Page 7 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
Successivamente, l’obbligo di ottenimento del Durc è stato ulteriormente
esteso alla concessione di agevolazioni «normative e contributive» in materia di
lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1, co. 1175 della l. n. 296/2006 . In
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questa terza fase il Durc diviene quindi applicabile a tale categoria di erogazioni
pubbliche in relazione a tutti gli ambiti di attività e a tutti i settori. La relativa
disciplina – anche con riferimento al rilascio della certificazione per gli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, e privati dell’edilizia – viene riordinata e
uniformata con il d.m. 24 ottobre 2007, emanato sulla base della delega contenuta
al co. 1176 dello stesso art. 1.
La quarta fase ha sancito il passaggio dal Durc “cartaceo” al c.d. Durc on line
(di qui: Dol). Tale trasformazione è stata prefigurata dall’art. 4 del d.l. n. 34/2014
(convertito con modificazione dalla l. n. 78/2014) che sanciva la possibilità di
verificare, per chiunque vi abbia interesse, la propria posizione contributiva nei
confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per via telematica e in tempo
reale, per poi essere definitivamente attuata con il d.m. 30 gennaio 2015, ad oggi
vigente .
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In particolare, ai sensi dell’art. 2 di tale decreto, i soggetti abilitati devono
verificare la regolarità contributiva «in tempo reale» tramite un’unica
interrogazione negli archivi degli enti previdenziali e assicurativi (INPS o INAIL)
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o bilaterali di settore (Casse edili) . In caso di esito positivo verrà generato un
94, co. 6 del d.lgs. n. 36/2023. Sui differenti orientamenti interpretativi della giurisprudenza
amministrativa che si erano in precedenza sviluppati circa il concetto di «gravità», cfr.: D’HERIN,
La plenaria fa luce sull’efficacia del DURC ai dell’esclusione dalle gare d’appalto, in Urb. e App., n. 8-9/2012,
905; D’HERIN, CRESTA, I principi relativi all’esecuzione del contratto, in CARINGELLA, PROTTO (a cura
di), L’appalto pubblico e gli altri contratti della p.a., Bologna, 2012, 1331; GOTTI, Vincolatività o meno
delle risultanze in materia di regolarità contributiva nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, al
vaglio dell’Adunanza plenaria, in Foro Amm.-CdS, 2012, 2235; PAGANI, La valutazione della stazione
appaltante sulla gravità degli inadempimenti contributivi, in Urb. e App., 2012, 190 ss.; LIPPOLIS, Il DURC
negli appalti pubblici e il contenzioso amministrativo, in Il Giurista del lavoro, n. 10/2010, 10.
11 Ad oggi l’ottenimento del Durc costituisce un obbligo generalizzato per i datori di lavoro che
intendano accedere a ogni forma di agevolazione normativa e contributiva. Sul punto, cfr. ex multis:
Cons. St., 15 febbraio 2021, n. 1307.
12 Il d.m. 30 gennaio 2015 ha integralmente sostituito il d.m. 24 ottobre 2007. Sulla disciplina di
cui al d.m. 30 gennaio 2015, cfr., tra gli altri: PALLADINI, Le disposizioni in tema di servizi per il lavoro
e di regolarità contributiva, in Riv. Giur. Lav., n. 1/2014, 792 e ss.
13 Nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS,
l’INAIL e/o le Casse edili devono trasmettere via PEC all’interessato (o al soggetto da esso
delegato) l’invito a regolarizzare la situazione «con indicazione analitica delle cause di irregolarità»
rilevate nella fase di controllo. L’interessato potrà procedere alla regolarizzazione della propria
posizione entro un termine massimo di quindici giorni dalla notifica dell’invito durante il quale la
procedura di rilascio del DOL viene “bloccata”: qualora infatti dovessero pervenire ulteriori
richieste di rilascio del DOL durante il periodo concesso per la regolarizzazione, e comunque fino
a un massimo di trenta giorni, è posto un divieto all’effettuazione di «ulteriori verifiche» rispetto alla
posizione dell’interessato. In caso di tempestiva regolarizzazione verrà generato un DOL attestante
la situazione di regolarità; in caso contrario, ai soggetti richiedenti sarà comunicata la sussistenza
di una situazione di irregolarità con puntuale indicazione degli importi e delle cause che l’hanno
determinata.
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