Page 74 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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EMANUELA ORLANDO





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               principali . Essi sono:  le Linee Guida per le Imprese Multinazionali, adottate
               dall’OSCE nel 1976 quali parte integrante della Dichiarazione sugli Investimenti
               Internazionali e le Imprese multinazionali e successivamente emendate al fine di
               riconoscere la rilevanza dell’impatto ambientale della condotta di tali imprese; la
               Dichiarazione  Tripartita  sui  Principi  relativi  alle  imprese  multinazionali  e  le
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               politiche sociali  adottata dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
               nel 1977; e le diverse iniziative sviluppate in seno alle Nazione Unite, quali in
               particolare il Global Compact. Quest’ ultimo consiste in una iniziativa di carattere
               volontario basata sull’idea di un coinvolgimento attivo delle imprese e degli altri
               attori economici al fine del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile a livello
               globale. Le imprese aderenti al Global Compact si impegnano al rispetto di dieci
               principi relativi ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell’ambiente e alla
               lotta alla corruzione .
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                  Il ruolo del diritto internazionale è stato in questo senso soprattutto un ruolo
               di indirizzo e di coordinamento, attraverso iniziative volte progressivamente a
               meglio  delineare  i  contorni  del  ruolo  e  delle  responsabilità  delle  imprese
               transnazionali ma senza arrivare a obblighi giuridici precisi. Il concetto stesso di
               “corporate social responsability” è indicativo di una sorta di responsabilità ‘soft’ delle
               imprese, che tuttavia non si traduce mai in una ‘accountability’ ferma e vincolante.
                  Se il carattere non-vincolante di questi strumenti normativi è uno dei limiti alla
               loro efficacia, ne ha tuttavia facilitato la loro accettazione da parte delle imprese
               multinazionali, incoraggiando lo sviluppo in parallelo di una serie di iniziative di
               natura  volontaria  e  di  auto-regolamentazione  da  parte  delle  imprese  stesse,
               attraverso l’adozione di codici di condotta, e/o l’adesione a standard di gestione
               e  certificazione  ambientale  elaborati  da  parte  di  organismi  internazionali .
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               Sebbene tali iniziative siano motivate soprattutto dalla necessità di attenuare le
               ripercussioni  sulla  reputazione  derivanti  dalla  crescente  preoccupazione  dei
               consumatori  e  del  pubblico  verso  gli  impatti nefasti  delle  attività  industriali  e
               commerciali sull’ambiente e i diritti umani, secondo alcuni autori riflettono in
               parte anche la lenta evoluzione del concetto di impresa verso l’affermazione di un
               modello  di  governance  societaria  inclusivo  anche  degli  interessi  degli
                           30
               stakeholders .  Dal  punto  di  vista  di  diritto  internazionale,  il  coinvolgimento
               attivo delle imprese in campo ambientale riflette l’impostazione che si è andata
               affermando sin dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e poi nuovamente




                  26  DEVA, Human rights violations by multinational corporations and international law, cit., 10.
                  27  La Dichiarazione è stata poi successivamente aggiornata varie volte, nel 2000, 2006, 2017 e
               da ultimo nel 2022.
                  28  BORGIA, Responsabilità sociale  d’impresa e  diritto  internazionale:  tra  opportunità  ed  effettività, in
               IANUS, 2010, n. 2.
                  29  SCOTT, Private and quasi-private standards in RAJAMANI e PEEL (a cura di), The Oxford Handbook
               of International Environmental Law, II ed., Oxford, 2021, 436.
                  30  MUCHLINSKI, cit.

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