Page 12 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               anticipato, si muovono nel solco del recente arresto delle sez. un. e, in particolare,
               della ivi affermata simmetria tra gli schemi relazionali della “funzionalità” e della
               “strumentalità all’accesso” ex artt. 111, c. 2, e 67, c. 3, lett. g), l. fall. Sul punto,
               pertanto, il giudizio va sospeso, occorrendo dapprima comprendere l’iter che ha
               condotto ad una tale assimilazione tra le due previsioni di legge.

                  3.1. (Segue). Il requisito della “strumentalità all’accesso” alla procedura e il
                      problema del controllo sull’“utilità” della prestazione (e sull’“equità”
                      del compenso) professionale

                  Invero, a leggerla di per sé, l’esenzione sembrerebbe esser stata concepita in
               termini generali,  non contemplandosi in  essa altra  valutazione se non  quella
               relativa all’oggettiva riconducibilità del servizio in remunerazione del quale è
               stato eseguito il pagamento alla fattispecie di legge. A tal fine, a rilevare è proprio
               il requisito della “strumentalità”, il quale parrebbe postulare una relazione di
               diretto e non accidentale  contributo della prestazione all’accesso alla procedura, ciò
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               di cui, nell’espletamento dell’incarico, il professionista dovrà naturalmente tener
               conto,  valutando  la  concreta  utilizzabilità  dei  relativi  risultati  in  vista,  per
               l’appunto,  del  programmando  accesso  dell’impresa  assistita  al  concordato.
               Programmazione nella cui cornice, allora, la prestazione dovrà risultare iscritta
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               per via di espressa specificazione teleologica , pur quando, come è ben possibile,
               siasi  trattato di  attività  prodromiche al  ricorso  alla  procedura,  come tali  non
               necessariamente munite d’immediata rilevanza in relazione al futuro possibile
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               svolgimento di questa .
                  Seguendo  questa impostazione, consegue che,  nella  rilevante relazione  di
               mezzo a fine, “mezzo” sia l’opera (o il servizio) dalla cui esecuzione il credito
               (liquido, esigibile e “scaduto”) s’è originato, e “fine” sia l’accesso alla procedura,
               non dovendo – né potendo – la rilevante valutazione eccedere questo confine per
               tradursi, invece, in un giudizio attorno alla compartecipazione della prestazione
               del terzo al conseguimento delle finalità del concordato, specialmente laddove
               queste siano unicamente considerate dal punto di vista dell’interesse finale dei
               creditori  al  soddisfacimento.  Secondo  chiara  dottrina,  infatti,  ciò
               rappresenterebbe un posterius collocantesi oltre il perimetro di pertinenza della
               “strumentalità”, la quale, come appena osservato, parrebbe piuttosto predicare




                  30  Cfr. Trib. Bergamo, 14 dicembre 2012, in Fallimento,  2013, 371.
                  31  Cfr. MEO, I crediti professionali, cit., 17, ritenendo necessario espungere dall’area di protezione
               le attività prestate indistintamente, in forza, cioè, di una generica relazione di fatto tra espletamento
               dell’attività e accesso alla procedura.
                  32  Ivi, 14, 17 ss., riferendocisi, ad es., all’effettuazione di analisi specifiche o all’assistenza nella
               formazione della contabilità che l’imprenditore si prefigga di acquisire nel determinarsi a ricorrere
               alla  procedura  e, in  caso  positivo,  per  utilizzarne i  risultati  nella costruzione del piano  e  della
               proposta da indirizzare ai creditori.

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