Page 12 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
anticipato, si muovono nel solco del recente arresto delle sez. un. e, in particolare,
della ivi affermata simmetria tra gli schemi relazionali della “funzionalità” e della
“strumentalità all’accesso” ex artt. 111, c. 2, e 67, c. 3, lett. g), l. fall. Sul punto,
pertanto, il giudizio va sospeso, occorrendo dapprima comprendere l’iter che ha
condotto ad una tale assimilazione tra le due previsioni di legge.
3.1. (Segue). Il requisito della “strumentalità all’accesso” alla procedura e il
problema del controllo sull’“utilità” della prestazione (e sull’“equità”
del compenso) professionale
Invero, a leggerla di per sé, l’esenzione sembrerebbe esser stata concepita in
termini generali, non contemplandosi in essa altra valutazione se non quella
relativa all’oggettiva riconducibilità del servizio in remunerazione del quale è
stato eseguito il pagamento alla fattispecie di legge. A tal fine, a rilevare è proprio
il requisito della “strumentalità”, il quale parrebbe postulare una relazione di
diretto e non accidentale contributo della prestazione all’accesso alla procedura, ciò
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di cui, nell’espletamento dell’incarico, il professionista dovrà naturalmente tener
conto, valutando la concreta utilizzabilità dei relativi risultati in vista, per
l’appunto, del programmando accesso dell’impresa assistita al concordato.
Programmazione nella cui cornice, allora, la prestazione dovrà risultare iscritta
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per via di espressa specificazione teleologica , pur quando, come è ben possibile,
siasi trattato di attività prodromiche al ricorso alla procedura, come tali non
necessariamente munite d’immediata rilevanza in relazione al futuro possibile
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svolgimento di questa .
Seguendo questa impostazione, consegue che, nella rilevante relazione di
mezzo a fine, “mezzo” sia l’opera (o il servizio) dalla cui esecuzione il credito
(liquido, esigibile e “scaduto”) s’è originato, e “fine” sia l’accesso alla procedura,
non dovendo – né potendo – la rilevante valutazione eccedere questo confine per
tradursi, invece, in un giudizio attorno alla compartecipazione della prestazione
del terzo al conseguimento delle finalità del concordato, specialmente laddove
queste siano unicamente considerate dal punto di vista dell’interesse finale dei
creditori al soddisfacimento. Secondo chiara dottrina, infatti, ciò
rappresenterebbe un posterius collocantesi oltre il perimetro di pertinenza della
“strumentalità”, la quale, come appena osservato, parrebbe piuttosto predicare
30 Cfr. Trib. Bergamo, 14 dicembre 2012, in Fallimento, 2013, 371.
31 Cfr. MEO, I crediti professionali, cit., 17, ritenendo necessario espungere dall’area di protezione
le attività prestate indistintamente, in forza, cioè, di una generica relazione di fatto tra espletamento
dell’attività e accesso alla procedura.
32 Ivi, 14, 17 ss., riferendocisi, ad es., all’effettuazione di analisi specifiche o all’assistenza nella
formazione della contabilità che l’imprenditore si prefigga di acquisire nel determinarsi a ricorrere
alla procedura e, in caso positivo, per utilizzarne i risultati nella costruzione del piano e della
proposta da indirizzare ai creditori.
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