Page 14 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





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               inadempimenti per parte del professionista. Sul primo versante , la riflessione s’è
               intrecciata, in particolare, alla questione circa l’esatto grado di specialità della
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               pertinente fattispecie di esenzione . In un quadro di opinioni anche in questo
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               caso abbastanza variegato , diversi autori hanno ritenuto che, a  fronte di un
               corrispettivo sproporzionato  – capace, cioè, d’assorbire larga  parte dell’attivo
               concorsuale,  e,  quindi,  di  ricondurre  la  fattispecie  nell’ambito  degli  atti
               “anormali” onerosi –, revocabile rimanesse il negozio, ossia il contratto d’incarico
               professionale in cui il pagamento dell’abnorme corrispettivo aveva trovato titolo,
               con conseguente collocazione in privilegio (ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.) del credito
               del professionista sì come risultante da una doverosa rideterminazione giudiziale
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               del “giusto” compenso per l’opera da questi effettivamente resa .
                  Di  là  dal  merito delle  singole  proposte, nel  complesso diveniva possibile
               osservare come tali  orientamenti, ritenendo  che la  protezione dei  pagamenti

                  37   Quanto alla  possibile  invalidità  di  talune modalità di  conformazione dell’onorario e alla
               rilevanza dell’eventuale inadempimento del professionista, cfr. la giurisprudenza richiamata infra,
               4.1 e 7.1, nt. 206; per la dottrina, cfr., sin d’ora, FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 734 ss., 739, 744 ss.
                  38  Tema, questo, di portata invero comune alle fattispecie d’esenzione del c. 3 dell’art. 67 l. fall.:
               cfr., in generale, NARDECCHIA,  Le nuove esenzioni del terzo c. dell’art. 67 l. fall., in Fallimento,  2009, 14
               ss.; TARZIA,  L’ambito di applicazione delle esenzioni nel nuovo art. 67 l. fall., ivi, 2008, 637 ss.; MARZO,
               L’incerta delimitazione della portata applicativa delle esenzioni da revocatoria previste dall’art. 67, 3 c., l. fall.
               (nonché  dall’art. 166, 3 c., c.c.i.),  in Dir. fall.,  2020,  II,  159  ss. Per  la giurisprudenza, cfr.  la  recente
               Cass., 24 gennaio 2023, n. 2176, in IlCaso.it.
                  39  Infatti, a posizioni più permissive, come quelle secondo cui alle esenzioni di cui alle lett. d), e)
               e  g),  in  quanto collegate  agli  strumenti di  risanamento, sarebbe  stato opportuno assicurare  il
               massimo  ambito  di  applicazione  possibile,  estendendo la  relativa  protezione  a  tutti  gli  atti
               astrattamente collocabili nello spettro dell’intero sistema revocatorio, et pauliano et concorsuale, si
               sono contrapposte letture variamente più restrittive (cfr. la dottrina cit. alla nt. prec.).  Con riguardo
               al nostro specifico tema, cfr. MEO, I crediti professionali, cit., 14, secondo cui l’eventuale sproporzione
               tra  attività espletata e corrispettivo erogato sarebbe potuta venire in  rilievo  solamente ai fini  di
               un’eventuale  revocatoria  ordinaria,  sì  da  risolvere  detta  ipotesi  disfunzionale  attraverso
               l’applicazione dei presupposti dell’eventus  damni e della scientia fraudis. Altri autori, tuttavia, hanno
               fatto osservare che,  dovendo trattarsi di  pagamenti  di  crediti  liquidi  ed  esigibili,  la  revocatoria
               ordinaria  non potrebbe invero  operare  (art.  2901,  c.  3,  c.c.),  così  come,  d’altro  canto, pure  s’è
               sottolineata l’estraneità dei pagamenti in questione al sistema dell’inefficacia legale ex artt. 64-65 l.
               fall.,  in quanto atti solutori iscriventisi in operazioni a titolo oneroso ed appunto relativi a crediti
               scaduti. Cfr., in tal senso, NISIO, Art. 67, 3 co., lett. g), in VITALONE  - PATRONI GRIFFI - RIEDI (a cura
               di), Le azioni revocatorie: la disciplina, il processo, Torino, 2014, 295.
                  40   In  questa direzione, LIMITONE,  Art.  67,  cit.,  862;  SANDULLI  -  D’ATTORRE,  Manuale delle
               procedure concorsuali,  Torino, 2016, 101; FABIANI,  Il delicato ruolo,  cit., 753,  testo e nt. 145; PACCHI,
               Le prededuzioni,  cit.,  14. Contra  GALLETTI,  Non si vive,  cit.,  29;  BONFATTI,  Gli effetti,  cit.,  325.  Più
               articolata, invece, la soluzione sostenuta da NISIO, Art. 67, cit., 296 s., testo e nt. 17, ritenendo tanto
               il pagamento quanto il negozio astrattamente revocabili ex art. 67, c. 1, n. 1, l. fall., ed escludendo,
               invece,  la  possibilità  d’assoggettare il  contratto di  conferimento dell’incarico  alla  revocatoria
               ordinaria esperibile in via endo-fallimentare ex art. 66 l. fall., in quanto negozio qualificabile quale
               atto di amministrazione del patrimonio dell’imprenditore e non di relativa disposizione. L’autore,
               inoltre, in nome del favor legislativo per  i  tentativi di soluzione alternativa della crisi,  tendeva a
               ritenere che l’esenzione pure dovesse abbracciare le ipotesi di cui all’art. 67, c. 1, n. 2, l. fall. Contra,
               da ultimo, App. Milano, 5 settembre 2022, n. 2824, in DeJure (su cui cfr. anche infra, nt. 165).

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