Page 9 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
P. 9

IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




               sanzionatoria  fondata  su  controlli  meramente  burocratici,  ma  pare  perseguire
                                              18
               altresì una «logica promozionale» .
                  Per quanto riguarda l’applicazione del Dol nell’ambito degli appalti pubblici,
               il d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) ha sostanzialmente ripreso
               quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016 e, in precedenza, nel d.lgs. n. 163/2006. In
               particolare, all’art. 94, co. 6 viene sancita l’esclusione automatica dalla procedura
               d’appalto  dell’operatore  economico  che  abbia  commesso  «violazioni  gravi  [e]
               definitivamente  accertate»  degli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi
               previdenziali .  All’art.  95,  co.  6  si  prevede  che  la  stazione  appaltante  possa
                           19
               (rectius: debba ) altresì escludere un operatore economico qualora ritenga che lo
                            20
               stesso abbia commesso «gravi» violazioni rispetto al pagamento dei contributi,
               pur in assenza di una violazione «definitivamente accertata» .
                                                                       21
                  Si intendono «gravi» le violazioni ostative al rilascio del Durc regolare (art. 1,
               co. 1, Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, terzo periodo).
                  Rispetto  alla  “definitività”  dell’accertamento  devono  intendersi  tali  le
               violazioni  «contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  più  soggetti  ad
               impugnazione»  (art.  1,  co.  1,  Allegato  II.10  al  d.lgs.  n.  36/2023,  secondo


               ASNAGHI, La procedura di rilascio del DURC in presenza di crediti verso la pubblica amministrazione, in Dir.
               Rel. Ind., n. 2/2014, 507.
                  18   Così  ancora:  D’ONGHIA,  Casse  edili  e  Durc,  cit.,  691.  Parla  del  Durc  come  norma
               «promozionale»  M.  FAIOLI,  Semplificazioni,  op.  cit.  Si  noti  che  il  riconoscimento  del  carattere
               premiale-promozionale del Durc/Dol non pare incidere sulla sua classificazione tra le misure a
               effetti escludenti: una cosa è non punire ogni irregolarità formale per non incidere negativamente
               sulla posizione di soggetti che potrebbero risultare comunque virtuosi; diverso è il criterio utilizzato
               ai fini della classificazione qui proposta che guarda agli effetti che le misure in concreto determinano
               sui destinatari delle stesse.
                  19  A tal riguardo, è interessante richiamare altresì la norma di cui all’art. 119, co. 14, d.lgs. n.
               36/2023, che stabilisce che il Dol «è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
               mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato». Il riferimento è al cd. Durc di congruità, già
               attivo per il settore edile, in via generale, dal 1° novembre 2021 (v.: d.m. 25 giugno 2021, n. 143,
               attuativo dell’art. 8, co. 10-bis del d.l. n. 76/2020), ma non ancora esteso a nessun altro settore,
               seppur la norma citata faccia espressamente riferimento anche ai «lavori non edili».
                  20  Si noti che la rubrica dell’art. 95 reca «cause di esclusione non automatica». Tuttavia, dal
               tenore letterale della disposizione di cui al co. 2 non pare esservi alcuno spazio valutativo da parte
               dell’amministrazione  una  volta  che  sia  giunta  a  conoscenza  di  violazioni  «gravi»,  pur  se  non
               definitivamente accertate. La disposizione, infatti, così recita: «la stazione appaltante esclude», e non
               “può  escludere”.  L’unico  spazio  lasciato  alla  valutazione  della  stazione  appaltante  riguarda  il
               “ritenere” effettivamente commessa la violazione contestata.
                  21  Si noti che tale norma era già stata introdotta all’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 con il d.l. n.
               76/2020  (convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020)  al fine di conformare la disciplina
               italiana  al  diritto  dell’Ue.  In  particolare,  con  la  procedura  d’infrazione  24  gennaio  2019,  n.
               2273/2018, la Commissione europea aveva riconosciuto la non conformità con il diritto dell’Ue
               della  previgente  normativa  italiana  nella  misura  in  cui  non  lasciava alla  stazione  appaltante  la
               possibilità  di  escludere  un  operatore  economico  anche  qualora  fosse  a  conoscenza  (e  potesse
               adeguatamente dimostrare) di violazioni gravi circa l’obbligo di pagamento dei contributi, pur se
               non definitivamente dimostrate. Sul punto e, in generale, sulle modifiche di cui al d.l. 76/2020, cfr.:
               MELANDRO, MADEO, DURC di congruità, in App. e Contratti, n. 10/2020, 15-16.


                                                   151
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14