Page 6 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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RICCARDO TONELLI
In una prima fase il Durc si applicava nell’ambito degli appalti di lavori edili
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pubblici : in particolare le imprese affidatarie dovevano presentare alla stazione
appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva (il Durc, appunto)
a pena di revoca dell’affidamento. La fissazione delle procedure per il rilascio di
tale certificazione era demandata ad apposite convenzioni stipulate da INPS e
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INAIL . Con l’art. 86, co. 10, lett. b) del d.lgs. n. 276/2003 (che ha modificato la
disposizione di cui all’art. 3, co. 8 della l. n. 494/1996) un obbligo del tutto
analogo fu altresì introdotto per gli appalti di lavori privati afferenti, anche in tal
caso, al settore dell’edilizia.
In una seconda fase l’ambito di applicazione del Durc è stato ampliato ben al
di là dei lavori edili. Dapprima, con l’art. 10 del d.l. n. 203/2005, l’obbligo di
presentazione del Durc è stato previsto ai fini dell’accesso alle erogazioni
pubbliche cofinanziate con fondi europei; in seguito, con l’art. 38 del d.lgs. n.
163/2006 (ovvero il codice dei contratti pubblici allora vigente), è stato esteso a
tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture .
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europee; un Durc di «terza generazione», quale obbligo generalizzato per i datori di lavoro che
intendano accedere ad ogni forma di agevolazione normativa e contributiva; un Durc di «quarta
generazione», quale strumento per realizzare una compensazione impropria tra debito/credito
rispetto alla pubblica amministrazione. Per una recente ricostruzione dell’evoluzione normativa del
Durc, con particolare riferimento al rapporto di tale strumento con le Casse Edili, cfr.: D’ONGHIA,
Casse edili e Durc: un rapporto virtuoso per la lotta al lavoro irregolare, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n.
4/2021, 686 ss. Si sofferma sul ruolo delle parti sociali nell’ideazione e nell’evoluzione del Durc:
TIRABOSCHI, Overcoming Natural and Environmental Disasters: The Role of Industrial Relations and Some
Refelections on the Italian Case, in E-Journal of International and Comparative Labour Studies, n. 3/2014,
spec. 15 ss.
8 Il primo riconoscimento normativo dell’obbligo di richiedere (e produrre) il Durc è stato
previsto con l’art. 2 del d.l. n. 210/2002 (convertito con modificazioni dalla l. n. 266/2002). In
precedenza, in attuazione delle direttive nn. 77/62/CEE, 80/767/CEE, 88/295/CEE e
92/50/CEE (si vedano la l. n. 109/1994; il d.lgs. n. 494/1996; il d.lgs. n. 528/1999; il d.lgs. n.
358/1992), già si prevedeva una causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti e concessioni pubbliche di lavori, servizi e forniture dei soggetti che non
risultassero in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, attraverso il rilascio
di certificati di correntezza contributiva. La procedura di verifica e certificazione del rispetto di tali
obblighi risultava piuttosto complessa e farraginosa. Inoltre, una prima, importante
sperimentazione del Durc – che produsse effetti particolarmente positivi – fu implementata in
Umbria nell’ambito dei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che colpirono la
Regione nel 1997 (vd. l. r. Umbria n. 30/1998 e la deliberazione della Giunta regionale n.
560/1999).
9 A tal fine l’INPS e l’INAIL stipularono un’apposita convenzione il 3 dicembre 2003. In
attuazione delle convenzioni citate sono successivamente state emanate la circolare INAIL del 25
luglio 2005, n. 38 e la circolare INPS del 26 luglio 2005, n. 92, nelle quali sono stati specificati taluni
aspetti fondamentali relativi alla disciplina di rilascio del Durc.
10 In particolare, l’art. 38 prevedeva l’esclusione delle imprese che avessero commesso violazioni
«gravi e definitivamente accertate» alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui le stesse sono stabilite. Rispetto al concetto di
«gravità» delle violazioni il legislatore accolse l’interpretazione della giurisprudenza amministrativa
maggioritaria secondo cui le violazioni da ritenersi «gravi» sono quelle ostative al rilascio del Durc,
modificando in tal senso l’art. 38, d.lgs. n. 163/2006. La medesima norma è ora contenuta all’art.
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