Page 10 - Giacomo Giorgini Pignatiello - Costituzionalismo europeo del digitale e governance dell'infosfera - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO





               infatti  sostenuto  che  il  costituzionalismo  digitale  sconti  un  carattere
               eccessivamente  descrittivo,  perdendo  di  vista  la  natura  prescrittiva  del  diritto
               costituzionale , che dovrebbe muovere un concreto cambiamento dello status quo.
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               Ancora vi è chi ha riscontrato che:
                  l’assenza generale di un discorso critico autoconsapevole si traduce in una
               tensione intrinseca al costituzionalismo digitale come campo di studio e progetto
               accademico.  Ritengo  che  tale  tensione  tra  i  punti  di  partenza  concettuali  del
               costituzionalismo digitale e le sue proposte politiche concrete richiedano e, allo
               stesso   tempo,   aprano   ad   una   (parziale)   critica   dei   presupposti
               concettuali/sociologici del costituzionalismo liberale .
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                  Quel che in ogni caso emerge dal dibattito dottrinale è la difficoltà di assicurare
               in concreto i principi cardine del costituzionalismo nel cyberspazio, una realtà
               globale  ed  interconnessa,  frammentata  e  policentrica,  che  rischia  tuttavia  di
               divenire un potente fattore di erosione delle democrazie costituzionali. È stato
               così posto in luce che:
                  c’è una vittima designata di questi nuovi, stupefacenti, meccanismi: checché se ne
               dica,  non  sono  le  nostre  libertà  individuali,  le  quali,  sotto  un  certo  profilo  e  a
               determinate condizioni, possono addirittura trovare nuovi spazi di espansione e di
               potenziamento, bensì la capacità regolatoria delle istituzioni pubbliche tradizionali.
               La dimensione angusta dei tradizionali Stati nazionali si è così rivelata totalmente
               inadeguata e alla nostra cultura occidentale, democratica, sociale è sembrato di non
               avere più strumenti a disposizione. È derivata (anche) da ciò una sensazione diffusa
                                                                         37
               di anomia, che diventa pervasiva e lascia le nostre società attonite .
                  Il  merito del  costituzionalismo  digitale  è  dunque  quello  di  non  dimostrare
               arrendevolezza dinnanzi a sfide globali, stimolando la ricerca di nuove soluzioni
               volte  ad  assicurare  la  tutela  dei  diritti  fondamentali  nel  mondo  digitale  e
               sensibilizzando  i  principali  attori  politici  e  sociali  a  non  desistere  da  una
               trasposizione del costituzionalismo nel cyberspazio. Il digitale si configura così
               quale vero e proprio banco di prova per il costituzionalismo del Terzo Millennio.



                  35  Sul punto osserva BETZU, Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2,
               2021, 188: “Piu in generale, ‘costituzionalismo digitale’ È un abuso di denominazione: una formula vaga
                          ̀
               seppure alla moda, che viene fatta ‘roteare’ senza interrogarsi sulle sue implicazioni, prima fra tutte la carica
               svalutativa nei confronti delle Costituzioni statali, di cui si presuppone una inadeguatezza che pero ci si
                                                                                       ̀
               guarda bene dal dimostrare”. Sulla stessa linea di pensiero anche: COSTELLO, Faux ami? Interrogating the
               normative coherence of ‘digital constitutionalism’, in Global Constitutionalism, 12(2), 2023, 326-349.
                  36   GOLIA  JR.,  Redefining  Digital  Constitutionalism  as  Critique  and  Ideology:  The  Perspective  of  Societal
               Constitutionalism, 23 January 2022, disponibile qui. In particolare, Golia riscontra due aspetti trascurati
               dalla dottrina del digital constitutionalism, molto legata al liberalismo. Il primo consiste nel fatto che non
               solo attori ben individuati (le piattaforme) possono dare luogo a quello che è stato definito “human
               downgrading”  (degradazione  dell’essere  umano),  ma  possono  determinarlo  gli  stessi  processi  di  de-
               umanizzazione, alienazione, potenziale strumentalizzazione, che avvengono nella cybersfera. Il secondo
               consiste nella necessità di preservare l’autonomia dei diversi sistemi sociali, dall’ingerenza del digitale.
                  37  CARAVITA DI TORITTO, Principi costituzionali e intelligenza artificiale, in RUFFOLO (a cura di),
               Intelligenza artificiale: il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, 457-458.

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