Page 117 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
europeo. La principale difficoltà è provare l’esistenza di un nesso tra l’atto
impugnato e il pregiudizio al clima e, sostanzialmente, superare la
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giurisprudenza dell’Unione che nega, ad oggi, la possibilità che la normativa
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ambientale conferisca diritti individuali e/o collettivi risarcibili .
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Parimenti, nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE , la facoltà di
chiedere l’annullamento degli atti dell’Unione contrari agli obblighi climatici è
agevole per le istituzioni dell’Unione come per gli Stati membri, in ragione della
loro veste di soggetto privilegiato che agisce nell’interesse generale ; per contro,
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diventa problematica per i ricorrenti non privilegiati cui è richiesta, notoriamente,
la legittimazione ad agire . Nello specifico, i singoli sono tenuti a dimostrare che
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la legge climatica, all’origine del vincolo di cui si richiede il rispetto, incide nella
propria sfera giuridica, configurando un atto regolamentare che li riguardi
direttamente e che non comporti alcuna misura d’esecuzione . Ci sembra
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abbastanza verosimile ritenere che la Corte di giustizia, qualora adita, rigetti un
ricorso sul presupposto che il vincolo climatico gravi sulle istituzioni europee e su
quelle interne, nell’interesse generale dell’Unione, e non ricomprenda i singoli.
Eguale epilogo spetta al ricorso per annullamento proveniente da
un’organizzazione non governativa europea che, impegnata nella tutela
climatica, riconduca il suo interesse ad agire, principalmente, alla Convenzione
di Åarhus e al diritto ivi riconosciuto a «chiunque (…) ad una procedura di ricorso
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dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo indipendente e imparziale
Commento all’art. 268 TFUE, in A. TIZZANO, op. cit.; G. SERRANÒ, Commento all’art. 268 TFUE, in F.
POCAR, M. C. BARUFFI, op. cit.; F. C. VILLATA, Commento all’art. 340 TFUE, in F. POCAR, M. C.
BARUFFI, op. cit.
63 Trib. 23 settembre 1994, T-461/93, An Taisce e WWF UK c. Commissione. La controversia è
stata definita in appello da Corte giust. ord. 11 luglio 1996, C-325/94 P, An Taisce e WWF UK.
64 Cfr. P. DE PASQUALE, “Francovich ambientale”?, cit.
65 Corte giust. 4 settembre 2014, C-114/12, Commissione c. Consiglio; 12 novembre 2015, C-
439/19 P, Elitaliana c. Eulex Kosovo; 20 settembre 2016, C-105-109/15 P, Mallis e a. c. Commissione e
BCE; 20 settembre 2016, C-8-10/15 P, Ledra Advertising Ltd e a. c. Commissione e BCE; 20 febbraio
2018, C-16/16 P, Belgio c. Commissione; 20 novembre 2018, C 626/15 e C 659/16, Commissione c.
Consiglio (AMP Antarctique); 12 dicembre 2019, C-414/18, Iccrea Banca SpA c. Banca d’Italia; 25
febbraio 2021, C-689/19 P, VodafoneZiggo Group c. Commissione.
66 Ex multis: Corte giust. 21 dicembre 2011, C-465/10, Chambre de commerce e d’industrie de l’Indre.
67 Corte giust. 21 gennaio 2021, C-471/18 P, Germania c. Esso Raffinage.
68 Art. 263, par. 4, TFUE. Corte giust. 5 novembre 2019, C-663, 665 e 669/17 P, BCE c. Trasta
Komercbanka; 3 dicembre 2020, C-461/18 P, Changmao Biochemical Engineering c. Distillerie Bonollo e
a.
69 Cfr. B. PIRKER, Access to Justice in Environmental Matters and the Åarhus Convention’s Effects in the
EU Legal Order: No Room for Nuanced Self-executing Effect?, in Review of European Community &
International Environmental Law, 2016, 25, 1, p. 81-91; I. HADJIYIANNI, The CJEU as the Gatekeeper of
International Law: The Cases of WTO Law and the Åarhus Convention, in International and Comparative
Law Quarterly, 2021, pp. 895-933; I. ANRÒ, L’accesso delle ONG alla Corte di giustizia dell’Unione europea
in materia ambientale: nuove prospettive con la riforma del regolamento di Åarhus?, in C. AMALFITANO, D.
U. GALETTA, L. VIOLINI FERRARI (a cura di), “Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso
alla Giustizia nel quadro del Sd Goal 16, Torino, 2022, pp. 257-296.
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