Page 16 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
sul patrimonio responsabile (artt. 169 e 45, l. fall.); iv) alla retrodatazione del
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periodo sospetto ai fini dell’esperimento delle revocatorie (art. 69-bis l. fall.) .
In questa prima fase, del tutto minoritaria è risultata, invece, la posizione che
reputava l’operatività dell’esenzione dell’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., dipendente
dall’approdo al successivo snodo procedimentale rappresentato dall’effettiva
ammissione al concordato; soluzione da qualcuno sostenuta ritenendo che solo
l’ammissione disposta dal Tribunale avrebbe costituito «una obiettiva
dimostrazione della serietà del tentativo di soluzione concordataria della crisi»,
rendendo «maggiormente accettabile il sacrificio della par condicio creditorum che
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l’applicazione della esenzione comporta» .
4. I percorsi della giurisprudenza e l’espansiva vis (d’una certa concezione) del
criterio di “funzionalità”
Il dibattito, naturalmente, avrebbe poi avuto per protagonista principale la
giurisprudenza, nel cui incedere presto sarebbe emersa l’inclinazione ad esigere
che la procedura concordataria, per quanto ad esito finalmente infausto, si fosse
comunque protratta sino ad un provvedimento giudiziale positivo capace di
confermare l’adeguatezza funzionale delle prestazioni professionali ingaggiate
dal debitore e di stabilizzare gli effetti della domanda iniziale. Un atteggiamento
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che, in un primo momento per lo più proprio delle corti di merito , avrebbe poi
trovato conferma in un orientamento interno alla Sez. I della Corte cass., sino al
definitivo suggello, come vedremo, ad opera delle sez. un. di fine 2021.
Prima di giungere a considerare il modo in cui, in seno a tale ultimo
pronunciamento, siasi formato il convincimento secondo il quale identica
soluzione interpretativa debba valere per conferire adeguato senso relazionale et
alla “funzionalità” rilevante a fini della prededucibilità del credito professionale
et alla “strumentalità” capace di proteggerne il pagamento ante concursum in
periodo sospetto, preme mettere in evidenza la generale impressione che la
ricostruzione del significato dei diversi criteri che le norme positive impiegano
onde istituire qualificate connessioni tra gli atti dell’impresa in crisi e le procedure
concorsuali sia stata segnata dalla progressiva emersione di una precisa
concezione – di carattere tendenzialmente espansivo – del menzionato criterio
della “funzionalità”, il cui senso complessivo è apparso definito di modo che fosse
possibile ripristinare, rispetto agli interventi tendenzialmente riduttivi operati dal
legislatore, un significativo margine di controllo su quanto dall’imprenditore (e
dai suoi professionisti) fatto prima del pieno insediamento del giudice al vertice
45 Sul punto, cfr. anche GREGGIO, Le ambivalenze della giurisprudenza di legittimità in tema di
prededucibilità del credito del professionista nel fallimento che segue al concordato preventivo: l’ammissione è
una condizione necessaria?, in IlCaso.it, 16 maggio 2018, 16.
46 NISIO, Art. 67, cit., 290 ss.
47 Cfr., tra le prime, Trib. Bergamo, 14 dicembre 2012, cit.
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