Page 40 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA
de cuius e piattaforma, laddove tale successione avvenga, diretta e giuridica
conseguenza sarà che l’erede acquisirà la piena disponibilità delle e-mails e di ogni
altra tipologia di “messaggio” inviato e ricevuto dall’ereditando.
Non può sfuggire, infatti, che i “messaggi digitali” siano in tutto e per tutto
assimilabili alle lettere cartacee, che il defunto potrebbe scrivere ed inviare,
eventualmente conservando una copia di quanto inviato, così come ricevere. In
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merito alle lettere, valga in particolare evidenziare che la letteratura le fa
rientrare nella più ampia categoria delle “carte di famiglia” o “ricordi di
famiglia”, di cui la dottrina maggioritaria – e, a mio avviso, preferibile –
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ammette la caduta in successione alla morte di colui che ne era il titolare; se,
quindi, alla morte di Tizio cadranno in successione le lettere cartacee dallo stesso
ricevute e le eventuali copie di quelle inviate, cosa osta acché concorrano a
comporre il relictum anche le “lettere digitali” inviate e le copie delle “lettere
87 Ex multis, CARRARO, Il diritto sui ricordi di famiglia, in Studi in onore di A. Cicu, I, Milano, 1951,
159 ss.; TUCCILLO, La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di
famiglia, in Dir. pers. e succ., 2016, 159 ss., passim.
88 ASCOLI, Comproprietà, Archivio di famiglia, cit., 106 ss.; CICU, Successioni per causa di morte. Parte
generale. Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da CICU e
MESSINEO, XII, t. 1, 2a ed., Milano, 1961, 71; FEDELE, La compravendita dell’eredità, Torino, 1977,
209 ss.; TUCCILLO, La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di
famiglia, cit., spec. 187 ss., il quale ne ammette il trapasso ai successori anche nel caso che quanto
in argomento sia oggetto di una disposizione testamentaria, anche a titolo particolare: «Le
disposizioni aventi ad oggetto carte, documenti, ritratti e ricordi di famiglia, pur rivestendo interesse
morale, possono avere valore patrimoniale, nelle ipotesi in cui risultino suscettibili di valutazione
economica. Ne deriva l’applicabilità della disciplina prevista per la successione dei rapporti giuridici
patrimoniali. Pertanto, anche la disposizione avente ad oggetto carte di famiglia può avere un
contenuto valutabile economicamente e, quindi, essere oggetto di legato. […]. In particolare, in
dottrina, con riferimento alle carte familiari, si è ritenuto che se vi è anche un solo soggetto
interessato, diverso dal proprietario, alle stesse è attribuita una valutazione economica soggettiva.
[…]. La teoria prevalente, tuttavia, è propensa ad attribuire efficacia giuridica alle disposizioni
testamentarie aventi ad oggetto beni familiari, anche nelle ipotesi in cui la prestazione non sia
suscettibile di valutazione economica, privilegiando l’autonomia testamentaria, nei limiti previsti
dall’ordinamento giuridico, mediante un’interpretazione estensiva dell’art. 587, comma 2, c.c.». In
senso parzialmente contrario, pur ammettendone lato sensu la caduta in successione, nel senso che i
beni de quibus non formerebbero propriamente oggetto dell’hereditas ma sarebbero sottoposti ad una
normativa speciale, tale per cui il loro acquisto da parte dei membri della famiglia superstiti
avverrebbe iure proprio e su di essi si formerebbe una comunione collettiva indissolubile e per quote
indisponibili, SANTORO-PASSARELLI, Vocazione legale dell’eredità (lezioni sul diritto civile sul nuovo
codice), Padova, 1940, 136 ss., e ciò anche in virtù del fatto che l’art. 334 del Progetto preliminare
del Codice civile prevedeva che, in assenza di una disposizione testamentaria sul punto, «gli archivi
storici e le raccolte di carte familiari rimangono proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla
famiglia», nonostante tale previsione non sia stata inserita all’interno del Codice civile. Contra,
ritenendo che rispetto ai beni in parola non avvenga il trapasso mortis causa, né iure successionis né
iure proprio: FERRI, Successioni in generale. Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto
dell’eredità, della capacità di succedere, dell’indegnità, della rappresentazione, dell’accettazione dell’eredità. Art.
456-511, in Comm. Cod. civ., diretto da SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1966, 30; GALLO,
Successioni in diritto comparato, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 132; CARIOTA FERRARA,
Le successioni per causa di morte. Parte generale, I, Napoli, 1977, 576.
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