Page 165 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               vista ambientale e culturalmente appropriato. Inoltre, lo sviluppo di una teoria
               giuridica che trascende intrinsecamente la dicotomia occidentale contemporanea
               tra teoria del diritto naturale e positivismo giuridico consente una piattaforma
               comparativa  in  base  alla  quale  concezioni  ontologiche  distinte  di  entità  non
               umane  possono  essere  negoziate  facendo  riferimento  a  quadri  e  parametri
               normativi altrettanto distinti.
                  Inoltre, mentre l’argomentazione di Stone conteneva certamente sfumature
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               eco-centriche , il lavoro di Berry e Cullinan  adotta esplicitamente un approccio
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               sistemico  globale  che  non  distingue  tra  componenti  biotiche  e  abiotiche,
               consentendo  così  di  concepire  i  fiumi  come  soggetti  di  diritti  tanto  quanto
               possono fare i singoli animali non umani. Il passaggio ad una giurisprudenza
               ecologica è quindi già stato segnato da una chiara transizione dal biocentrismo –
               per il quale l’enfasi è posta su una serie di componenti individuali di un dato
               ecosistema, per lo più selezionati all’interno della biosfera – all’eco-centrismo –
               secondo  il  quale  il  sistema  nel  suo  complesso  assume  un  ruolo  centrale,
               ampliando così radicalmente gli orizzonti dell’azione climatica e ambientale.
                  Questo  cambiamento  è  meglio  colto  dall’evoluzione  del  linguaggio
               dell’iniziativa legislativa e dei casi simili negli ultimi dieci anni. Sia le disposizioni
               costituzionali ecuadoriane che il caso Vilcabamba (il primo caso sui diritti della
               Natura  risolto  con  successo),  sebbene  profondamente  innovativi  in  termini  di
               contenuto, mostrano un linguaggio relativamente tradizionale e in qualche modo
               oggettivo,  che  rimanda  ancora  ad  una  tradizione  più  materialistica  –  almeno
               descrittivamente,  se  non  necessariamente  ontologicamente.  Più  recentemente,
               però, il contrasto con gli ultimi casi è stridente. Per riflettere la connessione che il
               Whanganui iwi (in locale comunità Māori) ha avuto con il Te Awa Tupua, il
               fiume, la terza lettura del Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act
               2017 (Nuova Zelanda) è stata preceduta dal canto di una “waiata”, una canzone
               tradizionale  e  cerimoniale  Māori  cantata  ritualmente  in  occasione  di  eventi
               particolarmente  significativi.  L’Alta  Corte  dell’Uttarakhand  ha  ampiamente
               citato il lavoro di Wangarī Maathai sul ruolo essenziale del canto, delle storie e
               delle culture nel connettersi con (e quindi preservare e proteggere) la Natura. Allo
               stesso  modo,  il  fiume  Yarra,  che  scorre  attraverso  la  città  australiana  di
               Melbourne, è definito nello Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarung murron) Act
               2017  (Vic)  come  un’entità  naturale  vivente  e  integrata”,  un  riconoscimento
               linguistico  del  Birrarung  -  il  tradizionale  nome  Wurundjeri  del  fiume  -  come
               qualcosa  di  più  di  un  corpo  d’acqua  che  scorre,  ma  piuttosto  come  un  ente





                  26  STONE, Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects, in Southern California
               Law Review, 1972.
                  27  BERRY, The Great Work. Our Way Into the Future, New York: Three Rivers Press, 1999 e CULLINAN, A
               History of Wild Law, in Burdon  (ed.), Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence, Adelaide,
               Wakefield Press, 2011.

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