Page 26 - Emanuela Orlando - Sviluppo sostenibile, catene di valore e responsabilità ambientale di impresa: evoluzione del quadro normativo a livello internazionale e prime riflessioni sui nuovi sviluppi in diritto UE
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EMANUELA ORLANDO





               rapporto di affari relativamente al rispetto del codice di condotta, eventualmente
               richiedendo anche, attraverso un sistema a cascata contrattuale, che il partner
               esiga a sua volta tali garanzie dagli altri partner nella misura in cui le attività
               rientrino nella catena del valore della società. Nel complesso, la proposta sembra
               cercare  un  compromesso  tra  il  rispetto  della  natura  dinamica  delle  procedure
               relative alla due diligence come prevista dagli standard internazionali, adottando
               quindi un approccio flessibile nella definizione di misure adeguate (art 3(lett q)),
               e  l'esigenza  di  creare  un  minimo  comune  denominatore  relativamente  agli
               obblighi  che  le  imprese  devono  rispettar,  fornendo  indicazioni  relativamente
               specifiche riguardo alla tipologia di misure da porre in atto .
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                  Un  punto  notoriamente  controverso  riguarda  la  determinazione  del  raggio
               d’azione  del  dovere  di  diligenza.  Nella  proposta  della  commissione  questa  è
               basata sulla nozione di controllo da parte della società e sulla capacità della stessa
               di individuare i rischi di impatti negativi e di intervenire per prevenirli o risolverli
               o minimizzarli. Pertanto, nel contesto delle catene globali del valore, gli obblighi
               e le responsabilità dell’impresa in relazione al dovere di diligenza sono limitati ai
               rapporti d'affari consolidati, per i quali si presume che la società abbia la capacità sia
               di individuare adeguatamente i rischi sia di esercitare un adeguato effetto leva
               nell'indure un cambiamento nella condotta dei relativi partner commerciali . Su
                                                                                     86
               questo aspetto è possibile notare due divergenze rispetto all'approccio dei PGNU.
               In primo luogo, questi ultimi non limitano l'obbligo di diligenza delle imprese
               nell’ambito  delle  catene  del  valore  ai  rapporti  d’affari  consolidati,  ma  lo
               estendono alle relazioni commerciali attraverso le quali le operazioni, i servizi o
               i prodotti dell'impresa possono essere direttamente collegati agli impatti negativi
               sui diritti umani (Principio 17). Il commentario relativo al Principio 17 precisa
               che nel caso in cui la catena di valore delle imprese si componga di un gran
               numero  di  componenti,  è  necessario  che  le  imprese  identifichino  gli  ambiti
               generali in cui, in ragione del contesto operativo di determinati fornitori o clienti,
               o di particolari operazioni, prodotti o servizi, o di altre considerazioni rilevanti, il
               rischio di impatti negativi sia particolarmente significativo. Nella proposta della
               Commissione invece, il concetto di rapporto d'affari consolidato appare mutuato
               dalla relativa legislazione francese e comprende i rapporti d'affari diretti o indiretti
               che, per intensità o periodo interessato, siano duraturi o si prevede che lo saranno
               e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della





                  85  Cfr. contrariamente il commento di PATZ, il quale ritiene invece che la proposta di direttiva
               abbia snaturato l'essenza dinamica della due diligence e che l'indicazione delle misure di cui agli
               artt  7  e  8  rappresenti  di  fatto  un  elenco  esaustivo  di  misure  che  rischia  di  soffocare,  anziché
               incoraggiare, iniziative innovative da parte delle imprese: PATZ, The EU draft corporate sustainability
               due diligence directive: a first assesment, in Business and Human Rights Journal, 2022, 293.
                  86  Vedi articolo 1 della Proposta di Direttiva, e Paragrafo 20 del Preambolo della Proposta di
               Direttiva.

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