Page 40 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





               de  cuius  e  piattaforma,  laddove  tale  successione  avvenga,  diretta  e  giuridica
               conseguenza sarà che l’erede acquisirà la piena disponibilità delle e-mails e di ogni
               altra tipologia di “messaggio” inviato e ricevuto dall’ereditando.
                  Non può sfuggire, infatti, che i “messaggi digitali” siano in tutto e per tutto
               assimilabili  alle  lettere  cartacee,  che  il  defunto  potrebbe  scrivere  ed  inviare,
               eventualmente conservando una copia di quanto inviato, così come ricevere. In
                                                                                   87
               merito  alle  lettere,  valga  in  particolare  evidenziare  che  la  letteratura   le  fa
               rientrare  nella  più  ampia  categoria  delle  “carte  di  famiglia”  o  “ricordi  di
               famiglia”,  di  cui  la  dottrina  maggioritaria   –  e,  a  mio  avviso,  preferibile  –
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               ammette la caduta in successione alla morte di colui che ne era il titolare; se,
               quindi, alla morte di Tizio cadranno in successione le lettere cartacee dallo stesso
               ricevute  e  le  eventuali  copie  di  quelle  inviate,  cosa  osta  acché  concorrano  a
               comporre  il  relictum  anche  le  “lettere  digitali”  inviate  e  le  copie  delle  “lettere

                  87  Ex multis, CARRARO, Il diritto sui ricordi di famiglia, in Studi in onore di A. Cicu, I, Milano, 1951,
               159 ss.; TUCCILLO, La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di
               famiglia, in Dir. pers. e succ., 2016, 159 ss., passim.
                  88  ASCOLI, Comproprietà, Archivio di famiglia, cit., 106 ss.; CICU, Successioni per causa di morte. Parte
               generale. Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da CICU e
               MESSINEO, XII, t. 1, 2a ed., Milano, 1961, 71; FEDELE, La compravendita dell’eredità, Torino, 1977,
               209 ss.; TUCCILLO, La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di
               famiglia, cit., spec. 187 ss., il quale ne ammette il trapasso ai successori anche nel caso che quanto
               in  argomento  sia  oggetto  di  una  disposizione  testamentaria,  anche  a  titolo  particolare:  «Le
               disposizioni aventi ad oggetto carte, documenti, ritratti e ricordi di famiglia, pur rivestendo interesse
               morale, possono avere valore patrimoniale, nelle ipotesi in cui risultino suscettibili di valutazione
               economica. Ne deriva l’applicabilità della disciplina prevista per la successione dei rapporti giuridici
               patrimoniali.  Pertanto,  anche  la  disposizione  avente  ad  oggetto  carte  di  famiglia  può  avere  un
               contenuto valutabile economicamente e, quindi, essere oggetto di legato. […]. In particolare, in
               dottrina,  con  riferimento  alle  carte  familiari,  si  è  ritenuto  che  se  vi  è  anche  un  solo  soggetto
               interessato, diverso dal proprietario, alle stesse è attribuita una valutazione economica soggettiva.
               […].  La  teoria prevalente,  tuttavia,  è  propensa  ad  attribuire efficacia  giuridica  alle  disposizioni
               testamentarie aventi ad oggetto beni familiari, anche nelle ipotesi in cui la prestazione  non sia
               suscettibile di valutazione economica, privilegiando l’autonomia testamentaria, nei limiti previsti
               dall’ordinamento giuridico, mediante un’interpretazione estensiva dell’art. 587, comma 2, c.c.». In
               senso parzialmente contrario, pur ammettendone lato sensu la caduta in successione, nel senso che i
               beni de quibus non formerebbero propriamente oggetto dell’hereditas ma sarebbero sottoposti ad una
               normativa  speciale,  tale  per  cui  il  loro  acquisto  da  parte  dei  membri  della  famiglia  superstiti
               avverrebbe iure proprio e su di essi si formerebbe una comunione collettiva indissolubile e per quote
               indisponibili,  SANTORO-PASSARELLI,  Vocazione  legale  dell’eredità  (lezioni  sul  diritto  civile  sul  nuovo
               codice), Padova, 1940, 136 ss., e ciò anche in virtù del fatto che l’art. 334 del Progetto preliminare
               del Codice civile prevedeva che, in assenza di una disposizione testamentaria sul punto, «gli archivi
               storici e le raccolte di carte familiari rimangono proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla
               famiglia»,  nonostante  tale  previsione  non  sia  stata  inserita  all’interno  del  Codice  civile.  Contra,
               ritenendo che rispetto ai beni in parola non avvenga il trapasso mortis causa, né iure successionis né
               iure proprio: FERRI, Successioni in generale. Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto
               dell’eredità, della capacità di succedere, dell’indegnità, della rappresentazione, dell’accettazione dell’eredità. Art.
               456-511,  in  Comm.  Cod.  civ.,  diretto  da  SCIALOJA  e  BRANCA,  Bologna-Roma,  1966,  30;  GALLO,
               Successioni in diritto comparato, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 132; CARIOTA FERRARA,
               Le successioni per causa di morte. Parte generale, I, Napoli, 1977, 576.

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