Page 15 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               dovesse coprire anche i  contratti di  conferimento degli incarichi professionali
               stipulati a condizioni riconducibili all’art. 67, c. 2, l. fall., mirassero a contenere
               il controllo giudiziale circa l’“equità” delle condizioni di reperimento dei servizi
               professionali entro il perimetro proprio dei canoni della “normalità”, facendo in
               sostanza dipendere la rimediabilità di possibili abusi o strategiche deviazioni dalla
               par condicio da una ricognizione, caso per caso, della compatibilità fra la  ratio
               dell’esenzione in discorso e le fattispecie di revoca degli atti “anormali” di cui al
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               c. 1 del medesimo art. 67 . Così come parimenti equilibrata appariva quell’altra
               proposta  dottrinaria  che,  nel  tentativo di  tenere  assieme tutti  i  “valori” del
               sistema, suggeriva di ritenere che, in virtù dell’avvenuto deposito – almeno – della
               domanda prenotativa di cui all’art. 161, c. 6, l. fall., dovesse ritenersi operante
               una presunzione semplice di “strumentalità” fra attività professionale e accesso
               alla sistemazione concordataria della crisi; presunzione dinnanzi alla quale, oltre
               alla già riferita ipotesi di un’eventuale riconducibilità del negozio di conferimento
               dell’incarico alle condizioni di anomala sproporzione sinallagmatica rilevanti per
               l’art. 67, c. 1, n. 1, l. fall., per il curatore sarebbe rimasto pur sempre possibile
               eccepire l’inefficacia del titolo sottostante all’eseguito pagamento allorquando si
               fosse accertato che, a fronte di tale atto solutorio, la presentazione della domanda
               di (pre-)concordato fosse avvenuta al solo scopo di proteggere, con l’esenzione
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               dalla revocatoria, il professionista .
                  Ed  è  qui  importante evidenziare  come, adeguatamente valorizzandosi  la
               dimensione trilatera  del  rapporto “debitore –  professionista –  creditori” resa
               rilevante  dalla  crisi  dell’impresa,  il  tema  del  controllo  sull’“utilità”  della
               prestazione professionale venisse, con ragionevole e sensibile compromesso, così
               confinato sul  terreno di  produzione  degli  effetti propri  della  domanda  (pre-
               )concordataria  in  quanto  senza  dubbio  espressivi d’una  forma,  per  dir  così
               “sintetica”, di tutela di tutti gli interessi intermedi (e non già finali) rilevanti dal
               punto di  vista del significato relazionale  sotteso al  criterio  della  strumentalità
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               all’accesso . Si osservava, infatti, che la presentazione della domanda poteva in
               fondo  ritenersi  già  contenere in  sé  «un  “germe” di  vantaggiosità  (utilità)»
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               riconducibile: i) alla produzione degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore
               (art. 168 l. fall.); ii) alla sottoposizione della gestione al controllo degli organi della
               procedura (art. 161, c. 7, l. fall.); iii) all’impressione di un vincolo di segregazione






                  41  Cfr. ancora NISIO, Art. 67, cit., 296 s.; adde GALLETTI, Non si vive, cit., 30.
                  42  Così FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 752 ss., testo e nt. 144.
                  43   E  cfr.,  in  giurisprudenza,  Cass.,  20  febbraio  2020,  n.  4340,  in  IlCaso.it,  secondo cui,  a
               salvaguardia  della «natura  eccezionale dell’esenzione» ed a  fini  d’integrazione del  requisito di
               strumentalità, sarebbe  bastata la  «proposizione della  domanda di  concordato»,  in  quanto atto
               capace di dare «coerenza alle prestazioni e servizi svolti in favore della debitrice».
                  44  Così FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 740 ss.

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