Page 76 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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EMANUELA ORLANDO





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               diritto internazionale . L’approccio scelto da Ruggie, e poi trasposto nei PGNU,
               si  basa  invece  su  una  impostazione  meno  centralizzata,  caratterizzata  dalla
               delineazione dei rispettivi ruoli e responsabilità di stati e imprese, quali ‘attori’
               della  governance  globale.    I  PGNU  si  basano  su  tre  pilastri  principali,
               distinguendo tra: (1) un obbligo degli stati di proteggere da eventuali abusi dei
               diritti umani operati da terze parti (State’s duty to protect); (2) una responsabilità
               delle imprese di rispettare i diritti umani (Responsibility to respect); ed infine (3) il
               riconoscimento dell’importanza fondamentale di assicurare dei rimedi efficaci per
               le vittime di violazioni dei diritti umani (access to remedy). Il dibatto relativo alla
               “accountability”  delle  imprese  viene  dunque  affrontato  nel  secondo  pilastro
               (‘Responsibility  to  Respect’)  relativamente  al  quale  i  PGNU  rimangono  in  parte
               ancorati  ad  una  posizione  di  carattere  più  volontaristico  e  quasi  di  auto-
               regolamentazione.  Diversamente dalle Norme, essi parlano di “responsabilità”
               anziché di obblighi delle imprese multinazionali, con una scelta terminologica
               che sottende una precisa volontà di non-discostarsi dalla visione tradizionale e
               stato-centrica  dell’ordinamento  internazionale.  L’analisi  testuale  del  secondo
               pilastro dei PGNU mostra chiaramente come rispetto alle Norme del 2003, questi
               assumano  una  posizione  meno  rivoluzionaria  sulla  questione,  controversa  e
               molto dibattuta, della soggettività internazionale delle imprese transnazionali.
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                  Nonostante questa limitazione, al lavoro di Ruggie va senz’altro riconosciuto
               il merito di aver apportato un nuovo e stimolante impulso alle discussioni in tema
               di  diritti  umani  e  imprese,  aprendo  finalmente  la  via  ad  importanti  sviluppi
               normativi. L’elemento innovativo del secondo pilastro degli UNPG è il concetto
               di due diligence che assume un ruolo cruciale nel delineare i contorni degli obblighi,
               seppure  non  vincolanti,  e  delle  responsabilità  delle  imprese.  Si  tratta  di  un
               concetto  profondamente  diverso  dal  tradizionale  strumento  di  due  diligence
               societaria, ovvero la previa verifica dello stato economico e finanziario di una
               società in vista di operazioni comportanti la sua fusione con un’altra azienda o la
               sua acquisizione da parte di un’altra società. In materia di diritti umani la due
               diligence ha invece come obiettivo principale di individuare, comprendere e gestire
               gli impatti negativi che le attività dell’azienda hanno sui diritti umani, attraverso


                  36  Rappresentativo al riguardo è il principio stabilito nella Sezione A.1 delle Norme:
               «…Within their respective spheres of activity and influence, transnational corporations and other
               business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure
               respect of and protect human rights recognized in international as well as national law». Alcuni
               autori considerano le Norme come uno dei, rari, esempi pratici in cui vengono stipulati degli
               obblighi di diritto internazionale direttamente in capo ad attori privati, superando quindi la
               tradizionale dicotomia tra sfera privata e pubblica: KRAJEWSKI, Mandatory human rights due
               diligence law: blurring the lines between state duty to protect and corporate responsibility to respect? in Nordic
               Journal of Human Rights, 2023, 6.
                  37  Vedi in particolare le critiche mosse da parte della dottrina per questo approccio dei PGNU
               che rimane in parte ancorato ad un approccio basato su «self-regulation and corporate
               voluntarism»: BAXI, Human rights responsibility of multinational corporations, political ecology of
               injustice: learning from Bhopal thirty plus? in Business and Human Rights Journal, 2016, 33-34.

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