Page 6 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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RICCARDO TONELLI





                  In una prima fase il Durc si applicava nell’ambito degli appalti di lavori edili
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               pubblici : in particolare le imprese affidatarie dovevano presentare alla stazione
               appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva (il Durc, appunto)
               a pena di revoca dell’affidamento. La fissazione delle procedure per il rilascio di
               tale certificazione era demandata ad apposite convenzioni stipulate da INPS e
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               INAIL . Con l’art. 86, co. 10, lett. b) del d.lgs. n. 276/2003 (che ha modificato la
               disposizione  di  cui  all’art.  3,  co.  8  della  l.  n.  494/1996)  un  obbligo  del  tutto
               analogo fu altresì introdotto per gli appalti di lavori privati afferenti, anche in tal
               caso, al settore dell’edilizia.
                  In una seconda fase l’ambito di applicazione del Durc è stato ampliato ben al
               di là dei lavori edili. Dapprima, con l’art. 10 del d.l. n. 203/2005, l’obbligo di
               presentazione del Durc è stato previsto ai fini dell’accesso alle erogazioni
               pubbliche cofinanziate con fondi europei; in seguito, con l’art. 38 del d.lgs. n.
               163/2006 (ovvero il codice dei contratti pubblici allora vigente), è stato esteso a
               tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture .
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               europee; un Durc di «terza generazione», quale obbligo generalizzato per i datori di lavoro che
               intendano accedere ad ogni forma di agevolazione normativa e contributiva; un Durc di «quarta
               generazione»,  quale  strumento  per  realizzare  una  compensazione  impropria  tra  debito/credito
               rispetto alla pubblica amministrazione. Per una recente ricostruzione dell’evoluzione normativa del
               Durc, con particolare riferimento al rapporto di tale strumento con le Casse Edili, cfr.: D’ONGHIA,
               Casse edili e Durc: un rapporto virtuoso per la lotta al lavoro irregolare, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n.
               4/2021, 686 ss. Si sofferma sul ruolo delle parti sociali nell’ideazione e nell’evoluzione del Durc:
               TIRABOSCHI, Overcoming Natural and Environmental Disasters: The Role of Industrial Relations and Some
               Refelections on the Italian Case, in E-Journal of International and Comparative Labour Studies, n. 3/2014,
               spec. 15 ss.
                  8   Il  primo  riconoscimento  normativo  dell’obbligo  di  richiedere  (e  produrre)  il  Durc  è  stato
               previsto con l’art. 2 del d.l. n. 210/2002 (convertito con modificazioni dalla l. n. 266/2002).  In
               precedenza,  in  attuazione  delle  direttive  nn.  77/62/CEE,  80/767/CEE,  88/295/CEE  e
               92/50/CEE (si vedano la l. n. 109/1994; il d.lgs. n. 494/1996; il d.lgs. n. 528/1999; il d.lgs. n.
               358/1992),  già  si  prevedeva  una  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di
               affidamento di appalti e concessioni pubbliche di lavori, servizi e forniture dei soggetti che  non
               risultassero in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, attraverso il rilascio
               di certificati di correntezza contributiva. La procedura di verifica e certificazione del rispetto di tali
               obblighi  risultava  piuttosto  complessa  e  farraginosa.  Inoltre,  una  prima,  importante
               sperimentazione  del  Durc  –  che  produsse  effetti  particolarmente  positivi  –  fu  implementata  in
               Umbria  nell’ambito  dei  lavori  di  ricostruzione  a  seguito  degli  eventi  sismici  che  colpirono  la
               Regione  nel  1997  (vd.  l.  r.  Umbria  n.  30/1998  e  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
               560/1999).
                  9   A  tal  fine  l’INPS  e  l’INAIL  stipularono  un’apposita  convenzione  il  3  dicembre  2003.  In
               attuazione delle convenzioni citate sono successivamente state emanate la circolare INAIL del 25
               luglio 2005, n. 38 e la circolare INPS del 26 luglio 2005, n. 92, nelle quali sono stati specificati taluni
               aspetti fondamentali relativi alla disciplina di rilascio del Durc.
                  10  In particolare, l’art. 38 prevedeva l’esclusione delle imprese che avessero commesso violazioni
               «gravi e definitivamente accertate» alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
               secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui le stesse sono stabilite. Rispetto al concetto di
               «gravità» delle violazioni il legislatore accolse l’interpretazione della giurisprudenza amministrativa
               maggioritaria secondo cui le violazioni da ritenersi «gravi» sono quelle ostative al rilascio del Durc,
               modificando in tal senso l’art. 38, d.lgs. n. 163/2006. La medesima norma è ora contenuta all’art.


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