Page 119 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
scenario muta in presenza di atti potenzialmente pregiudizievoli delle posizioni
individuali. In simili circostanze, le azioni possono essere utilmente presentate, ai
sensi del quarto paragrafo dell’articolo 263 TFUE, che riconosce l’interesse ad
agire a chiunque dimostri di essere destinatario delle decisioni.
Inoltre, i singoli che volessero fare accertare la carenza di un’istituzione
dell’Unione, in relazione al regolamento del 2021, devono soddisfare le
condizioni stabilite dall’articolo 265 TFUE , documentando che l’omissione
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abbia influito negativamente nella propria sfera giuridica . Considerando quanto
sinora detto, ci sembra una prova decisamente ardua.
In definitiva, la portata generale della normativa climatica è tale che le azioni
dirette dei singoli, difficilmente, superano i limiti di ammissibilità; per contro,
quelle degli Stati e della Commissione risultano ricevibili, in quanto presentate
nell’interesse generale dell’Unione a vivere in un ambiente salubre e
climaticamente neutro. Pure va detto che le stringenti condizioni di accesso fissate
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dai trattati risultano coerenti con il principio della tutela giurisdizionale effettiva
di cui agli articoli 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in seguito, Carta).
Una sorte migliore tocca ai rimedi indiretti previsti dai trattati, nell’intento di
omogeneizzare l’applicazione del diritto dell’Unione o di verificare i
comportamenti degli Stati membri.
In particolare, l’interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia, resa
nell’ambito di un procedimento interno vertente sui temi della neutralità
climatica, può definire le vicende nazionali alla luce del diritto dell’Unione ,
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74 C. HONORATI, Commento all’art. 265 TFUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI, op. cit.; G.
PALMISANO, Commento all’art. 265 TFUE, in A. TIZZANO, op. cit.
75 Fra i tanti: A. RIGAUX, Recours en manquement - Manquement systématique et persistant, in Europe,
2020, p. 183 ss.
76 L. FUMAGALLI, Commento all’art. 19 TUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI, Commentario breve ai
Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014; G. TESAURO, Commento all’art. 19 TUE, in A. TIZZANO,
op. cit. Sull’ampio tema della tutela giurisdizionale europea: U. VILLANI, Istituzioni di Diritto
dell’Unione europea, Bari, 2020; R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea,
Torino, 2022; R. ADAM, A. TIZZANO, (a cura di), Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2022;
G. TESAURO, (a cura di) P. DE PASQUALE, F. FERRARO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Napoli,
2023. Ben noto che secondo la giurisprudenza dell’Unione, l’articolo 19 TUE, che concretizza il
valore dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il
compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la
tutela giurisdizionale effettiva spettante ai singoli in forza di detto diritto, mentre la Corte detiene
una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva di detto diritto: Corte giust. 24
giugno 2014, Parlamento c. Consiglio, C-658/11, punto 70; del 19 luglio 2016, H c. Consiglio e a.,
C-455/14 P, punto 40; del 19 novembre 2019, C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K. e a.
(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), punto 167; sentenza del 25 giugno 2020,
C-14/19 P, CSUE c. KF, punti 59-61; del 6 ottobre 2020, C-134/19 P, Bank Refah Kargaran c.
Consiglio. V. anche Corte giust. parere 1/17, del 30 aprile 2019, punto 111.
77 Corte giust. 13 ottobre 2022, C-698/20, Gmina Wieliszew; 3 ottobre 2019, C-208/18,
Petruchová; 6 dicembre 2017, C-408/16, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere;
19 dicembre 2012, C-579/11, GAMP.
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