Page 14 - Giacomo Giorgini Pignatiello - Costituzionalismo europeo del digitale e governance dell'infosfera - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO





               le  pone  in  un  rapporto  dialettico  e  non  antitetico  con  la  dipendenza  politica
               dell’amministrazione  di  derivazione  francese  del  c.d.  modello  ministeriale,
               previsto dall’art. 95 co. 2 della Costituzione.
                  Parte della dottrina ha individuato il fondamento costituzionale di tali autorità
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               nel combinato disposto degli articoli 3 comma 2  e 5 della Costituzione . Altra
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               corrente  di  pensiero,  invece,  rinviene  la  fonte  di  legittimazione  delle  autorità
               indipendenti sulla scorta degli articoli 97 e 98 della Costituzione , improntati al
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               perseguimento dell’imparzialità e dell’efficienza della pubblica amministrazione,
               nella  misura  in  cui  le  stesse  rappresenterebbero nuovi  modelli  organizzativi  e
               procedimentali in grado di approntare tutele differenziate e più idonee rispetto
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               all’emersione delle rinnovate esigenze della società .
                  Le  autorità  indipendenti,  in  particolare,  si  caratterizzano  per  la  loro
               preposizione  alla  protezione  di  diritti  costituzionalmente  rilevanti  e  sono
               fortemente  influenzate  dalla  disciplina  euro-unitaria.  Si  contraddistinguono
               anche per il carattere eminentemente tecnico, operando in ambiti estremamente
               settorializzati  attraverso  personale  altamente  specializzato,  che  ne  riduce  la
               discrezionalità, al punto da avvicinarle, stante il ruolo super partes che le anima,
               alla figura di giudici-arbitri dei diversi e spesso tra loro confliggenti interessi
               coinvolti . Sovente criticate per il deficit democratico e costituzionale di cui è
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                  52  PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, 14, la “supernorma”,
               cioè l’articolo 3 co. 2: “Sancisce che non solo stato e società sono distinti, che non c’è solo lo stato
               e le sue norme, che lo stato è un’organizzazione fra le organizzazioni”, e che attraverso tali autorità:
               “Lo stato attua, riducendo le diseconomie e operando come fattore dell’economia, la più ampia
               lettura della solidarietà. Essa è a base del patto costituzionale dello scambio di pace sociale e di
               profitti privati contro qualità di vita al di là del reddito di lavoro, garantita dal potere pubblico. Così
               facendo produce regolazione e attuazione della cittadinanza sociale, dei nuovi diritti universali, di
               nuove situazioni giuridiche, in una società che sempre più ha pretese di diritti” (p. 19).
                  53  PREDIERI, op. cit., scrive che: “Le autorità amministrative indipendenti sono espressione del
               decentramento e la loro creazione e dunque collocazione nell’equilibrio dei poteri dello Stato si
               legittima  in  forza dell’art.  5  della  Costituzione.  Il  testo  costituzionale,  infatti,  non  impone  una
               riserva né costituisce un monopolio a favore del governo e del suo modello. Diversamente dalla
               giurisdizione, per l’amministrazione non è escluso un modello parzialmente alternativo rispetto a
               quelli previsti, sia quello del governo centrale che quello dei subsistemi regionali. Il decentramento
               delle A.I. è funzionale non locale, poiché vi è uno spostamento ad un organo che è periferico rispetto
               al governo e che comporta anche un’apertura a modelli molteplici di amministrazione”.
                  54  Cfr. NIGRO, La pubblica amministrazione fra Costituzione formale e Costituzione materiale, in Scritti
               giuridici,  Tomo  III,  Milano,  il  quale  osserva  in  part.  a  p.  1849  che:  “Ciascuno  dei  modelli
               (intendendo sia quello ministeriale che quello delle autorità indipendenti), da una parte, ha radici
               ben conficcate nella nostra storia …, dall’altra, si presenta come sviluppo e presidio di principi ed
               esigenze  parimenti  essenziali  della  nostra  Costituzione:  il  principio  personalista,  il  garantismo
               giuridico,  l'eguaglianza  sostanziale,  etc.”,  e  che:  “La  vita  dell’amministrazione  dev’essere  vista
               infatti come il prodotto del contemporaneo e contraddittorio svolgersi di più tendenze rispondenti
               ad esigenze tutte reali della nostra società”, p. 1856.
                  55   Sul  punto  si  veda:  LONGO,  Ragioni  e  modalità  dell’istituzione  delle  autorità  indipendenti,  in
               CASSESE - FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996, in part. 13-15.
                  56  D’ALBERTI, Il valore dell’indipendenza, in D’ALBERTI - PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati,
               Bologna, 2010, in part. 13-15.

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