Page 7 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




                  Successivamente,  l’obbligo  di  ottenimento  del  Durc  è  stato  ulteriormente
               esteso alla concessione di agevolazioni «normative e contributive» in materia di
               lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1, co. 1175 della l. n. 296/2006 . In
                                                                                      11
               questa terza fase il Durc diviene quindi applicabile a tale categoria di erogazioni
               pubbliche in relazione a tutti gli ambiti di attività e a tutti i settori. La relativa
               disciplina – anche con riferimento al rilascio della certificazione per gli appalti
               pubblici di lavori, servizi e forniture, e privati dell’edilizia – viene riordinata e
               uniformata con il d.m. 24 ottobre 2007, emanato sulla base della delega contenuta
               al co. 1176 dello stesso art. 1.
                  La quarta fase ha sancito il passaggio dal Durc “cartaceo” al c.d. Durc on line
               (di qui: Dol). Tale trasformazione è stata prefigurata dall’art. 4 del d.l. n. 34/2014
               (convertito con modificazione dalla l. n. 78/2014) che sanciva la possibilità di
               verificare, per chiunque vi abbia interesse, la propria posizione contributiva nei
               confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per via telematica e in tempo
               reale, per poi essere definitivamente attuata con il d.m. 30 gennaio 2015, ad oggi
               vigente .
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                  In particolare, ai sensi dell’art. 2 di tale decreto, i soggetti abilitati devono
               verificare  la  regolarità  contributiva  «in  tempo  reale»  tramite  un’unica
               interrogazione negli archivi degli enti previdenziali e assicurativi (INPS o INAIL)
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               o bilaterali di settore (Casse edili) . In caso di esito positivo verrà generato un

               94,  co.  6  del  d.lgs.  n.  36/2023.  Sui  differenti  orientamenti  interpretativi  della  giurisprudenza
               amministrativa che si erano in precedenza sviluppati circa il concetto di «gravità», cfr.: D’HERIN,
               La plenaria fa luce sull’efficacia del DURC ai dell’esclusione dalle gare d’appalto, in Urb. e App., n. 8-9/2012,
               905;  D’HERIN, CRESTA, I principi relativi all’esecuzione del contratto, in CARINGELLA, PROTTO (a cura
               di), L’appalto pubblico e gli altri contratti della p.a., Bologna, 2012, 1331; GOTTI, Vincolatività o meno
               delle risultanze in materia di regolarità contributiva nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, al
               vaglio dell’Adunanza plenaria, in Foro Amm.-CdS, 2012, 2235; PAGANI, La valutazione della stazione
               appaltante sulla gravità degli inadempimenti contributivi, in Urb. e App., 2012, 190 ss.; LIPPOLIS, Il DURC
               negli appalti pubblici e il contenzioso amministrativo, in Il Giurista del lavoro, n. 10/2010, 10.
                  11  Ad oggi l’ottenimento del Durc costituisce un obbligo generalizzato per i datori di lavoro che
               intendano accedere a ogni forma di agevolazione normativa e contributiva. Sul punto, cfr. ex multis:
               Cons. St., 15 febbraio 2021, n. 1307.
                  12  Il d.m. 30 gennaio 2015 ha integralmente sostituito il d.m. 24 ottobre 2007. Sulla disciplina di
               cui al d.m. 30 gennaio 2015, cfr., tra gli altri: PALLADINI, Le disposizioni in tema di servizi per il lavoro
               e di regolarità contributiva, in Riv. Giur. Lav., n. 1/2014, 792 e ss.
                  13  Nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS,
               l’INAIL  e/o  le  Casse  edili  devono  trasmettere  via  PEC  all’interessato  (o  al  soggetto  da  esso
               delegato) l’invito a regolarizzare la situazione «con indicazione analitica delle cause di irregolarità»
               rilevate nella fase di controllo. L’interessato potrà procedere alla regolarizzazione della propria
               posizione entro un termine massimo di quindici giorni dalla notifica dell’invito durante il quale la
               procedura  di  rilascio  del  DOL  viene  “bloccata”:  qualora  infatti  dovessero  pervenire  ulteriori
               richieste di rilascio del DOL durante il periodo concesso per la regolarizzazione, e comunque fino
               a un massimo di trenta giorni, è posto un divieto all’effettuazione di «ulteriori verifiche» rispetto alla
               posizione dell’interessato. In caso di tempestiva regolarizzazione verrà generato un DOL attestante
               la situazione di regolarità; in caso contrario, ai soggetti richiedenti sarà comunicata la sussistenza
               di una situazione di irregolarità con puntuale indicazione degli importi e delle cause che l’hanno
               determinata.


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