Page 165 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
vista ambientale e culturalmente appropriato. Inoltre, lo sviluppo di una teoria
giuridica che trascende intrinsecamente la dicotomia occidentale contemporanea
tra teoria del diritto naturale e positivismo giuridico consente una piattaforma
comparativa in base alla quale concezioni ontologiche distinte di entità non
umane possono essere negoziate facendo riferimento a quadri e parametri
normativi altrettanto distinti.
Inoltre, mentre l’argomentazione di Stone conteneva certamente sfumature
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eco-centriche , il lavoro di Berry e Cullinan adotta esplicitamente un approccio
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sistemico globale che non distingue tra componenti biotiche e abiotiche,
consentendo così di concepire i fiumi come soggetti di diritti tanto quanto
possono fare i singoli animali non umani. Il passaggio ad una giurisprudenza
ecologica è quindi già stato segnato da una chiara transizione dal biocentrismo –
per il quale l’enfasi è posta su una serie di componenti individuali di un dato
ecosistema, per lo più selezionati all’interno della biosfera – all’eco-centrismo –
secondo il quale il sistema nel suo complesso assume un ruolo centrale,
ampliando così radicalmente gli orizzonti dell’azione climatica e ambientale.
Questo cambiamento è meglio colto dall’evoluzione del linguaggio
dell’iniziativa legislativa e dei casi simili negli ultimi dieci anni. Sia le disposizioni
costituzionali ecuadoriane che il caso Vilcabamba (il primo caso sui diritti della
Natura risolto con successo), sebbene profondamente innovativi in termini di
contenuto, mostrano un linguaggio relativamente tradizionale e in qualche modo
oggettivo, che rimanda ancora ad una tradizione più materialistica – almeno
descrittivamente, se non necessariamente ontologicamente. Più recentemente,
però, il contrasto con gli ultimi casi è stridente. Per riflettere la connessione che il
Whanganui iwi (in locale comunità Māori) ha avuto con il Te Awa Tupua, il
fiume, la terza lettura del Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act
2017 (Nuova Zelanda) è stata preceduta dal canto di una “waiata”, una canzone
tradizionale e cerimoniale Māori cantata ritualmente in occasione di eventi
particolarmente significativi. L’Alta Corte dell’Uttarakhand ha ampiamente
citato il lavoro di Wangarī Maathai sul ruolo essenziale del canto, delle storie e
delle culture nel connettersi con (e quindi preservare e proteggere) la Natura. Allo
stesso modo, il fiume Yarra, che scorre attraverso la città australiana di
Melbourne, è definito nello Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarung murron) Act
2017 (Vic) come un’entità naturale vivente e integrata”, un riconoscimento
linguistico del Birrarung - il tradizionale nome Wurundjeri del fiume - come
qualcosa di più di un corpo d’acqua che scorre, ma piuttosto come un ente
26 STONE, Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects, in Southern California
Law Review, 1972.
27 BERRY, The Great Work. Our Way Into the Future, New York: Three Rivers Press, 1999 e CULLINAN, A
History of Wild Law, in Burdon (ed.), Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence, Adelaide,
Wakefield Press, 2011.
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