Page 10 - Riccardo Tonelli - Regolarità contributiva, tutela dei lavoratori e nuovi strumenti digitali di controllo delle imprese - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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RICCARDO TONELLI





               periodo). Sotto tale profilo la norma si pone in linea di continuità con quanto
               previsto nella normativa previgente nonché con la disciplina relativa al rilascio
               del  Durc  ex  d.m.  30  gennaio  2015.  L’operatore  economico  si  troverà  in  una
               posizione di regolarità anche qualora sia pendente un contenzioso amministrativo
               o  giudiziario, nonché  a  fronte  del  versamento  o  della  promessa  vincolante di
               versamento delle somme dovute entro la scadenza del termine di presentazione
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               delle domande . Diversamente, non si applicano all’ambito della contrattazione
               pubblica le norme di cui agli artt. 4 del d. m. del 30 gennaio 2015 e 31, co. 8 del
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               d.l. n. 69/2013  che sanciscono la possibilità per l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili
               di invitare l’operatore economico a regolarizzare la propria posizione contributiva
               (cd. preavviso di Durc negativo) entro 15 giorni dalla comunicazione, allegando
               contestualmente  l’indicazione  analitica  delle  cause  di  irregolarità.  Come
               affermato  a  più  riprese  dalla  giurisprudenza  amministrativa,  tale  invito  può
               operare  solo  nell’ambito  dei  rapporti  tra  l’operatore  economico  e  l’istituto
               previdenziale; al contrario, non può applicarsi alla richiesta di Durc operata dalla
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               stazione  appaltante .  A  tal  riguardo  si  noti  che  il  Consiglio  di  Stato  ha
               riconosciuto che la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della
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               procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante . Per la
               stessa  ragione,  è  la  regolarizzazione  postuma  della  posizione  contributiva:
               l’impresa  deve  infatti  essere  in  regola  sin  dal  momento  di  presentazione
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               dell’offerta, pena l’esclusione della gara .

                  22  Lo stesso dicasi nel caso di accoglimento della proposta di rateizzazione dei contributi dovuti
               e non versati dall’operatore economico. Cfr. in tal senso: Cons. St., 7 aprile 2015, n. 1769. Cfr.
               altresì:  DEL  VECCHIO,  DURC  e  Appalti,  in  GAROFALO  (a  cura  di),  Appalti  e  lavoro  -  Disciplina
               pubblicistica, Vol. I, Torino, 2017, 508.
                  23  Convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013. Sulle modifiche apportate con tale decreto,
               cfr.: SANTORO, Gli interventi sul DURC, in TIRABOSCHI (a cura di), Il lavoro riformato, Milano, 2013,
               445 ss.
                  24  Cfr. ex plurimis: Cons. St., 5 maggio 2017, n. 2041; Cons. St., Ad. Plen., 29 febbraio 2016, nn.
               5 e 6; Cons. St., Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Cons. St., 3 marzo 2017, n. 1006. Si noti che si
               erano inizialmente formati due opposti orientamenti giurisprudenziali sull’estensione dell’invito a
               regolarizzare anche in capo alla stazione appaltante: un primo orientamento secondo cui l’invito
               alla regolarizzazione non può ritenersi applicabile nell’ambito degli appalti pubblici; un secondo
               orientamento secondo cui, al contrario, la definitività dell’accertamento è tale soltanto alla scadenza
               del termine alla regolarizzazione di cui all’art. 4 del d. m. del 30 gennaio 2015. Rispetto a tale
               secondo indirizzo, cfr.: Cons. St., 16 febbraio 2015, n. 781. Per un approfondimento sulla questione
               cfr.: RAUSEI, La rilevanza del durc nei contratti pubblici, cit., 745 ss.
                  25  Cfr. ex multis: Cons. St., n. 10/2016, cit.; Cons. St., n. 1006/2017, cit. Tale giurisprudenza si
               era  sviluppata  sull’interpretazione  della  normativa  previgente  (in  particolare,  sul  combinato
               disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 80, d.lgs. n. 50/2016), ma i medesimi principi possono ritenersi
               validi anche per la regolamentazione vigente.
                  26  Cfr. ex multis: T.a.r. Lombardia, 16 marzo 2020, n. 486; T.a.r. Puglia, n. 1740 del 2019; T.a.r.
               Campania,  2018,  n.  7307;  Cons  Stato,  2  luglio  2018,  n.  4039.  La  stessa  Corte  di  Giustizia  ha
               affermato che la regolarità contributiva deve essere necessariamente valutata al momento della
               presentazione dell’offerta e deve sussistere per l’intera durata della procedura di affidamento. Cfr.:
               Cgue, 10 luglio 2014, C-358/12, Consorzio stabile Libor; Cgue, 9 febbraio 1996, C-226/04 e C-228/04,
               La Cascina e a.


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