Page 116 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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CELESTE PESCE
È di tutta evidenza che l’indagine rientra nella dibattuta giustizia climatica che
in questa sede possiamo meramente accennare, ricordando che essa si sofferma,
sovente, sulle ristrette facoltà giurisdizionali spettanti ai singoli, persone fisiche,
giuridiche e organizzazioni non governative (ONG), dinanzi agli inadempimenti
delle autorità incaricate degli obiettivi climatici e che la dottrina diventa
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fortemente critica nei confronti delle corti, nazionali e sovranazionali adite, che
perdurano a sbarrare la strada alle richieste di risarcimento dei danni presentate
dalle persone fisiche e da quelle giuridiche avverso le autorità considerate
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responsabili .
La questione non sembra differire in seno all’Unione. L’impugnabilità della
violazione dell’obbligo climatico risente della natura programmatica e pubblica
della normativa europea di riferimento. Pertanto, l’atteggiamento della Corte di
giustizia, al pari di quanto accade in seno alla comunità internazionale, continua
ad essere di tendenziale chiusura dinanzi alle istanze dei singoli, nella cui
categoria ritroviamo le persone fisiche, quelle giuridiche e le organizzazioni no
profit legate all’Unione. Del resto, se è vero che chiunque intenda agire per fare
valere le responsabilità connesse al raggiungimento della neutralità climatica,
dispone dei rimedi giurisdizionali, diretti e indiretti, esperibili nelle sedi europee,
è altresì vero che, sul piano pratico, una simile affermazione sconta l’impossibilità
del vincolo climatico di creare effetti giuridici, come diritti e obblighi,
direttamente nella sfera individuale dei singoli.
Sicché le azioni, pure intentabili da questi ultimi nei confronti dell’Unione,
tese ad ottenere il risarcimento del danno derivabile da decisioni contrarie allo
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spirito della tutela climatica , stentano a trovare accoglimento dinanzi al giudice
60 G. CANTILLO, L’accesso alla giustizia in materia ambientale nell’ordinamento dell’Unione a seguito
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: problematiche attuali e prospettive de jure condendo, in L.S.
ROSSI (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standars internazionali,
Napoli, 2011, p. 253; M. CASTELLANETA (a cura di), I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo:
diritti azionabili e modalità di presentazione, in Studi sull’integrazione europea, supplemento al n. 1/2019,
Bari, 2018; S. MARINO, La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e
processuale, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2021, pp. 898-931; M. MESSINA, Il ‘locus standi’ delle
persone fisiche e giuridiche e il problema dell’accesso alla giustizia climatica dinanzi al giudice dell’Ue dopo la
sentenza Carvalho: necessità di riforma della formula ‘Plaumann’?, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2022,
vol. 37, fasc.1, pp. 121-148; M. MONTINI, Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti
umani, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, pp. 506-537; L. SQUINTANI, S. KALISVAART,
Environmental Democracy and Judicial Cooperation in Environmental Matters: Mapping National Courts
Behaviour in Follow-up Cases, in European Papers, 2020, p. 931 ss. M. CRISTARELLA ORISTANO, Il caso
Repubblica Federale di Germania e A. c. Commissione europea: quali riflessi sull’accesso alla giustizia climatica
da parte delle ‘smart cities’? [Nota a sentenza: CGUE, sez. V, 13 gennaio 2022, cause riunite C-177/19 P, C-
178/19 P e C-179/19 P], in Rivista giuridica dell’ambiente, 2022, vol. 37, fasc. 2, pp. 479-497; R.
LOUVIN, Democrazia ambientale e accesso alla giustizia, in DPCE online, [S.l.], v. 58, n. SP2, maggio
2023.
61 P. DE PASQUALE, “Francovich ambientale”? Sarà per un’altra volta. Considerazioni a margine della
sentenza Ministre de la Transition écologique, in BLOG DUE, 4 gennaio 2023, pp. 1-9.
62 Cfr. R. BARATTA, Commento all’art. 340 TFUE, in A. TIZZANO, op. cit.; M. CONDINANZI,
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