Page 16 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO




               sul patrimonio responsabile (artt. 169 e 45, l. fall.);  iv) alla retrodatazione del
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               periodo sospetto ai fini dell’esperimento delle revocatorie (art. 69-bis l. fall.) .
                  In questa prima fase, del tutto minoritaria è risultata, invece, la posizione che
               reputava l’operatività dell’esenzione dell’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., dipendente
               dall’approdo  al  successivo snodo  procedimentale rappresentato  dall’effettiva
               ammissione al concordato; soluzione da qualcuno sostenuta ritenendo che solo
               l’ammissione  disposta  dal  Tribunale  avrebbe  costituito  «una  obiettiva
               dimostrazione della serietà del tentativo di soluzione concordataria della crisi»,
               rendendo «maggiormente accettabile il sacrificio della par condicio creditorum che
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               l’applicazione della esenzione comporta» .


               4. I percorsi della giurisprudenza e l’espansiva vis (d’una certa concezione) del
                  criterio di “funzionalità”

                  Il dibattito, naturalmente, avrebbe poi avuto per protagonista principale la
               giurisprudenza, nel cui incedere presto sarebbe emersa l’inclinazione ad esigere
               che la procedura concordataria, per quanto ad esito finalmente infausto, si fosse
               comunque protratta sino  ad  un  provvedimento giudiziale  positivo capace di
               confermare l’adeguatezza funzionale delle prestazioni professionali ingaggiate
               dal debitore e di stabilizzare gli effetti della domanda iniziale. Un atteggiamento
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               che, in un primo momento per lo più proprio delle corti di merito , avrebbe poi
               trovato conferma in un orientamento interno alla Sez. I della Corte cass., sino al
               definitivo suggello, come vedremo, ad opera delle sez. un. di fine 2021.
                  Prima  di  giungere  a  considerare  il  modo  in  cui,  in  seno  a  tale  ultimo
               pronunciamento,  siasi  formato  il  convincimento  secondo  il  quale  identica
               soluzione interpretativa debba valere per conferire adeguato senso relazionale  et
               alla “funzionalità” rilevante a fini della prededucibilità del credito professionale
               et  alla  “strumentalità” capace di  proteggerne il  pagamento  ante  concursum in
               periodo  sospetto, preme mettere in  evidenza  la  generale  impressione che  la
               ricostruzione del significato dei diversi criteri che le norme positive impiegano
               onde istituire qualificate connessioni tra gli atti dell’impresa in crisi e le procedure
               concorsuali  sia  stata  segnata  dalla  progressiva  emersione  di  una  precisa
               concezione – di carattere tendenzialmente espansivo – del menzionato criterio
               della “funzionalità”, il cui senso complessivo è apparso definito di modo che fosse
               possibile ripristinare, rispetto agli interventi tendenzialmente riduttivi operati dal
               legislatore, un significativo margine di controllo su quanto dall’imprenditore (e
               dai suoi professionisti) fatto prima del pieno insediamento del giudice al vertice

                  45   Sul  punto, cfr.  anche  GREGGIO,  Le  ambivalenze  della giurisprudenza  di  legittimità  in  tema  di
               prededucibilità  del credito  del professionista nel fallimento che segue  al concordato preventivo:  l’ammissione  è
               una condizione necessaria?, in IlCaso.it, 16 maggio 2018, 16.
                  46  NISIO,  Art. 67, cit., 290 ss.
                  47  Cfr., tra le prime, Trib. Bergamo, 14 dicembre 2012, cit.

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