Page 18 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
atteggiamento volto ad assicurare in ambo i casi un vaglio preventivo di contenuto
in buona sostanza analogo, e ciò – essenzialmente – al fine di porre un argine al
percepito rischio che il debitore in crisi potesse assumere obbligazioni
particolarmente gravose al di fuori del controllo degli organi giudiziari, sì da
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«spalanc[are] le porte ai più vari debiti e render[e] possibili abusi» . In particolare,
questo orientamento si sarebbe affermato presso quelle corti che, ai fini del
riconoscimento della prededuzione, vollero aderire all’impostazione più
restrittiva, giustappunto opinando che anche la verifica della “strumentalità
all’accesso” rilevante per l’art. 67, c. 3, lett. g), postulasse un’indagine circa
l’“utilità in concreto” delle prestazioni professionali in questo caso già svolte e
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remunerate .
4.1. (Segue). I principali orientamenti delle corti, anche alla luce dell’asserita
simmetria della disciplina in tema di prededuzione “funzionale” ex art.
111, c. 2, l. fall.
Con riguardo alla materia della prededuzione del credito professionale per
“funzionalità”, in effetti, sarebbero venuti nel tempo confrontandosi, grosso
modo, tre diversi orientamenti: i) quello per cui sarebbe per l’appunto occorso
valutare, in concreto ed ex post, in sede di accertamento del passivo, l’utilità
effettiva, per i creditori concorsuali, dell’ingaggiata prestazione professionale in
termini di liquidità aggiuntiva ovvero di salvaguardia dell’integrità dell’attivo; ii)
quello secondo cui, all’opposto, il requisito della funzionalità del credito
professionale potesse – ed anzi dovesse – operare de plano; iii) quello che nella
pronuncia del decreto di ammissione al concordato pretendeva d’individuare la
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conditio sine qua non del conseguimento del rango prededuttivo .
Dopo la condivisione del primo orientamento soprattutto da parte della
giurisprudenza di merito, ma con più di qualche riconoscimento anche in quella
di legittimità, la Corte cass., con una posizione divenuta via via maggioritaria,
chiara aveva ad un certo punto manifestato l’intenzione d’affrancare la categoria
dei crediti professionali prededucibili dal presupposto di un controllo giudiziale a
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posteriori condotto in termini di “utilità in concreto” . Secondo questa
53 Trib. Udine, 15 ottobre 2008, cit.
54 App. Milano, 2 aprile 2015, n. 1482, in UniJuris.it.
55 Per un quadro completo, cfr. P. VELLA, L’enigmatico rapporto, cit., 520 ss.; BOGGIO, I “tormenti”
della prededuzione nel fallimento consecutivo dei crediti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo
(anche alla luce del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e del D.L. 24 giugno, n. 91), in Giur. it., 2014, 1653 ss.;
AMBROSINI, Appunti in tema di prededuzione del credito del professionista nel concordato preventivo e
nell’eventuale successivo fallimento, in Oss. OCI, giugno 2017; NARDECCHIA, La prededuzione dei
professionisti nel concordato preventivo, in Fallimento, 2020, 175 ss.; ID., Le mobili frontiere della
prededuzione, ivi, 2021, 478 ss.
56 Questo filone di pronunce, in particolare, pure argomentava nel senso che, diversamente
opinando, la norma dell’art. 111, c. 2, l. fall., avrebbe perduto completamente di senso, atteso che,
alla luce del fatale sbocco del tentativo di risanamento nella liquidazione fallimentare, un
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