Page 204 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO




               in commento.
                  Piuttosto occorre prendere atto di un legislatore disordinato che procede, nel
               dettare le norme, scevro da ogni collegamento con il criterio della sedes materiae,
               con l’effetto di inficiare l’attendibilità ermeneutica del detto argomento.
                  Peraltro,  ciò  mette ancora  più  in  crisi  l’impianto  del  provvedimento in
               commento, nella  misura in  cui,  il Tribunale,  pur richiamando  l’art 46 c.c. a
               sostegno del suo argomentare, non si è accorto di tale inversione di rotta operata
               dalla stessa norma, laddove, come detto, viene estesa alla domanda con riserva la
               disciplina  della  domanda  corredata  dalla  proposta,  nel  mentre,  nella  sedes
               materiae, oggetto di trattazione era la domanda con riserva.


               3. Il binomio “domande-proposta” di cui all’art. 89 c.c.i.

                  Appurata  l’inattendibilità  del  primo  argomento  utilizzato  dal  Tribunale,
               occorre verificare l’assunto per cui, il secondo comma dell’art. 89 c.c.i., avrebbe
               la funzione di chiarire la portata del primo comma.
                  Come si è detto, per il Tribunale, il legislatore, a fronte del termine generale
               utilizzato  nel  primo  comma  (domanda)  avrebbe  poi  utilizzato  il  termine
               “proposta” nel secondo comma in guisa da limitare la portata della sospensione
               degli obblighi in materia di riduzione del capitale.
                  Tale ricostruzione sarebbe corretta laddove il secondo comma dell’art. 89 c.c.i.
               richiamasse unicamente la proposta.
                  In  tal caso si potrebbe ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine
               domanda al primo comma in maniera generica per poi precisarne la portata nel
               secondo, in guisa da limitarne l’ambito al concordato “pieno”: solo la proposta
               produrrebbe l’effetto da essa divisato, sicché tale situazione potrebbe realizzarsi
               solo  all’interno  del  concordato  che  sia  nato    “pieno”,  o  all’interno  di  un
               concordato  che,  nato  “in  bianco”, sia  poi  diventato pieno  per  effetto della
               presentazione di una proposta successiva alla domanda già incardinata.
                  Ad ogni modo, a tale soluzione, si potrebbe comunque pervenire laddove il
               secondo  comma  richiamasse  esclusivamente la  domanda.  In  tale  direzione
               l’argomento incentrato sulla sedes materiae potrebbe essere considerato pregnante.
                  La disposizione, ancorché non collocata nella sezione relativa agli effetti della
               domanda,  sarebbe comunque dettata nel  contesto del concordato preventivo
               pieno, sicché sarebbe agevole ritenere che il perimetro applicativo sia circoscritto
                                  7
               solo a quest’ultimo  .

                  7  GUIDOTTI,  Note in tema di concordato preventivo:  sulla riduzione o perdita del capitale della società in
               crisi  (ART. 89 C.C.I.I.),  in www.ilcaso.it  del  6  luglio 2023,  ritiene che  la  generica previsione del
               termine domanda di cui al primo comma consenta l’applicazione anche al concordato in bianco; in
               tal senso anche MAFFEI ALBERTI,  Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza,  Padova,
               2023,  650  (con riferimento al  primo  comma)  e 653  (con riferimento al  secondo comma)  senza
               particolari motivazioni.


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