Page 204 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO
in commento.
Piuttosto occorre prendere atto di un legislatore disordinato che procede, nel
dettare le norme, scevro da ogni collegamento con il criterio della sedes materiae,
con l’effetto di inficiare l’attendibilità ermeneutica del detto argomento.
Peraltro, ciò mette ancora più in crisi l’impianto del provvedimento in
commento, nella misura in cui, il Tribunale, pur richiamando l’art 46 c.c. a
sostegno del suo argomentare, non si è accorto di tale inversione di rotta operata
dalla stessa norma, laddove, come detto, viene estesa alla domanda con riserva la
disciplina della domanda corredata dalla proposta, nel mentre, nella sedes
materiae, oggetto di trattazione era la domanda con riserva.
3. Il binomio “domande-proposta” di cui all’art. 89 c.c.i.
Appurata l’inattendibilità del primo argomento utilizzato dal Tribunale,
occorre verificare l’assunto per cui, il secondo comma dell’art. 89 c.c.i., avrebbe
la funzione di chiarire la portata del primo comma.
Come si è detto, per il Tribunale, il legislatore, a fronte del termine generale
utilizzato nel primo comma (domanda) avrebbe poi utilizzato il termine
“proposta” nel secondo comma in guisa da limitare la portata della sospensione
degli obblighi in materia di riduzione del capitale.
Tale ricostruzione sarebbe corretta laddove il secondo comma dell’art. 89 c.c.i.
richiamasse unicamente la proposta.
In tal caso si potrebbe ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine
domanda al primo comma in maniera generica per poi precisarne la portata nel
secondo, in guisa da limitarne l’ambito al concordato “pieno”: solo la proposta
produrrebbe l’effetto da essa divisato, sicché tale situazione potrebbe realizzarsi
solo all’interno del concordato che sia nato “pieno”, o all’interno di un
concordato che, nato “in bianco”, sia poi diventato pieno per effetto della
presentazione di una proposta successiva alla domanda già incardinata.
Ad ogni modo, a tale soluzione, si potrebbe comunque pervenire laddove il
secondo comma richiamasse esclusivamente la domanda. In tale direzione
l’argomento incentrato sulla sedes materiae potrebbe essere considerato pregnante.
La disposizione, ancorché non collocata nella sezione relativa agli effetti della
domanda, sarebbe comunque dettata nel contesto del concordato preventivo
pieno, sicché sarebbe agevole ritenere che il perimetro applicativo sia circoscritto
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solo a quest’ultimo .
7 GUIDOTTI, Note in tema di concordato preventivo: sulla riduzione o perdita del capitale della società in
crisi (ART. 89 C.C.I.I.), in www.ilcaso.it del 6 luglio 2023, ritiene che la generica previsione del
termine domanda di cui al primo comma consenta l’applicazione anche al concordato in bianco; in
tal senso anche MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, Padova,
2023, 650 (con riferimento al primo comma) e 653 (con riferimento al secondo comma) senza
particolari motivazioni.
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