Page 206 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO
rinvio, conservando, nella disposizione rinviante, un concetto non presente nella
disposizione rinviata: il primo comma non prevede più “la proposta”.
Pertanto, giova ribadire, se di difetto di coordinamento si tratta, ciò concerne
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la proposta quale vicenda giammai contemplata nella disposizione rinviata .
Vi è, quindi, da valutare se, ciò nonostante, la permanenza del binomio
domande-proposta non vada comunque tenuta in considerazione dall’interprete,
e ciò nella misura in cui entrambe sarebbero idonee a produrre la situazione
effettuale delineata dal primo comma dell’art. 89 c.c.i.
Se il rinvio operato dal secondo comma alla proposta di cui al primo comma,
non è corretto, non contemplando il primo comma alcun binomio, ma solo la
domanda, ne discende che la tecnica del rinvio è carente.
Conseguentemente il meccanismo del rinvio non può essere inteso come un
richiamo al grado di completezza della vicenda di ingresso del concordato
preventivo, in quanto, tale differenziazione, è completamente assente nell’oggetto
del rinvio. La disposizione rinviata si limita, semplicemente, ad individuare
l’effetto sospensivo dell’applicazione degli artt. 2446, commi secondo e terzo,
2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice ascrivendo, tale
effetto, alla domanda tout court.
Al contrario, la tesi del Tribunale Aretino affida al secondo comma una portata
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limitativa del perimetro applicativo della norma prevista dal primo comma dell’art.
89 c.c.i., volta alla disattivazione della regola “ricapitalizza o liquida”.
Anche a voler ascrivere al secondo comma dell’art. 89 c.c.i. la portata
chiarificatrice del primo comma, nel senso inteso dal Tribunale, tale
interpretazione lascerebbe privo di senso il termine “domande” comunque
presenta nella disposizione.
Tale ricostruzione si traduce, quindi, in un’interpretatio abrogans di un
“frammento” del secondo comma dell’art. 89 c.c.i., nella misura in cui oblitera
totalmente il richiamo alle “domande”.
D’altro canto, come già detto, se di difetto di coordinamento si tratta, lo stesso
andrebbe ravvisato nella permanenza, nel testo, di un termine (proposta), che, al
limite, doveva essere espunto, pertanto sarebbe sempre e solo la domanda a
9 Sulle criticità lessicali e semantiche del nuovo codice della crisi si vedano le pungenti pagine
di AMATUCCI, Lessico e semantica nelle procedure concorsuali, in Giur. Comm. 2021, I, 365.
10 Verrebbe da dire anche limitante. Infatti, nell’impianto del provvedimento la (presunta)
mancata previsione, con riferimento al concordato in bianco, della sospensione degli obblighi di cui
agli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter
sarebbe una vicenda eccezionale sicché non potrebbe neanche ipotizzarsi una lacuna da colmare.
Invero è stato autorevolmente rilevato da TOMBARI, I finanziamenti dei soci e i finanziamenti infragruppo
dopo il decreto sviluppo: prededucibilità o postergazione? Prime considerazioni di diritto societario della crisi,
in ilfallimentarista.it, p. 2 ss.; e con maggiori approfondimenti, Id., Principi e problemi di «diritto
societario della crisi», in Riv. soc., 2013, 1138 ss., che la normativa in oggetto non rappresenta più un
«diritto speciale autonomo», quanto piuttosto un «sistema tendenzialmente autonomo», con la
conseguenza che le lacune dovranno essere colmate facendo riferimento, in primo luogo, alla
disciplina e/o ai principi generali propri di tale sistema.
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