Page 14 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
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inadempimenti per parte del professionista. Sul primo versante , la riflessione s’è
intrecciata, in particolare, alla questione circa l’esatto grado di specialità della
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pertinente fattispecie di esenzione . In un quadro di opinioni anche in questo
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caso abbastanza variegato , diversi autori hanno ritenuto che, a fronte di un
corrispettivo sproporzionato – capace, cioè, d’assorbire larga parte dell’attivo
concorsuale, e, quindi, di ricondurre la fattispecie nell’ambito degli atti
“anormali” onerosi –, revocabile rimanesse il negozio, ossia il contratto d’incarico
professionale in cui il pagamento dell’abnorme corrispettivo aveva trovato titolo,
con conseguente collocazione in privilegio (ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.) del credito
del professionista sì come risultante da una doverosa rideterminazione giudiziale
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del “giusto” compenso per l’opera da questi effettivamente resa .
Di là dal merito delle singole proposte, nel complesso diveniva possibile
osservare come tali orientamenti, ritenendo che la protezione dei pagamenti
37 Quanto alla possibile invalidità di talune modalità di conformazione dell’onorario e alla
rilevanza dell’eventuale inadempimento del professionista, cfr. la giurisprudenza richiamata infra,
4.1 e 7.1, nt. 206; per la dottrina, cfr., sin d’ora, FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 734 ss., 739, 744 ss.
38 Tema, questo, di portata invero comune alle fattispecie d’esenzione del c. 3 dell’art. 67 l. fall.:
cfr., in generale, NARDECCHIA, Le nuove esenzioni del terzo c. dell’art. 67 l. fall., in Fallimento, 2009, 14
ss.; TARZIA, L’ambito di applicazione delle esenzioni nel nuovo art. 67 l. fall., ivi, 2008, 637 ss.; MARZO,
L’incerta delimitazione della portata applicativa delle esenzioni da revocatoria previste dall’art. 67, 3 c., l. fall.
(nonché dall’art. 166, 3 c., c.c.i.), in Dir. fall., 2020, II, 159 ss. Per la giurisprudenza, cfr. la recente
Cass., 24 gennaio 2023, n. 2176, in IlCaso.it.
39 Infatti, a posizioni più permissive, come quelle secondo cui alle esenzioni di cui alle lett. d), e)
e g), in quanto collegate agli strumenti di risanamento, sarebbe stato opportuno assicurare il
massimo ambito di applicazione possibile, estendendo la relativa protezione a tutti gli atti
astrattamente collocabili nello spettro dell’intero sistema revocatorio, et pauliano et concorsuale, si
sono contrapposte letture variamente più restrittive (cfr. la dottrina cit. alla nt. prec.). Con riguardo
al nostro specifico tema, cfr. MEO, I crediti professionali, cit., 14, secondo cui l’eventuale sproporzione
tra attività espletata e corrispettivo erogato sarebbe potuta venire in rilievo solamente ai fini di
un’eventuale revocatoria ordinaria, sì da risolvere detta ipotesi disfunzionale attraverso
l’applicazione dei presupposti dell’eventus damni e della scientia fraudis. Altri autori, tuttavia, hanno
fatto osservare che, dovendo trattarsi di pagamenti di crediti liquidi ed esigibili, la revocatoria
ordinaria non potrebbe invero operare (art. 2901, c. 3, c.c.), così come, d’altro canto, pure s’è
sottolineata l’estraneità dei pagamenti in questione al sistema dell’inefficacia legale ex artt. 64-65 l.
fall., in quanto atti solutori iscriventisi in operazioni a titolo oneroso ed appunto relativi a crediti
scaduti. Cfr., in tal senso, NISIO, Art. 67, 3 co., lett. g), in VITALONE - PATRONI GRIFFI - RIEDI (a cura
di), Le azioni revocatorie: la disciplina, il processo, Torino, 2014, 295.
40 In questa direzione, LIMITONE, Art. 67, cit., 862; SANDULLI - D’ATTORRE, Manuale delle
procedure concorsuali, Torino, 2016, 101; FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 753, testo e nt. 145; PACCHI,
Le prededuzioni, cit., 14. Contra GALLETTI, Non si vive, cit., 29; BONFATTI, Gli effetti, cit., 325. Più
articolata, invece, la soluzione sostenuta da NISIO, Art. 67, cit., 296 s., testo e nt. 17, ritenendo tanto
il pagamento quanto il negozio astrattamente revocabili ex art. 67, c. 1, n. 1, l. fall., ed escludendo,
invece, la possibilità d’assoggettare il contratto di conferimento dell’incarico alla revocatoria
ordinaria esperibile in via endo-fallimentare ex art. 66 l. fall., in quanto negozio qualificabile quale
atto di amministrazione del patrimonio dell’imprenditore e non di relativa disposizione. L’autore,
inoltre, in nome del favor legislativo per i tentativi di soluzione alternativa della crisi, tendeva a
ritenere che l’esenzione pure dovesse abbracciare le ipotesi di cui all’art. 67, c. 1, n. 2, l. fall. Contra,
da ultimo, App. Milano, 5 settembre 2022, n. 2824, in DeJure (su cui cfr. anche infra, nt. 165).
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