Page 24 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO
l’idea di intervenire a livello europeo in materia di due diligence formava
inizialmente parte di una proposta più ampia nell’ambito della Sustainable
Corporate Governance Initiative volta a ridefinire il concetto di obiettivo societario e
che prevedeva l'introduzione anche di un obbligo specifico per gli amministratori
delle società di perseguire non solo gli interessi di soci e azionisti, ma anche di
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tenere conto degli interessi degli altri stakeholders . La decisione finale di
focalizzarsi, nella proposta di direttiva in esame, sul dovere di diligenza segnala
dunque un approccio più ristretto, frutto di una decisione strategica della
commissione anche alla luce dei risultati delle varie consultazioni e delle
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valutazioni di impatto. Tuttavia, la base giuridica della proposta di direttiva
rimane l’articolo 50 del TFUE, che stabilisce la competenza dell’Unione ad
adottare misure, anche nell’ambito del governo societario, al fine di realizzare la
libertà di stabilimento delle imprese .
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Una volta adottata, la futura direttiva avrà una valenza importante nel
contribuire a delineare il ruolo dell’Unione quale attore a livello globale nel
perseguimento dello sviluppo sostenibile del pianeta. Attraverso le implicazioni
extraterritoriali delle norme sul dovere di diligenza e la responsabilità civile delle
imprese europee, la direttiva si propone di offrire una risposta alle problematiche
relative alla globalizzazione economica per quanto riguarda soprattutto
l'aggravarsi degli impatti negativi delle attività aziendali e delle catene di
produzione e fornitura sui diritti umani e sull’ambiente, soprattutto in paesi terzi
più poveri e con legislazioni più deboli a protezione di ambiente e diritti dei
lavoratori. Essa si pone pertanto in linea con gli obiettivi e i valori dell’Unione
enunciati dagli articoli 3 e 21 del Trattato sull’Unione Europea, secondo cui
l’Unione, nelle sue relazioni con il resto del mondo, deve sostenere e promuovere
i suoi valori e principi, quali in particolare quelli relativi allo Stato di diritto, al
rispetto e la tutela dei diritti dell’uomo, e contribuire allo sviluppo sostenibile
pianeta , nonché promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo
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sul piano economico, sociale e ambientale .
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(UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità dei servizi
finanziari.
79 Vedi il commento da parte di RINGE e GÖZÜGÖL, The EU Sustainable Corporate Governance
Initiative: where are we and where are we headed?, Harvard Law School Forum on Corporate
Governance (18 march 2022) https://corpgov.law.harvard.edu/2022/03/18/the-eu-sustainable-
corporate-governance-initiative-where-are-we-and-where-are-we-headed/ ultimo accesso 28
Ottobre 2023.
80 Relazione Esplicativa, p. 23; cfr. anche SPINACI, European Parliamentary research Service
(EPRS) Briefing, ‘Corporate sustainability due diligence – how to integrate human rights and
environmental concerns in value chains’ (PE729.424, Maggio 2023).
81 Vedi articolo 50[2] (lett g) TFUE: "coordinando, nella misura necessaria e al fine di renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54,
secondo comma per proteggere tanto gli interessi dei soci come dei terzi".
82 Art 3 (5) TUE.
83 Art 21(2) TUE.
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