Page 25 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
7.2. Aspetti principali
7.2.1. Dovere di diligenza
Nei suoi aspetti sostanziali, la proposta prende direttamente ispirazione dal
modello della Legge Francese sul dovere di vigilanza, e stabilisce l’obbligo per
ciascuna società rientrante nel suo ambito di applicazione di esercitare il dovere
di diligenza in materia di diritti umani ed ambiente. Nella definizione delle misure
rientranti nel dovere di diligenza essa si richiama espressamente ai PGNU,
stabilendo per le imprese degli obblighi specifici di: (i) integrare il dovere di
diligenza nelle politiche aziendali, anche attraverso la formulazione di un codice
di condotta illustrativo delle norme e principi a cui devono attenersi i dipendenti
e le filiazioni della società; (ii) l’adozione di misure adeguate ad individuare gli
impatti negativi, effettivi o potenziali, su diritti umani e ambiente causati dalle
proprie attività e da quelle delle sue filiazioni, nonché, se l’impatto è collegato alla
catena di valore cui partecipa, dai suoi rapporti di affari consolidati; (iii)
l’adozione di misure adeguate a prevenire o, qualora la prevenzione non sia
possibile, attutire tali impatti negativi; (iv) ed infine misure adeguate per arrestare
o, qualora non sia possibile, per minimizzare gli impatti negativi. A corredo di
queste misure di carattere preventivo e sempre in linea con l’approccio
procedurale al dovere di diligenza definito dai PGNU e dalle linee guida OSCE,
l’articolo 9 della proposta di direttiva prevede che le società debbano predisporre
dei meccanismi e delle procedure adeguate affinché persone e/o organizzazioni
della società civile possano presentare un reclamo nel caso nutrano un legittimo
timore circa gli impatti negativi, effettivi o potenziali, delle attività della società
stessa, delle sue filiazioni e della catena di valore in cui partecipa.
Per quanto riguarda la prevenzione e minimizzazione degli impatti negativi,
la proposta offre indicazioni abbastanza dettagliate relativamente alle misure da
porre in atto, pur tenendo conto della necessità di adottare un approccio flessibile
che possa adattarsi alla diversità delle varie situazioni. Pertanto, rimette
all’impresa la determinazione delle misure, tra quelle elencate negli articoli 7 e 8,
che possono considerarsi ‘adeguate’ a seconda delle circostanze specifiche del
caso, delle caratteristiche particolari del settore economico e, nel caso delle catene
di valore, anche del tipo di rapporto d’affari e dell’influenza che la società possa
esercitare al riguardo . Tale determinazione è tuttavia soggetta a revisione da
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parte delle autorità competenti, o del giudice, con la possibilità per l’impresa di
incorrere in sanzione o in una condanna al risarcimento in caso di contenzioso
sulla responsabilità civile, per l'ipotesi in cui dette misure vengano ritenute non
adeguate. Tra le misure indicate vi è anche la richiesta di apposite garanzie
contrattuali da parte dei partner commerciali con i quali la società intrattiene un
84 Vedi in particolare la definizione di “misure adeguate” di cui all'articolo 3(lett q) della
Direttiva.
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