Page 207 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805




               produrre gli effetti descritti dall’art. 89 c.c.i.
                  Ad ogni modo si potrebbe sostenere, ed è forse questo il ragionamento sotteso
               al provvedimento in esame, ancorché non adeguatamente rappresentato, che, nel
               secondo comma dell’art.  89 c.c.i., la  vocale “e” assolva ad  una  funzione di
               congiunzione  dei  due  termini,  domande  e  proposta,  richiedendo,  per  la
               produzione dell’effetto, una duplice condizione, la presentazione della domanda
               corredata dalla proposta.
                  Pertanto, secondo tale opzione ermeneutica, la norma troverebbe applicazione
               solo nell’ipotesi di domanda già corredata dalla proposta, e, quindi, solo nel caso
               di  concordato  già  pieno  o  altrimenti  diventato tale  in  esito  alla  successiva
               integrazione per effetto della presentazione della proposta.
                  Non  v’è  chi  non  veda,  però,  come il  testo dell’art.  89  c.c.i.  non  voglia
               designare, icasticamente, questa fattispecie complessa, quanto piuttosto delineare
               fattispecie autonome fra loro equivalenti: da un lato la mera domanda, dall’altro
               la proposta, sicché, la “e”, avrebbe una valenza disgiuntiva delle due situazioni,
               poste come alternative e non già come condizioni concorrenti.
                  D’altro  canto,  se  si  trattasse di  una  congiunzione,  non  avrebbe senso  il
               richiamo alla “domanda” operato dal secondo comma dell’art. 89 c.c.i.
                  La proposta è logicamente distinta dalla domanda.
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                  Quest’ultima si rivolge al giudice, la prima ai creditori  .
                  Pertanto, non potendo sussistere una proposta senza il suo presupposto, ossia
               la domanda, non vi sarebbe ragione di richiedere (anche) la presentazione del
               presupposto, essendo questo, in quanto tale, implicito nella presentazione della
               proposta.
                  Senza domanda la proposta sarebbe tam quam non esset.
                  La legge, infatti, consente l’inverso, ossia la presentazione della domanda e,
               successivamente,  la  presentazione  della  proposta,  consentendo,  quindi,
               un’articolazione  in  due  fasi   12 .  Non  vi  sarebbe  motivo  di  richiamare
               autonomamente la “domanda”, nella misura in cui, quest’ultima, sarebbe già
               ricompresa nella proposta.
                  D’altra parte, laddove il riferimento fosse stato alla sola domanda, l’argomento
               topografico avrebbe fatto deporre per la limitazione al solo concordato pieno.
                  Conseguentemente anche tale tentativo interpretativo lascerebbe priva di senso

                  11   La differenza fra domanda e proposta attiene alla completezza dello strumento di accesso alla
               procedura, sul punto DONATIVI, op. cit., pag. 1178, che rileva come “ la domanda di concordato con
               riserva condivida la medesima natura giuridica della domanda di concordato ordinaria; e che, pertanto,
               il  procedimento innescato dalla domanda con riserva non sia un  primo  procedimento distinto (e
               antecedente) rispetto a quello, ordinario, che si aprirebbe solo con la presentazione della proposta, del
               piano e della documentazione; ma costituisca piuttosto un unico procedimento, semplicemente articolato
               in due fasi (fasi, dunque, endoprocedimentali, ovverosia “interne” al medesimo e unico procedimento)”;
               in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12 marzo 2020, n. 7117, in Il Fallimento, 2020, 7, 927,
               nota di ZANICHELLI, e Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2023, n. 15790, in Il Fallimento, 2023, 7, 886; DE LINZ,
               La domanda di concordato preventivo “con riserva”, in Giur. comm., 2013, 163 ed ivi nota 3.
                  12  Si veda la nota precedente.


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