Page 205 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805




                  Il secondo comma, tuttavia, richiama “le domande e la proposta di cui al
               primo comma” e allora non è dato comprendere in base a quale argomento solo
               il concordato pieno sarebbe idoneo a produrre l’effetto sospensivo della disciplina
               più volte ricordata, atteso che, nella disposizione in analisi, campeggia il binomio
               “domande e proposta”, binomio che sembra declinare per una autonomia delle
               due vicende da esso individuate e, quindi, per una fungibilità delle stesse.
                  In  quest’ottica  non  sembra  che  l’unico  antecedente  causale  foriero  di
               determinare la situazione effettuale voluta dal primo comma dell’art. 89 c.c.i. sia
               rappresentato dalla “proposta”.
                  A tal fine è opportuno ricordare che l’art. 182 sexies, secondo comma, l.f.,
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               richiamava la domanda e la proposta di cui al primo comma, ma il richiamo alla
               “proposta”, era  riferito  esclusivamente a  quella  presentata  all’interno  della
               procedura  di  cui  all’art.  182 bis,  sesto comma l.f.,  in  quanto,  con  specifico
               riferimento al concordato, si prevedeva che la domanda avrebbe prodotto detti
               effetti anche se formulata “a norma dell'articolo 161, sesto comma”, ossia anche
               laddove avesse dato luogo ad un concordato “in bianco”.
                  Orbene, se  la  sola  domanda  non  fosse stata idonea  a  produrre  gli  effetti
               delineati già dall’art. 182 sexies l.f., ed oggi dall’art. 89 c.c.i., il legislatore avrebbe
               eliminato ogni riferimento alle “domande”. In  questi termini, di fronte ad un
               ipotetico secondo comma contemplante esclusivamente “la proposta” sarebbe
               stato possibile sostenere che l’unica domanda idonea a produrre l’effetto divisato
               sarebbe stata quella corredata dalla relativa proposta: ma così non è.
                  É vero che nel secondo comma si utilizza il plurale (le domande) anziché il
               singolare, laddove il primo comma usa il singolare “domanda”, ma ciò deriva dal
               fatto che nel previgente testo dell’art. 182 sexies l.f. venivano riportati al primo
               comma  una  serie  di  meccanismi  di  risoluzione  della  crisi,  e,  pertanto,  in
               corrispondenza di detta molteplicità di vicende si utilizzava il termine al plurale.
                  Se, in tal senso, è innegabile la discrasia fra il primo ed il secondo comma, non
               è men vero che la domanda è l’unica vicenda richiamata nel primo comma, al cui
               interno non vi è alcun riferimento alla proposta.
                  Qualora  si volesse considerare l’art.  89 c.c.i.,  come figlio  di un  difetto di
               coordinamento  fra  il  testo  previgente  e  quello  attuale,  tale  difetto  sarebbe
               macroscopico più per l’inserimento, nel testo attuale, del termine “proposta” che
               per l’impiego del plurale con riferimento alla domanda di accesso.
                  E ciò in quanto, il legislatore, avrebbe continuato ad operare con la tecnica del


                  8  Sul testo previgente si veda STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria della società in crisi,
               in Riv. Soc., 2012, pagg.605;  MIOLA  Riduzione e perdita del capitale di società  in crisi:  l’art. 182 sexies l.
               fall., in Riv. Dir. Civ., 1, 2014, 171 e, 2, 2014, 409; Trib Ancona, 12 aprile 2012, in Il Fallimento, 2013,
               110, con nota di ARIANI,  Disciplina della riduzione del capitale e concordato preventivo;  Trib. Monza, 11
               novembre 2014,  in  Il  diritto  fallimentare  e  delle  società  commerciali,  6,  2015,  II,  676,  con  nota di
               VADALÀ,  Sospensione degli obblighi  di ricapitalizzazione di società  in crisi (ex art. 182-sexies legge fallim.) e
               «concordato in bianco»;  DIMUNDO,  La sospensione dell’obbligo  di ridurre il capitale per perdite rilevanti nelle
               procedure alternative al fallimento, in Il fallimento, 2013, 1157.


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