 2021, 323; DONARI, Verso una
               nuova regolazione delle piattaforme digitali, ibid., 238; LIBERTINI, Il regolamento europeo sui mercati digitali
               e le norme generali in materia di concorrenza, in Riv. trim. dir. pubb., 2022, 1069;  IANNOTTI DELLA
               VALLE, Il Digital Markets Act e il ruolo dell’UE verso un costituzionalismo digitale, in Giur. cost., 2022,
               1867.
                  33  Così i primi considerando del regolamento, tra i quali con linguaggio inequivoco il secondo
               afferma che «[t]ra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti  di rete
               molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla
               multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti
               finali,  effetti  di  lock-in, l’indisponibilità per gli  utenti finali del  multihoming per uno stesso scopo,
               l’integrazione  verticale  e  vantaggi  basati  sui  dati.  Tutte  le  caratteristiche  sopraelencate,  in
               combinazione  con  le  pratiche  sleali  delle  imprese  che  forniscono  i  servizi  di  piattaforma  di  base,
               possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere
               un impatto sull’equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi
               utenti commerciali e finali». In argomento, LIONELLO, La creazione del mercato europeo dei dati: sfide e
               prospettive, in Riv. comm. int., 2021, 694.
                  34  Tali servizi sono quelli di cui al n. 2 dell’art. 2, ed includono tutti i servizi dii intermediazione,
               social network, motori di ricerca, cloud computing, assistenti virtuali etc.
                  35  Va notato che il comma 5 dell’art. 1 dispone che «Al fine di evitare la frammentazione del
               mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi,
               regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l’equità e la contendibilità dei mercati».

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