Page 115 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
alla Commissione per dialogare con i comparti economici dell’Unione che
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sceglieranno, su base volontaria, di elaborarle , e la piattaforma online che
intende facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, e tra
gli Stati stessi, nonché l’accesso al pubblico delle informazioni, di cui al
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regolamento (UE) 2018/1999 , poc’anzi citato, possono, qualora ben interpretati
dall’esecutivo europeo, supportare il delicato compito di sintesi e di traduzione
del dialogo multilivello.
Nel complesso, le soluzioni prospettate, per nulla esaustive, per essere efficaci
ed effettive, devono essere in grado di rappresentare le problematiche su larga
scala, tenendone a mente le diverse dimensioni sociali ed economiche dei Paesi
membri. Il rinnovamento democratico e partecipativo richiede, altresì, di
ragionare nel medio e lungo termine, operando scelte coraggiose, non sempre in
linea con le dinamiche degli esecutivi.
5. L’obbligo climatico dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Da ultimo talune riflessioni devono essere svolte sull’effettività giurisdizionale
del vincolo climatico, vale a dire sulle concrete possibilità di agire in via
giudiziaria nei confronti di chi, istituzioni europee e nazionali, è chiamato a
definire e a realizzare la neutralità climatica che, per sua intrinseca natura incide
costantemente sui valori e sui princìpi europei.
Come già accennato, il diritto della collettività a vivere in un ambiente
climaticamente salubre è sì sancito nel testo del 2021, ma non è corredato di
norme specifiche in tema di tutele giurisdizionali esperibili, specialmente, dinanzi
al giudice dell’Unione, al verificarsi di violazioni degli impegni climatici da parte
degli Stati come dell’Unione. Se tanto è indubbio, è del pari inconfutabile che il
regolamento in quanto atto dell’Unione soggiace al sistema giurisdizionale
tracciato dall’Unione nei suoi trattati.
Guardando, quindi, al sistema di garanzie offerte dall’Unione, gli interrogativi
riguardano i soggetti legittimati, presumibilmente, lesi dalle errate o manchevoli
attuazioni degli obiettivi prefissi nel medio e lungo termine; e, più in generale, i
rimedi giurisdizionali realmente esperibili in seno all’Unione, nonché in ambito
nazionale per assicurare il rispetto degli impegni assunti con il regolamento (UE)
2021/1119 .
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57 Art. 10 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
58 Art. 28 regolamento (UE) 2018/1999 cit.
59 Sul tema dell’effettività delle tutele giurisdizionali offerte, particolarmente, dall’Unione
europea, v., fra i tanti: G. TESAURO (a cura di), Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra
ordinamento dell’Unione europea e ordinamento italiano, Napoli, 2013; A. M. ROMITO, La tutela
giurisdizionale nell’Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali, Bari, 2015; A. IERMANO
I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale e ‘limiti’ alla tutela nazionale, in Il Diritto
dell’Unione europea, 2019, pp. 525-560.
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