Page 9 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023 ISSN 1974-9805
sanzionatoria fondata su controlli meramente burocratici, ma pare perseguire
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altresì una «logica promozionale» .
Per quanto riguarda l’applicazione del Dol nell’ambito degli appalti pubblici,
il d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) ha sostanzialmente ripreso
quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016 e, in precedenza, nel d.lgs. n. 163/2006. In
particolare, all’art. 94, co. 6 viene sancita l’esclusione automatica dalla procedura
d’appalto dell’operatore economico che abbia commesso «violazioni gravi [e]
definitivamente accertate» degli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali . All’art. 95, co. 6 si prevede che la stazione appaltante possa
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(rectius: debba ) altresì escludere un operatore economico qualora ritenga che lo
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stesso abbia commesso «gravi» violazioni rispetto al pagamento dei contributi,
pur in assenza di una violazione «definitivamente accertata» .
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Si intendono «gravi» le violazioni ostative al rilascio del Durc regolare (art. 1,
co. 1, Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, terzo periodo).
Rispetto alla “definitività” dell’accertamento devono intendersi tali le
violazioni «contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione» (art. 1, co. 1, Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, secondo
ASNAGHI, La procedura di rilascio del DURC in presenza di crediti verso la pubblica amministrazione, in Dir.
Rel. Ind., n. 2/2014, 507.
18 Così ancora: D’ONGHIA, Casse edili e Durc, cit., 691. Parla del Durc come norma
«promozionale» M. FAIOLI, Semplificazioni, op. cit. Si noti che il riconoscimento del carattere
premiale-promozionale del Durc/Dol non pare incidere sulla sua classificazione tra le misure a
effetti escludenti: una cosa è non punire ogni irregolarità formale per non incidere negativamente
sulla posizione di soggetti che potrebbero risultare comunque virtuosi; diverso è il criterio utilizzato
ai fini della classificazione qui proposta che guarda agli effetti che le misure in concreto determinano
sui destinatari delle stesse.
19 A tal riguardo, è interessante richiamare altresì la norma di cui all’art. 119, co. 14, d.lgs. n.
36/2023, che stabilisce che il Dol «è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato». Il riferimento è al cd. Durc di congruità, già
attivo per il settore edile, in via generale, dal 1° novembre 2021 (v.: d.m. 25 giugno 2021, n. 143,
attuativo dell’art. 8, co. 10-bis del d.l. n. 76/2020), ma non ancora esteso a nessun altro settore,
seppur la norma citata faccia espressamente riferimento anche ai «lavori non edili».
20 Si noti che la rubrica dell’art. 95 reca «cause di esclusione non automatica». Tuttavia, dal
tenore letterale della disposizione di cui al co. 2 non pare esservi alcuno spazio valutativo da parte
dell’amministrazione una volta che sia giunta a conoscenza di violazioni «gravi», pur se non
definitivamente accertate. La disposizione, infatti, così recita: «la stazione appaltante esclude», e non
“può escludere”. L’unico spazio lasciato alla valutazione della stazione appaltante riguarda il
“ritenere” effettivamente commessa la violazione contestata.
21 Si noti che tale norma era già stata introdotta all’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 con il d.l. n.
76/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020) al fine di conformare la disciplina
italiana al diritto dell’Ue. In particolare, con la procedura d’infrazione 24 gennaio 2019, n.
2273/2018, la Commissione europea aveva riconosciuto la non conformità con il diritto dell’Ue
della previgente normativa italiana nella misura in cui non lasciava alla stazione appaltante la
possibilità di escludere un operatore economico anche qualora fosse a conoscenza (e potesse
adeguatamente dimostrare) di violazioni gravi circa l’obbligo di pagamento dei contributi, pur se
non definitivamente dimostrate. Sul punto e, in generale, sulle modifiche di cui al d.l. 76/2020, cfr.:
MELANDRO, MADEO, DURC di congruità, in App. e Contratti, n. 10/2020, 15-16.
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