Page 207 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
produrre gli effetti descritti dall’art. 89 c.c.i.
Ad ogni modo si potrebbe sostenere, ed è forse questo il ragionamento sotteso
al provvedimento in esame, ancorché non adeguatamente rappresentato, che, nel
secondo comma dell’art. 89 c.c.i., la vocale “e” assolva ad una funzione di
congiunzione dei due termini, domande e proposta, richiedendo, per la
produzione dell’effetto, una duplice condizione, la presentazione della domanda
corredata dalla proposta.
Pertanto, secondo tale opzione ermeneutica, la norma troverebbe applicazione
solo nell’ipotesi di domanda già corredata dalla proposta, e, quindi, solo nel caso
di concordato già pieno o altrimenti diventato tale in esito alla successiva
integrazione per effetto della presentazione della proposta.
Non v’è chi non veda, però, come il testo dell’art. 89 c.c.i. non voglia
designare, icasticamente, questa fattispecie complessa, quanto piuttosto delineare
fattispecie autonome fra loro equivalenti: da un lato la mera domanda, dall’altro
la proposta, sicché, la “e”, avrebbe una valenza disgiuntiva delle due situazioni,
poste come alternative e non già come condizioni concorrenti.
D’altro canto, se si trattasse di una congiunzione, non avrebbe senso il
richiamo alla “domanda” operato dal secondo comma dell’art. 89 c.c.i.
La proposta è logicamente distinta dalla domanda.
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Quest’ultima si rivolge al giudice, la prima ai creditori .
Pertanto, non potendo sussistere una proposta senza il suo presupposto, ossia
la domanda, non vi sarebbe ragione di richiedere (anche) la presentazione del
presupposto, essendo questo, in quanto tale, implicito nella presentazione della
proposta.
Senza domanda la proposta sarebbe tam quam non esset.
La legge, infatti, consente l’inverso, ossia la presentazione della domanda e,
successivamente, la presentazione della proposta, consentendo, quindi,
un’articolazione in due fasi 12 . Non vi sarebbe motivo di richiamare
autonomamente la “domanda”, nella misura in cui, quest’ultima, sarebbe già
ricompresa nella proposta.
D’altra parte, laddove il riferimento fosse stato alla sola domanda, l’argomento
topografico avrebbe fatto deporre per la limitazione al solo concordato pieno.
Conseguentemente anche tale tentativo interpretativo lascerebbe priva di senso
11 La differenza fra domanda e proposta attiene alla completezza dello strumento di accesso alla
procedura, sul punto DONATIVI, op. cit., pag. 1178, che rileva come “ la domanda di concordato con
riserva condivida la medesima natura giuridica della domanda di concordato ordinaria; e che, pertanto,
il procedimento innescato dalla domanda con riserva non sia un primo procedimento distinto (e
antecedente) rispetto a quello, ordinario, che si aprirebbe solo con la presentazione della proposta, del
piano e della documentazione; ma costituisca piuttosto un unico procedimento, semplicemente articolato
in due fasi (fasi, dunque, endoprocedimentali, ovverosia “interne” al medesimo e unico procedimento)”;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12 marzo 2020, n. 7117, in Il Fallimento, 2020, 7, 927,
nota di ZANICHELLI, e Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2023, n. 15790, in Il Fallimento, 2023, 7, 886; DE LINZ,
La domanda di concordato preventivo “con riserva”, in Giur. comm., 2013, 163 ed ivi nota 3.
12 Si veda la nota precedente.
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