Page 13 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805




               una valutazione ex ante circa l’idoneità in concreto dell’attività prestata alla sola
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               programmazione dell’accesso alla procedura .
                  Ed anzi, una conferma importante che la valutazione di strumentalità non
               dovesse esser svolta nella prospettiva postuma dell’“utilità” dell’attività prestata
               per i creditori, la si  traeva poi dalla circostanza per cui, in almeno un caso, il
               pertinente vaglio avrebbe dovuto invero prescindere dalla stessa utilizzabilità del
               risultato dell’attività professionale ai fini dell’accesso alla soluzione compositiva
               pur inizialmente ricercata: il caso considerato era quello – tipico – dell’attestatore
               che, rendendo giudizio negativo in punto di fattibilità, avesse piuttosto propiziato
               –  a  mezzo  d’una  prestazione qui  necessariamente strumentale –  un  più  celere
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               approdo  al  fallimento .  Dal  che,  allora,  pure  conseguiva  l’ulteriore
               convincimento che non vi fosse piena corrispondenza tra l’area dei crediti il cui
               pagamento,  laddove  anteriore  alla  procedura  concordataria,  avrebbe potuto
               rimanere  irrevocabile  in  ragione  della  “strumentalità  all’accesso”  della
               prestazione, e quella invece riferibile ai crediti professionali che, sempre anteriori
               all’apertura del concordato, laddove rimasti impagati, avrebbero potuto aspirare
               al rango  prededuttivo nel successivo fallimento in quanto sorti “in funzione”
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               d’una  procedura  concorsuale , trattandosi di  due  criteri  di  connessione alla
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               dimensione della concorsualità dal valore relazionale affatto diverso .
                  Ed  in  effetti,  guardando  ancora  all’iniziale  produzione  dottrinale  in
               argomento,  la  consapevolezza dell’estraneità  alla  previsione  di  legge  d’ogni
               giudizio  condotto in  termini  di  “utilità  concreta” della  prestazione,  pareva
               emergere pure  considerando  il  differente piano  di  valutazione implicato nel
               trattamento  da  riservare  ad  eventuali  vicende  patologiche  o  comunque
               disfunzionali, e quindi a fini di sindacabilità e rimediabilità tanto di un’eventuale
               sproporzione tra attività espletata e corrispettivo pattuito, quanto di eventuali




                  33  Ivi,  18,  portandosi, quali  esempi di  difetto di strumentalità, quelli  dell’acquisizione di  una
               certificazione contabile redatta in data ampiamente anteriore a quella di ragionevole apertura della
               procedura  ovvero  di  stime  relative  a  cespiti  aziendali  condotte secondo  criteri  inutilizzabili
               nell’ambito di essa.
                  34  Ivi, 19, testo e nt. 10, ove invece si ritiene fuori dalla fattispecie rilevante per l’art. 67, c. 3, lett.
               g), l. fall., la diversa ipotesi in cui, avanzata domanda “in bianco” ex art. 161, c. 6, l. fall., l’attestatore
               sia giunto a completare la propria  relazione successivamente a tale atto del debitore, posto che, in
               tal caso, il relativo credito non potrebbe ritenersi maturato (se non, forse, per fasi opportunamente
               individuate e  “segmentate”) al momento di  presentazione dell’istanza. Diversa ricostruzione in
               FABIANI,  Il delicato ruolo, cit., 746, nt. 111, 752 ss.
                  35  Cfr. ancora MEO, I crediti  professionali, cit.,  19 ss., così cogliendo la maggiore ampiezza del
               parametro della “funzionalità” in  quanto criterio  di connessione della prestazione professionale
               «con le procedure [concorsuali] e non solo con l’accesso ad esse». Contra, ritenendo prededuzione
               ed esenzione dalla revocatoria «due facce della stessa medaglia», C. COSTA, Esenzione dalla revocatoria
               e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese, in Dir. fall., 2010, I, 536, 538.
                  36  Con tale espressione facendosi riferimento alla componente dinamica propria d’ogni clausola
               generale, come tale finalizzata al bilanciamento dei diversi interessi in gioco: cfr.  BROGI, Clausole
               generali, cit.,  882.

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