Page 78 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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EMANUELA ORLANDO





               commercializzazione e immissione sul mercato di prodotti e beni di consumo.   Il
               concetto di due diligence si estende quindi, anche geograficamente, a coprire i vari
               ambiti e fasi del processo produttivo e della catena di approvvigionamento, e si
               riferisce ad un processo che è al tempo stesso dinamico, in quanto deve essere
                                                                                     41
               adeguato e adattato alle particolarità del contesto specifico in cui si applica , ed
               olistico  in  quanto  tende  ad  includere  non  solo  gli  effetti  negativi  derivanti
               direttamente dalle attività dell'impresa che lo applica, ma anche quegli impatti
               che sono legati alle sue operazioni commerciali, attività e/o prodotti sulla base di
                                                                                 42
               una relazione contrattuale (ad esempio attraverso contratti di fornitura) .
                  I PGNU riconoscono che nel caso delle catene di fornitura o del valore non è
               sempre  possibile  individuare  in  maniera  completa  i  rischi  associati  alle  varie
               aziende coinvolte nelle varie fasi. In questi casi, pertanto, la raccomandazione è
               di concentrare le priorità di azione nelle aree identificate come aventi un rischio
               di impatti avversi sui diritti umani maggiormente significativo – ad esempio per
               via  del  contesto  operativo,  o  delle  specifiche  operazioni .    La  diversità  degli
                                                                     43
               scenari operativi è inoltre rilevante nel determinare il tipo di condotta richiesta
               all’impresa nell’attuazione della due diligence, e quindi anche la sua responsabilità.
               Le  azioni  di  prevenzione  e  mitigazione  dei  potenziali  effetti  avversi  spettanti
               all’impresa  sono  in  linea  di  principio  differenziate  sia  secondo  il  livello  di
               coinvolgimento dell’ impresa stessa nelle attività che causano l’impatto negativo
               – ovverosia se la società, attraverso le sue attività possa direttamente causare o
               contribuire a causare un impatto avverso, o se invece essa sia coinvolta solo nella
               misura in cui l’impatto avverso è direttamente legato alle sue operazioni, prodotti
               o  servizi  attraverso  una  relazione  commerciale  –  sia  secondo  il  margine  di
               influenza della società nel potere far fronte all’ impatto negativo. Il margine di
               influenza  (cosiddetto  ‘leverage’)  è  la  capacità  dell’impresa  di  determinare  un
               cambiamento nelle operazioni e nelle prassi dannose di una componente della
               catena.  Nel caso in cui l’impatto negativo reale o potenziale sui diritti umani sia
               causato  direttamente  dall’  impresa,  questa  è  tenuta  a  prendere  le  misure
               necessarie per porvi fine o prevenirlo, e ad usare la sua influenza per cercare di
               mitigare  il  più  possibile  ogni  impatto  rimanente.  Quando  invece  il
               coinvolgimento dell’impresa è più indiretto in quanto l’impatto negativo è legato
               alle sue operazioni, prodotti e servizi attraverso un rapporto d’affari più indiretto,
               la responsabilità della società dipende da fattori quali la sua influenza, il ruolo
               cruciale della relazione commerciale e la misura in cui è appropriato terminare il
               rapporto d’affari .
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                  41  LISE SMIT ET AL. Human rights due diligence in global supply chains: evidence of corporate practices to
               inform a legal standard, in The International Journal of Human Rights, 2021, 947.
                  42  HOFMANN, SCHLEPER E BLOME, cit., 117.
                  43  UNGP, page 19.
                  44  Al riguardo, vedi in particolare l’analisi di BRIGHT e BUENO, Implementing human rights due
               diligence through corporate civil liability, in International and Comparative Law Quarterly, 2020, 795. Gli
               autori richiamano la distinzione operata tra la responsabilità di un’impresa in un contesto di gruppo

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