Page 15 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
dovesse coprire anche i contratti di conferimento degli incarichi professionali
stipulati a condizioni riconducibili all’art. 67, c. 2, l. fall., mirassero a contenere
il controllo giudiziale circa l’“equità” delle condizioni di reperimento dei servizi
professionali entro il perimetro proprio dei canoni della “normalità”, facendo in
sostanza dipendere la rimediabilità di possibili abusi o strategiche deviazioni dalla
par condicio da una ricognizione, caso per caso, della compatibilità fra la ratio
dell’esenzione in discorso e le fattispecie di revoca degli atti “anormali” di cui al
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c. 1 del medesimo art. 67 . Così come parimenti equilibrata appariva quell’altra
proposta dottrinaria che, nel tentativo di tenere assieme tutti i “valori” del
sistema, suggeriva di ritenere che, in virtù dell’avvenuto deposito – almeno – della
domanda prenotativa di cui all’art. 161, c. 6, l. fall., dovesse ritenersi operante
una presunzione semplice di “strumentalità” fra attività professionale e accesso
alla sistemazione concordataria della crisi; presunzione dinnanzi alla quale, oltre
alla già riferita ipotesi di un’eventuale riconducibilità del negozio di conferimento
dell’incarico alle condizioni di anomala sproporzione sinallagmatica rilevanti per
l’art. 67, c. 1, n. 1, l. fall., per il curatore sarebbe rimasto pur sempre possibile
eccepire l’inefficacia del titolo sottostante all’eseguito pagamento allorquando si
fosse accertato che, a fronte di tale atto solutorio, la presentazione della domanda
di (pre-)concordato fosse avvenuta al solo scopo di proteggere, con l’esenzione
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dalla revocatoria, il professionista .
Ed è qui importante evidenziare come, adeguatamente valorizzandosi la
dimensione trilatera del rapporto “debitore – professionista – creditori” resa
rilevante dalla crisi dell’impresa, il tema del controllo sull’“utilità” della
prestazione professionale venisse, con ragionevole e sensibile compromesso, così
confinato sul terreno di produzione degli effetti propri della domanda (pre-
)concordataria in quanto senza dubbio espressivi d’una forma, per dir così
“sintetica”, di tutela di tutti gli interessi intermedi (e non già finali) rilevanti dal
punto di vista del significato relazionale sotteso al criterio della strumentalità
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all’accesso . Si osservava, infatti, che la presentazione della domanda poteva in
fondo ritenersi già contenere in sé «un “germe” di vantaggiosità (utilità)»
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riconducibile: i) alla produzione degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore
(art. 168 l. fall.); ii) alla sottoposizione della gestione al controllo degli organi della
procedura (art. 161, c. 7, l. fall.); iii) all’impressione di un vincolo di segregazione
41 Cfr. ancora NISIO, Art. 67, cit., 296 s.; adde GALLETTI, Non si vive, cit., 30.
42 Così FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 752 ss., testo e nt. 144.
43 E cfr., in giurisprudenza, Cass., 20 febbraio 2020, n. 4340, in IlCaso.it, secondo cui, a
salvaguardia della «natura eccezionale dell’esenzione» ed a fini d’integrazione del requisito di
strumentalità, sarebbe bastata la «proposizione della domanda di concordato», in quanto atto
capace di dare «coerenza alle prestazioni e servizi svolti in favore della debitrice».
44 Così FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 740 ss.
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