Page 17 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
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della macchina concorsuale . Il che, a ben vedere, è avvenuto non solo
nell’ambito della prededuzione, ove questa tendenza ha innanzitutto interessato
l’alternativo criterio della “occasionalità” , bensì, appunto, anche in quello
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dell’esenzione dalla revocatoria .
In effetti, diversamente che nella dottrina, è emersa presto nella giurisprudenza
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la percezione di un possibile collegamento “stretto” tra i due profili . Il che, se
sul piano squisitamente pre-normativo (= ideologico) non poteva più di tanto
destar sorpresa, essendo quello della prededuzione l’altro fenomeno che, insieme
al “verbo” del risanamento e alla rivisitata disciplina delle revocatorie, aveva
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«divelto il mito della par condicio» ; de lege lata, invece, finiva per tradire un
48 Cfr. anche FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 735 ss., sottolineando il difficoltoso distacco dalle
concezioni sviluppatesi sotto il precedente regime dei “debiti di massa” quali passività prededucibili
sorte nell’ambito della procedura e, quindi, sotto il diretto vaglio del giudice; più di recente, cfr.
PANI, La prededuzione prima e dopo il Codice della crisi, in Ristr. aziendali, 19 agosto 2022, 7.
49 Riguardo al quale si è assistito ad una sorta di un doppio ridimensionamento dato dal fatto
che la prededuzione “occasionale”, venendo stabilmente ancorata ad elementi ulteriori rispetto al
mero dato d’ordine cronologico relativo al dispiegarsi della procedura, s’è ritrovata non solo
caratterizzata in termini di «riferibilità soggettiva» del credito all’attività degli organi della
procedura, ma anche – e per l’appunto – sottoposta ad un vaglio di «funzionalità [rispetto] ad
esigenze» della stessa (Cass., 24 gennaio 2014, n. 1513, in Fallimento, 2014, 519, con nota di P.
VELLA, L’enigmatico rapporto tra prededuzione e concordato preventivo), finendo per esser poi resa di fatto
inoperante, sempre per ciò che concerne i crediti professionali, rispetto a tutta la fase del concordato
con riserva, essendosi in buona sostanza escluso che la prededucibilità di tali crediti possa esser
“occasionata” dal mero deposito della domanda “prenotativa” (cfr. infra, 4.2 e 5). Su tali
atteggiamenti della Corte cass., cfr. FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 728 ss.; PANI, La prededuzione, cit.,
16 ss.; ID., Il credito prededucibile del professionista tra novità normative e giurisprudenziali, in Ristr.
aziendali, 15 novembre 2021, 4 ss.
50 Ambito in cui, condizionata da siffatta concezione è innanzitutto risultata la stessa
interpretazione del già considerato profilo d’interconnessione temporale tra atto solutorio del
credito professionale (liquido ed esigibile) e procedura concorsuale accedenda, avendo, in taluni
frangenti, le corti preteso di sostenere che, onde beneficiare della protezione, il pagamento del
compenso dovesse esser avvenuto dopo l’ammissione dell’impresa al concordato. Cfr., PECORARO -
ROSAPEPE, La revocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2012, II, 567, sulla scorta di Trib. Udine, 15
ottobre 2008, in Fallimento, 2009, 1414, con nota critica di BOGGIO, Crediti sorti «in funzione» del
concordato preventivo: prededuzione ...ma non troppo; contra, BONFATTI, Gli effetti, cit., 325; NISIO, Art.
67, cit., 291 ss. È peraltro noto come, in un certo frangente, i giudici di merito vollero assumere un
atteggiamento decisamente restrittivo anche nei confronti dei pagamenti endo -concordatari dei
compensi professionali, opinando che, durante il periodo di concordato “con riserva” e sino
all’omologazione, sarebbe stato in ogni caso vietato il pagamento dell’attestatore e degli altri
professionisti incaricati della preparazione della domanda, a pena di
improcedibilità/inammissibilità della stessa. In tal senso, cfr. i pronunciamenti commentati (e
giustamente criticati) da FABIANI, Concordato preventivo e divieto (non previsto nella legge) di pagamenti
dei compensi professionali. Il pensiero unico recente dei giudici di merito, in Fallimento, 2017, 583 ss.
51 Al punto che sulle riviste specializzate non avrebbero poi mancato di trovar pubblicazione
rassegne di giurisprudenza che, per quanto specificamente intitolate alla materia revocatoria, sotto
la lett. g) del c. 3 dell’art. 67 l. fall., invero riferivano anche le pronunzie rese in tema di prededuzione
per funzionalità dei crediti professionali ex art. 111, c. 2; cfr., ad es., COMMISSO, Le esenzioni da
revocatoria, in Fallimento, 2018, 1474.
52 FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 753 ss.
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