Page 205 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
Il secondo comma, tuttavia, richiama “le domande e la proposta di cui al
primo comma” e allora non è dato comprendere in base a quale argomento solo
il concordato pieno sarebbe idoneo a produrre l’effetto sospensivo della disciplina
più volte ricordata, atteso che, nella disposizione in analisi, campeggia il binomio
“domande e proposta”, binomio che sembra declinare per una autonomia delle
due vicende da esso individuate e, quindi, per una fungibilità delle stesse.
In quest’ottica non sembra che l’unico antecedente causale foriero di
determinare la situazione effettuale voluta dal primo comma dell’art. 89 c.c.i. sia
rappresentato dalla “proposta”.
A tal fine è opportuno ricordare che l’art. 182 sexies, secondo comma, l.f.,
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richiamava la domanda e la proposta di cui al primo comma, ma il richiamo alla
“proposta”, era riferito esclusivamente a quella presentata all’interno della
procedura di cui all’art. 182 bis, sesto comma l.f., in quanto, con specifico
riferimento al concordato, si prevedeva che la domanda avrebbe prodotto detti
effetti anche se formulata “a norma dell'articolo 161, sesto comma”, ossia anche
laddove avesse dato luogo ad un concordato “in bianco”.
Orbene, se la sola domanda non fosse stata idonea a produrre gli effetti
delineati già dall’art. 182 sexies l.f., ed oggi dall’art. 89 c.c.i., il legislatore avrebbe
eliminato ogni riferimento alle “domande”. In questi termini, di fronte ad un
ipotetico secondo comma contemplante esclusivamente “la proposta” sarebbe
stato possibile sostenere che l’unica domanda idonea a produrre l’effetto divisato
sarebbe stata quella corredata dalla relativa proposta: ma così non è.
É vero che nel secondo comma si utilizza il plurale (le domande) anziché il
singolare, laddove il primo comma usa il singolare “domanda”, ma ciò deriva dal
fatto che nel previgente testo dell’art. 182 sexies l.f. venivano riportati al primo
comma una serie di meccanismi di risoluzione della crisi, e, pertanto, in
corrispondenza di detta molteplicità di vicende si utilizzava il termine al plurale.
Se, in tal senso, è innegabile la discrasia fra il primo ed il secondo comma, non
è men vero che la domanda è l’unica vicenda richiamata nel primo comma, al cui
interno non vi è alcun riferimento alla proposta.
Qualora si volesse considerare l’art. 89 c.c.i., come figlio di un difetto di
coordinamento fra il testo previgente e quello attuale, tale difetto sarebbe
macroscopico più per l’inserimento, nel testo attuale, del termine “proposta” che
per l’impiego del plurale con riferimento alla domanda di accesso.
E ciò in quanto, il legislatore, avrebbe continuato ad operare con la tecnica del
8 Sul testo previgente si veda STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria della società in crisi,
in Riv. Soc., 2012, pagg.605; MIOLA Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 sexies l.
fall., in Riv. Dir. Civ., 1, 2014, 171 e, 2, 2014, 409; Trib Ancona, 12 aprile 2012, in Il Fallimento, 2013,
110, con nota di ARIANI, Disciplina della riduzione del capitale e concordato preventivo; Trib. Monza, 11
novembre 2014, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 6, 2015, II, 676, con nota di
VADALÀ, Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione di società in crisi (ex art. 182-sexies legge fallim.) e
«concordato in bianco»; DIMUNDO, La sospensione dell’obbligo di ridurre il capitale per perdite rilevanti nelle
procedure alternative al fallimento, in Il fallimento, 2013, 1157.
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