Page 12 - Luca Collura - L'eredità digitale: il problema della successione nell'account - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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LUCA COLLURA





                      comunque un contratto di mediazione, come sopra precisato, quanto la
                      conclusione dell’affare tra l’utente e la piattaforma stessa, che altro non è
                      se non un normale contratto di compravendita, del quale, pertanto, non
                      ci occuperemo oltre nella presente trattazione.
                  Le piattaforme di sharing economy mettono in contatto tra loro gli utenti per far
               sì che gli stessi possano “condividere” – di regola, però, dietro il pagamento di un
               corrispettivo da parte di un utente all’altro – dei beni di loro titolarità (come una
               camera della propria casa, un’automobile, un posto auto, ecc.). Anche in questo
               caso,  a  ben  vedere,  la  piattaforma  altro  non  fa  che  svolgere  un  servizio  di
               intermediazione tra gli utenti, riconducibile al contratto di mediazione. E tuttavia,
               a seconda della maggiore o minore incisività con cui la stessa influenza la fornitura
               dei servizi da parte dell’utente-prestatore, le cose potrebbero farsi più complicate.
               Come dimostrato da tre pronunce della Corte di Giustizia Europea , infatti: 1) se
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               la piattaforma (come nel caso di Airbnb) si limita a mettere in contatto tra loro gli
               utenti, senza determinare modi e tempi della prestazione del servizio né in altro
               modo incidere sul contratto intercorrente tra i singoli utenti, allora la sua attività è
               qualificabile come di mera intermediazione e, come detto, è da ritenere applicabile
               la disciplina in tema di contratto di mediazione; 2) se invece la piattaforma (come
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               nel caso di Uber) esercita un’influenza notevole sui modi e i tempi del servizio ,
               allora la sua attività non si limita a permettere l’incontro di domanda e offerta ma
               diviene ancillare rispetto al servizio principale, che è quello che viene poi erogato
               dall’utente-prestatore, tanto da finire per divenire esso stesso il servizio offerto dalla
               piattaforma, che non può più essere qualificata come piattaforma di sharing economy
               ma diviene una vera e propria piattaforma di servizi, con la conseguenza che il
               contratto tra la stessa e l’utente dovrà essere ricondotto a quello con cui tipicamente
               viene prestato il servizio offerto (per es., nel caso Uber, contratto di trasporto), con
               tutte le conseguenze del caso.
                  Da ultimo vengono in rilievo le piattaforme di pubblicità, che rappresentano
               senz’altro  quelle  portatrici  dei  problemi  maggiori  in  punto  di  inquadramento
               giuridico del contratto intercorrente tra loro e l’utente. Appartengono alla species
               delle  piattaforme  di  pubblicità  sia  i  motori  di  ricerca  –  i  quali,  in  realtà,
               solitamente  non richiedono  delle  credenziali  per poter  accedere  ai  servizi che
               forniscono – sia i famosi (o, forse, famigerati) social networks. Come abbiamo fatto
               in precedenza – e tralasciando il discorso legato ai servizi offerti dai motori di
               ricerca,  l’utilizzo  dei  quali  non  comporta  particolari  problemi,  non  essendo
               nemmeno richieste delle credenziali per la fruizione di esso –, quindi, la prima


                  30  CGUE, sent. 20 dicembre 2017, Associación Profesional Elite Taxi vs. Uber Systems Spain
               SL; CGUE, sent. 10 aprile 2018, Uber France s.a.s.; CGUE, sent. 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland
               UC vs. Association pour un hébergemen et un tourisme professionnels (AHTOP).
                  31   Come  ha  potuto  evidenziare  la  Corte,  Uber  sceglie  i  conducenti  che  possono  svolgere  il
               servizio, fissa il prezzo (massimo) della corsa, riceve il pagamento dal cliente e successivamente
               versa al conducente la quota di spettanza, supervisiona al rispetto degli standard  di qualità dei
               veicoli e sul comportamento dei conducenti, addirittura può escludere il conducente dal servizio.

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