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GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO
le pone in un rapporto dialettico e non antitetico con la dipendenza politica
dell’amministrazione di derivazione francese del c.d. modello ministeriale,
previsto dall’art. 95 co. 2 della Costituzione.
Parte della dottrina ha individuato il fondamento costituzionale di tali autorità
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nel combinato disposto degli articoli 3 comma 2 e 5 della Costituzione . Altra
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corrente di pensiero, invece, rinviene la fonte di legittimazione delle autorità
indipendenti sulla scorta degli articoli 97 e 98 della Costituzione , improntati al
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perseguimento dell’imparzialità e dell’efficienza della pubblica amministrazione,
nella misura in cui le stesse rappresenterebbero nuovi modelli organizzativi e
procedimentali in grado di approntare tutele differenziate e più idonee rispetto
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all’emersione delle rinnovate esigenze della società .
Le autorità indipendenti, in particolare, si caratterizzano per la loro
preposizione alla protezione di diritti costituzionalmente rilevanti e sono
fortemente influenzate dalla disciplina euro-unitaria. Si contraddistinguono
anche per il carattere eminentemente tecnico, operando in ambiti estremamente
settorializzati attraverso personale altamente specializzato, che ne riduce la
discrezionalità, al punto da avvicinarle, stante il ruolo super partes che le anima,
alla figura di giudici-arbitri dei diversi e spesso tra loro confliggenti interessi
coinvolti . Sovente criticate per il deficit democratico e costituzionale di cui è
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52 PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, 14, la “supernorma”,
cioè l’articolo 3 co. 2: “Sancisce che non solo stato e società sono distinti, che non c’è solo lo stato
e le sue norme, che lo stato è un’organizzazione fra le organizzazioni”, e che attraverso tali autorità:
“Lo stato attua, riducendo le diseconomie e operando come fattore dell’economia, la più ampia
lettura della solidarietà. Essa è a base del patto costituzionale dello scambio di pace sociale e di
profitti privati contro qualità di vita al di là del reddito di lavoro, garantita dal potere pubblico. Così
facendo produce regolazione e attuazione della cittadinanza sociale, dei nuovi diritti universali, di
nuove situazioni giuridiche, in una società che sempre più ha pretese di diritti” (p. 19).
53 PREDIERI, op. cit., scrive che: “Le autorità amministrative indipendenti sono espressione del
decentramento e la loro creazione e dunque collocazione nell’equilibrio dei poteri dello Stato si
legittima in forza dell’art. 5 della Costituzione. Il testo costituzionale, infatti, non impone una
riserva né costituisce un monopolio a favore del governo e del suo modello. Diversamente dalla
giurisdizione, per l’amministrazione non è escluso un modello parzialmente alternativo rispetto a
quelli previsti, sia quello del governo centrale che quello dei subsistemi regionali. Il decentramento
delle A.I. è funzionale non locale, poiché vi è uno spostamento ad un organo che è periferico rispetto
al governo e che comporta anche un’apertura a modelli molteplici di amministrazione”.
54 Cfr. NIGRO, La pubblica amministrazione fra Costituzione formale e Costituzione materiale, in Scritti
giuridici, Tomo III, Milano, il quale osserva in part. a p. 1849 che: “Ciascuno dei modelli
(intendendo sia quello ministeriale che quello delle autorità indipendenti), da una parte, ha radici
ben conficcate nella nostra storia …, dall’altra, si presenta come sviluppo e presidio di principi ed
esigenze parimenti essenziali della nostra Costituzione: il principio personalista, il garantismo
giuridico, l'eguaglianza sostanziale, etc.”, e che: “La vita dell’amministrazione dev’essere vista
infatti come il prodotto del contemporaneo e contraddittorio svolgersi di più tendenze rispondenti
ad esigenze tutte reali della nostra società”, p. 1856.
55 Sul punto si veda: LONGO, Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità indipendenti, in
CASSESE - FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996, in part. 13-15.
56 D’ALBERTI, Il valore dell’indipendenza, in D’ALBERTI - PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati,
Bologna, 2010, in part. 13-15.
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