Page 16 - Giovanni Chieco - L’armonizzazione soft del diritto privato e commerciale: dai Doing Business Reports al B-Ready
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GIOVANNI CHIECO





                  Questa impostazione è certamente criticabile, ed è stata infatti criticata . A tale
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               approccio,  è  possibile  opporre  la  posizione  elaborata  sul  punto  dalla  dottrina
               comparatistica maggioritaria, per la quale il diritto è culturalmente determinato, in
               quanto  creato  in  un  preciso  momento  storico  da  una  particolare  comunità;  è
               certamente possibile che ordinamenti differenti si influenzino e si imitino a vicenda,
               ma  tale  processo  è  lento  ed  incerto  nei  risultati.  Per  queste  ragioni
               l’implementazione  delle  stesse  norme  in  diversi  ordinamenti,  quand’anche
               avvenga,  produce  effetti  spesso  differenti  ed  inaspettati,  soprattutto  se,  nel
               trapiantare elementi nuovi, non si tengono in adeguata considerazione i connotati
               tipici del luogo d’importazione, e tanto più quanto ci si avvicini alle aree del diritto
               maggiormente radicate nella storia e nella identità della comunità in questione .
                                                                                        42
               Da ciò risulta chiara l’ignoranza del progetto rispetto alla mole di studi che hanno
               guardato ai trapianti giuridici e alle condizioni per il loro successo, sottolineando
               quanto  l’importazione  efficace  di  una  regola  dipenda  e  sia  molto  sensibile  al
               contesto di ricezione, dato che chi vi abita determina il proprio comportamento non
               riferendosi  esclusivamente  al  diritto,  ma  anche  in  ragione  di  norme  sociali,
               convinzioni religiose, credenze filosofico-politiche, e di innumerevoli altri fattori di
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               natura, per esempio, storica, geografica, linguistica, tecnologica .
                  Da quanto fin qui detto risulta chiaro che la dubbia qualità delle premesse
               teoriche sottostanti al Progetto ne ha influenzato gli outputs; tuttavia, attribuire
               esclusivamente a queste il fallimento dei DB sarebbe riduttivo. Per tale ragione, al
               prossimo  paragrafo,  si  affronterà  quello  che  forse  è  l’aspetto  maggiormente
               criticato  dei  Reports  –  l’impianto  metodologico  da  questi  adottato  –,
               evidenziandone limiti ed imprecisioni.


                  41  La letteratura sulle legal origins prima e i DB hanno proposto una sorta di versione quantitativa
               del metodo funzionalista proprio alla comparazione giuridica qualitativa, tradendone, però, molti
               assunti fondamentali. Sul metodo funzionalista proprio alla comparazione giuridica qualitativa si
               v., ex multis, Cfr. ZWEIGERT - KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, Milano, 1984, 37 ss.; MICHAELS,
               The  Functional  Method  of  Comparative  Law  in  REIMANN  -  ZIMMERMANN  (a  cura  di),  The  Oxford
               Handbook of Comparative Law, in Oxford University Press, 2008, 339, 376-378.
                  42  Emblematico in tal senso il pensiero di Pierre Legrand, il quale sottolinea come «Law is mainly
               an  outgrowth  of  local  society.  Law  is  embedded  holistically  in  local  culture.  This  makes  reception  and
               assimilation of foreign ideas problematic» (cfr. LEGRAND, What ‘Legal Transplant?’, 58). Ma il punto è
               riconosciuto da tendenzialmente tutta la dottrina comparatistica, persino quella che non osteggia la
               possibilità  astratta  dei  trapianti  giuridici:  BUSSANI,  Il  diritto  dell’Occidente.  Geopolitica  delle  regole
               globali, 210; PISTOR – BERKOWITZ - RICHARD, Economic development, legality, and the transplant effect in
               European Economic Review, 2003, 165-195.
                  43  Il più feroce sostenitore di questa tesi, come è noto, è stato Pierre Legrand: si v. LEGRAND, The
               Impossibility of ‘Legal Transplant’ in Maastricht J. Eur. & Comp. L., 1997, 111, 121-122. Sui medesimi
               punti, anche TWINNING, Generalizing About Law: The Case of Legal Transplants, in The Tilburg-Warwick
               Lectures General Jurisprudence, 2000, 24; MCCORMACK, Why Doing Business with the World Bank May Be
               Bad for You, 670; KINGSLEY, Legal Transplantation: Is This What the Doctor Ordered and Are the Blood Types
               Compatible - The Application of Interdisciplinary Research to Law Reform in the Developing World - A Case
               Study of Corporate Governance in Indonesia, in Arizona Journal of International and Comparative Law, 2004,
               510-519; BUSSANI, Il diritto dell’Occidente, 210; PISTOR – BERKOWITZ - RICHARD, Economic development,
               legality, and the transplant effect in European Economic Review, 2003, 165-195.

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