Page 17 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 17

IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                                           48
               della  macchina  concorsuale .  Il  che,  a  ben  vedere,  è  avvenuto  non  solo
               nell’ambito della prededuzione, ove questa tendenza ha innanzitutto interessato
               l’alternativo  criterio  della  “occasionalità” , bensì,  appunto,  anche  in  quello
                                                        49
                                             50
               dell’esenzione dalla revocatoria .
                  In effetti, diversamente che nella dottrina, è emersa presto nella giurisprudenza
                                                                               51
               la percezione di un possibile collegamento “stretto” tra i due profili . Il che, se
               sul piano squisitamente pre-normativo (= ideologico) non poteva più di tanto
               destar sorpresa, essendo quello della prededuzione l’altro fenomeno che, insieme
               al “verbo” del risanamento e alla rivisitata disciplina delle revocatorie, aveva
                                                52
               «divelto il  mito della  par  condicio» ; de  lege lata,  invece, finiva per  tradire un

                  48  Cfr. anche FABIANI,  Il delicato  ruolo,  cit.,  735  ss., sottolineando il difficoltoso distacco dalle
               concezioni sviluppatesi sotto il precedente regime dei “debiti di massa” quali passività prededucibili
               sorte nell’ambito della procedura e, quindi, sotto il diretto vaglio del giudice; più  di recente, cfr.
               PANI, La prededuzione prima e dopo il Codice della crisi, in Ristr. aziendali, 19 agosto 2022, 7.
                  49  Riguardo al quale si è assistito ad una sorta di un doppio ridimensionamento dato dal fatto
               che la prededuzione “occasionale”, venendo stabilmente ancorata ad elementi ulteriori rispetto al
               mero  dato  d’ordine cronologico  relativo  al  dispiegarsi  della  procedura,  s’è  ritrovata  non solo
               caratterizzata  in  termini  di  «riferibilità  soggettiva»  del  credito  all’attività  degli  organi  della
               procedura,  ma anche –  e  per  l’appunto –  sottoposta ad un vaglio  di  «funzionalità [rispetto] ad
               esigenze» della stessa (Cass., 24  gennaio 2014,  n. 1513,  in  Fallimento,  2014,  519,  con nota di P.
               VELLA, L’enigmatico rapporto tra prededuzione e concordato preventivo), finendo per esser poi resa di fatto
               inoperante, sempre per ciò che concerne i crediti professionali, rispetto a tutta la fase del concordato
               con riserva, essendosi in buona sostanza escluso che la prededucibilità di tali  crediti possa esser
               “occasionata”  dal  mero  deposito  della  domanda  “prenotativa”  (cfr.  infra,  4.2  e  5).  Su  tali
               atteggiamenti della Corte cass., cfr. FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 728 ss.; PANI,  La prededuzione, cit.,
               16  ss.;  ID.,  Il  credito  prededucibile  del  professionista  tra  novità  normative  e  giurisprudenziali,  in  Ristr.
               aziendali, 15 novembre 2021, 4 ss.
                  50   Ambito  in  cui,  condizionata  da  siffatta  concezione  è  innanzitutto  risultata  la  stessa
               interpretazione del  già  considerato profilo  d’interconnessione temporale tra  atto  solutorio del
               credito professionale (liquido ed esigibile) e procedura concorsuale accedenda, avendo, in taluni
               frangenti, le corti  preteso di  sostenere che, onde beneficiare della  protezione, il  pagamento del
               compenso dovesse esser avvenuto dopo l’ammissione dell’impresa al concordato. Cfr., PECORARO -
               ROSAPEPE, La revocatoria fallimentare,  in Giur. comm.,  2012,  II,  567, sulla scorta di Trib.  Udine, 15
               ottobre 2008,  in  Fallimento,  2009,  1414,  con nota critica  di  BOGGIO,  Crediti  sorti  «in  funzione»  del
               concordato  preventivo: prededuzione ...ma non troppo; contra,  BONFATTI,  Gli effetti,  cit.,  325; NISIO,  Art.
               67, cit., 291 ss. È peraltro noto come, in un certo frangente, i giudici di merito vollero assumere un
               atteggiamento decisamente restrittivo anche nei  confronti dei pagamenti  endo -concordatari dei
               compensi  professionali,  opinando che,  durante il  periodo  di  concordato “con  riserva”  e  sino
               all’omologazione, sarebbe  stato in  ogni  caso  vietato il  pagamento dell’attestatore e degli  altri
               professionisti   incaricati   della   preparazione   della   domanda,   a   pena   di
               improcedibilità/inammissibilità  della  stessa. In  tal  senso, cfr.  i  pronunciamenti commentati  (e
               giustamente criticati) da FABIANI, Concordato preventivo  e divieto  (non previsto nella legge)  di pagamenti
               dei compensi professionali. Il pensiero unico recente  dei giudici di merito, in Fallimento,  2017, 583 ss.
                  51  Al  punto che sulle riviste specializzate non avrebbero poi mancato di trovar pubblicazione
               rassegne di giurisprudenza che, per quanto specificamente intitolate alla materia revocatoria, sotto
               la lett. g) del c. 3 dell’art. 67 l. fall., invero riferivano anche le pronunzie rese in tema di prededuzione
               per  funzionalità dei  crediti  professionali  ex art.  111,  c.  2;  cfr.,  ad  es.,  COMMISSO, Le esenzioni  da
               revocatoria, in Fallimento, 2018, 1474.
                  52  FABIANI,  Il delicato ruolo, cit., 753 ss.

                                                   177
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22