Page 12 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE




                  La lettera f) modifica in due punti il vigente art. 148-bis del TUF, che, come
               noto, pone limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che
               possono assumere i componenti degli organi di controllo di talune categorie di
               società, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
               in misura rilevante.
                  Nello specifico, all'art. 148-bis è previsto che: “1) al comma 1, le parole: «,
               nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
               rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «,
               nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
               rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse”.
                  Anche questa modifica è direttamente legata all’abrogazione dell’art. 116 del TUF.
                  La lettera g) innova l’art. 165-ter del TUF, sostituendone il primo comma e
               modificandone il sesto comma.
                  L’art. 165-ter del TUF individua l’ambito di applicazione della sezione VI-bis
               del TUF la quale regola i rapporti delle società italiane con società estere aventi
               sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. La lettera g)
               esclude le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in
               misura rilevante dal novero delle società italiane  cui è consentito controllare
               imprese aventi sede in uno degli Stati dove non sussistono adeguate garanzie di
               trasparenza soltanto a condizione di rispettare criteri dettati dalla Consob con
               apposito regolamento.
                  In  virtù  della  nuova  formulazione  dell’art.  165-ter,  co.1,  nell’ambito  di
               applicazione  della  norma  saranno  ricomprese le  società  italiane  quotate  in
               mercati regolamentati (di cui all’art. 119 del TUF) le quali controllino o siano
               controllate o si colleghino con società estere aventi sede legale in quegli Stati che
               non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale
               e  della  gestione.  Viceversa, ne  resteranno  fuori  le  società  italiane  emittenti
               strumenti  finanziari  diffusi  fra  il  pubblico  in  misura  rilevante,  le  quali  a
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               legislazione vigente vi rientrano .
                  Ai sensi della lettera h) all'art. 165-quater, co. 1, le parole: «e le società italiane
               emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
               dell'art. 116,» sono soppresse; i) all'art. 165-quinquies, co. 1, le parole: «e delle
               società italiane emittenti strumenti finanziari  diffusi fra il  pubblico in misura
               rilevante, ai  sensi dell'art. 116,» sono soppresse; l) all'art. 165-sexies, co. 1, le




                  6  L’art. 4, co. 1, lett. g) recita: “g) all'art. 165-ter: 1) il co. 1 è sostituito  dal seguente:  «1. Sono soggette
               alle disposizioni contenute  nella presente sezione le società italiane con azioni quotate  in mercati regolamentati,
               di cui all'art. 119, le quali controllino  società  aventi sede  legale in Stati i cui ordinamenti  non garantiscono la
               trasparenza della costituzione,  della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione  delle società, nonché
               le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate  alle suddette società estere
               o siano da queste controllate»;  2) al co. 6, le parole: «e alle società italiane emittenti  strumenti  finanziari diffusi
               fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» sono soppresse;”.


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