Page 19 - Carmelita Camardi - "Gigantismo" e disuguaglianze nell'economia dei dati. Appunti sulla governance europea delle relazioni digitali
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IANUS n. 27–2023 ISSN 1974–9805
4. Gigantismo e accesso ai mercati digitali. Il Digital Market Act
Affianca il DSA il regolamento gemello Digital Market Act , che sancisce il
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gigantismo dell’economia data driven con una constatazione assai semplice, quella
per cui «poche grandi piattaforme online si accaparrano la quota maggiore del
valore complessivo generato». Esse agiscono come punti di accesso nel rapporto
tra utenti commerciali e consumatori, creando effetti negativi di dipendenza oltre
che di contendibilità dei servizi di base, nonché pratiche sleali. Un effetto di
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concentrazione, consolidata e duratura , che richiede un più marcato intervento
in chiave antitrust , nella direzione della equità, lealtà e contendibilità dei mercati
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digitali .
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L’intervento è rigorosamente limitato sul piano soggettivo alle piattaforme
definibili come gatekeeper, e sul piano oggettivo solo ai servizi di piattaforma di
base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell’Unione o a
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utenti finali stabiliti o situati nell’Unione; senza pregiudizio per l’applicazione
della comune disciplina eurounitaria della concorrenza (art. 1 DMA) .
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2022, 1; RESTA, Le piattaforme e la visibilità del potere, in STANZIONE (a cura di), I “poteri privati” delle
piattaforme, 381 ss.
30 Regolamento (Ue) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022
relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, pubblicato il 12 ottobre 2022.
31 Interessanti osservazioni sui processi di concentrazione nel mondo dei giganti del web e sui
vantaggi competitivi generati dal controllo dei dati, anche ai fini della valutazione dell’impatto
negativo delle concentrazioni, si leggano nel contributo di FERRARI, Le concentrazioni nei mercati data
driven, in Riv. comm. int., 2021, 1019.
32 Sul carattere antitrust del DMA, e sul rapporto con gli artt. 101-103 del Trattato, ai fini della
base giuridica dell’intervento – fissata invece nell’art. 114 – cfr. BRUZZONE, Verso il Digital Markets
Act: obiettivi, strumenti e architettura istituzionale, in Riv. reg. mercati, 2021, 323; DONARI, Verso una
nuova regolazione delle piattaforme digitali, ibid., 238; LIBERTINI, Il regolamento europeo sui mercati digitali
e le norme generali in materia di concorrenza, in Riv. trim. dir. pubb., 2022, 1069; IANNOTTI DELLA
VALLE, Il Digital Markets Act e il ruolo dell’UE verso un costituzionalismo digitale, in Giur. cost., 2022,
1867.
33 Così i primi considerando del regolamento, tra i quali con linguaggio inequivoco il secondo
afferma che «[t]ra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete
molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla
multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti
finali, effetti di lock-in, l’indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo,
l’integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in
combinazione con le pratiche sleali delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base,
possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere
un impatto sull’equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi
utenti commerciali e finali». In argomento, LIONELLO, La creazione del mercato europeo dei dati: sfide e
prospettive, in Riv. comm. int., 2021, 694.
34 Tali servizi sono quelli di cui al n. 2 dell’art. 2, ed includono tutti i servizi dii intermediazione,
social network, motori di ricerca, cloud computing, assistenti virtuali etc.
35 Va notato che il comma 5 dell’art. 1 dispone che «Al fine di evitare la frammentazione del
mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi,
regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l’equità e la contendibilità dei mercati».
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