Page 115 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               alla  Commissione  per  dialogare  con  i  comparti  economici  dell’Unione  che
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               sceglieranno,  su  base  volontaria,  di  elaborarle ,  e  la  piattaforma  online  che
               intende facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, e tra
               gli  Stati  stessi,  nonché  l’accesso  al  pubblico  delle  informazioni,  di  cui  al
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               regolamento (UE) 2018/1999 , poc’anzi citato, possono, qualora ben interpretati
               dall’esecutivo europeo, supportare il delicato compito di sintesi e di traduzione
               del dialogo multilivello.
                  Nel complesso, le soluzioni prospettate, per nulla esaustive, per essere efficaci
               ed effettive, devono essere in grado di rappresentare le problematiche su larga
               scala, tenendone a mente le diverse dimensioni sociali ed economiche dei Paesi
               membri.  Il  rinnovamento  democratico  e  partecipativo  richiede,  altresì,  di
               ragionare nel medio e lungo termine, operando scelte coraggiose, non sempre in
               linea con le dinamiche degli esecutivi.


               5. L’obbligo climatico dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

                  Da ultimo talune riflessioni devono essere svolte sull’effettività giurisdizionale
               del  vincolo  climatico,  vale  a  dire  sulle  concrete  possibilità  di  agire  in  via
               giudiziaria  nei  confronti  di  chi,  istituzioni  europee  e  nazionali,  è  chiamato  a
               definire e a realizzare la neutralità climatica che, per sua intrinseca natura incide
               costantemente sui valori e sui princìpi europei.
                  Come  già  accennato,  il  diritto  della  collettività  a  vivere  in  un  ambiente
               climaticamente salubre è sì sancito nel testo del 2021, ma non è corredato di
               norme specifiche in tema di tutele giurisdizionali esperibili, specialmente, dinanzi
               al giudice dell’Unione, al verificarsi di violazioni degli impegni climatici da parte
               degli Stati come dell’Unione. Se tanto è indubbio, è del pari inconfutabile che il
               regolamento  in  quanto  atto  dell’Unione  soggiace  al  sistema  giurisdizionale
               tracciato dall’Unione nei suoi trattati.
                  Guardando, quindi, al sistema di garanzie offerte dall’Unione, gli interrogativi
               riguardano i soggetti legittimati, presumibilmente, lesi dalle errate o manchevoli
               attuazioni degli obiettivi prefissi nel medio e lungo termine; e, più in generale, i
               rimedi giurisdizionali realmente esperibili in seno all’Unione, nonché in ambito
               nazionale per assicurare il rispetto degli impegni assunti con il regolamento (UE)
               2021/1119 .
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                  57  Art. 10 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
                  58  Art. 28 regolamento (UE) 2018/1999 cit.
                  59   Sul  tema  dell’effettività  delle  tutele  giurisdizionali  offerte,  particolarmente,  dall’Unione
               europea, v., fra i tanti: G. TESAURO (a cura di), Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra
               ordinamento  dell’Unione  europea  e  ordinamento  italiano,  Napoli,  2013;  A.  M.  ROMITO,  La  tutela
               giurisdizionale nell’Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali, Bari, 2015; A. IERMANO
               I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale e ‘limiti’ alla tutela nazionale, in Il Diritto
               dell’Unione europea, 2019, pp. 525-560.

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