Page 13 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
una valutazione ex ante circa l’idoneità in concreto dell’attività prestata alla sola
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programmazione dell’accesso alla procedura .
Ed anzi, una conferma importante che la valutazione di strumentalità non
dovesse esser svolta nella prospettiva postuma dell’“utilità” dell’attività prestata
per i creditori, la si traeva poi dalla circostanza per cui, in almeno un caso, il
pertinente vaglio avrebbe dovuto invero prescindere dalla stessa utilizzabilità del
risultato dell’attività professionale ai fini dell’accesso alla soluzione compositiva
pur inizialmente ricercata: il caso considerato era quello – tipico – dell’attestatore
che, rendendo giudizio negativo in punto di fattibilità, avesse piuttosto propiziato
– a mezzo d’una prestazione qui necessariamente strumentale – un più celere
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approdo al fallimento . Dal che, allora, pure conseguiva l’ulteriore
convincimento che non vi fosse piena corrispondenza tra l’area dei crediti il cui
pagamento, laddove anteriore alla procedura concordataria, avrebbe potuto
rimanere irrevocabile in ragione della “strumentalità all’accesso” della
prestazione, e quella invece riferibile ai crediti professionali che, sempre anteriori
all’apertura del concordato, laddove rimasti impagati, avrebbero potuto aspirare
al rango prededuttivo nel successivo fallimento in quanto sorti “in funzione”
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d’una procedura concorsuale , trattandosi di due criteri di connessione alla
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dimensione della concorsualità dal valore relazionale affatto diverso .
Ed in effetti, guardando ancora all’iniziale produzione dottrinale in
argomento, la consapevolezza dell’estraneità alla previsione di legge d’ogni
giudizio condotto in termini di “utilità concreta” della prestazione, pareva
emergere pure considerando il differente piano di valutazione implicato nel
trattamento da riservare ad eventuali vicende patologiche o comunque
disfunzionali, e quindi a fini di sindacabilità e rimediabilità tanto di un’eventuale
sproporzione tra attività espletata e corrispettivo pattuito, quanto di eventuali
33 Ivi, 18, portandosi, quali esempi di difetto di strumentalità, quelli dell’acquisizione di una
certificazione contabile redatta in data ampiamente anteriore a quella di ragionevole apertura della
procedura ovvero di stime relative a cespiti aziendali condotte secondo criteri inutilizzabili
nell’ambito di essa.
34 Ivi, 19, testo e nt. 10, ove invece si ritiene fuori dalla fattispecie rilevante per l’art. 67, c. 3, lett.
g), l. fall., la diversa ipotesi in cui, avanzata domanda “in bianco” ex art. 161, c. 6, l. fall., l’attestatore
sia giunto a completare la propria relazione successivamente a tale atto del debitore, posto che, in
tal caso, il relativo credito non potrebbe ritenersi maturato (se non, forse, per fasi opportunamente
individuate e “segmentate”) al momento di presentazione dell’istanza. Diversa ricostruzione in
FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 746, nt. 111, 752 ss.
35 Cfr. ancora MEO, I crediti professionali, cit., 19 ss., così cogliendo la maggiore ampiezza del
parametro della “funzionalità” in quanto criterio di connessione della prestazione professionale
«con le procedure [concorsuali] e non solo con l’accesso ad esse». Contra, ritenendo prededuzione
ed esenzione dalla revocatoria «due facce della stessa medaglia», C. COSTA, Esenzione dalla revocatoria
e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese, in Dir. fall., 2010, I, 536, 538.
36 Con tale espressione facendosi riferimento alla componente dinamica propria d’ogni clausola
generale, come tale finalizzata al bilanciamento dei diversi interessi in gioco: cfr. BROGI, Clausole
generali, cit., 882.
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