Page 75 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
P. 75
IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
31
ribadita dal World Summit on Sustainable Development di Joannesburg e
32
basata sull’idea di una public-private partnership per lo sviluppo sostenibile .
In questo contesto, l’elaborazione dei Principi Guida per i Diritti Umani e le
Imprese da parte di John Ruggie, in qualità di Rappresentante Speciale del
Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla questione di Diritti Umani e
Imprese Transnazionali, e la loro successiva approvazione da parte del Consiglio
dei Diritti Umani dell’ONU , è stata considerata da molti come un punto di
33
svolta fondamentale nella definizione del ruolo delle imprese in campo sociale e
ambientale. I Principi Generali delle Nazioni Unite (PGNU) rappresentarono
inizialmente un’alternativa ai precedenti falliti tentativi da parte della comunità
internazionale di definire un codice di condotta per le imprese transnazionali .
34
Tra questi si ricorda il progetto, poi accantonato, delle Norme del 2003 per la
35
Responsabilità delle Imprese Transnazionali . Queste ultime rappresentavano un
documento che si configurava al tempo stesso tradizionale nell’impostazione – in
quanto basato ancora sull’ approccio tradizionale e top-down di un corpo
normativo delineato a livello internazionale e applicato alle imprese – ma molto
progressivo nei contenuti. Esse, infatti, delineavano espressamente gli obblighi
diretti delle imprese in materia di diritti umani, indicando con una formulazione
inequivoca (‘transnational corporations shall ensure…’; ‘shall recognise and respect
…applicable norms of international law, national laws and regulations’) che le imprese
possono essere destinatarie di obblighi diretti derivanti anche da strumenti di
31 WWSD Declaration (4 July 2002) UN doc A/CONF.199/20, 2002, Resolution 1; vedi nello
specifico il paragrafo 27 della Dichiarazione per il quale: «… in the pursuit of its legitimate activities the
private sector, including both large and small companies, has a duty to contribute to the evolution of equitable
and sustainable communities and societies» (grassetto dell’autore). Vedi anche, PERONI e MIGANI, La
Responsabilità sociale dell’impresa multinazionale nell’attuale contesto internazionale, IANUS, 2010, n. 2.
32 Vedi in particolare, il punto Capitolo 30 del piano d’azione proposto da Agenda 21, redatta
in occasione della Conferenza di Rio, dedicato in modo specifico al ruolo delle imprese e delle
industrie, in cui si legge: «Business and industry, including transnational corporations, should recognise
environmental management as among the highest corporate priorities and as a key determinant to sustainable
devlopments».
33 Human Rights Council, Resolution 17/4 del 16 giugno 2011; Report of the Special
Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31.
34 A livello delle Nazioni Unite, sono stati almeno tre i tentativi di adottare delle norme
vincolanti di diritto internazionale in materia di imprese transnazionali e diritti umani, dapprima
durante gli anni ’70 nell’ambito del dibattito sul nuovo ordine economico internazionale;
successivamente con l’elaborazione delle Draft Norms, adottate nel 2003 e subito accantonate, ed
infine con i Principi Generali: MARES, Regulating transnational corporations at the united nations – the
negotiations of a treaty on business and human rights, in The International Journal of Human Rights, 2022,
1522.
35 UN Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of
Human Rights, ‘Norms on the responsibility of transnational corporations and other business
enterprises with regard to human rights’, adopted on 13 August 2003,
E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.
73