Page 18 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO





               atteggiamento volto ad assicurare in ambo i casi un vaglio preventivo di contenuto
               in buona sostanza analogo, e ciò – essenzialmente – al fine di porre un argine al
               percepito  rischio  che  il  debitore  in  crisi  potesse  assumere  obbligazioni
               particolarmente gravose al di fuori del controllo degli  organi  giudiziari,  sì da
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               «spalanc[are] le porte ai più vari debiti e render[e] possibili abusi» . In particolare,
               questo orientamento si  sarebbe affermato presso quelle corti che,  ai  fini del
               riconoscimento  della  prededuzione,  vollero  aderire  all’impostazione  più
               restrittiva, giustappunto opinando  che  anche  la  verifica della  “strumentalità
               all’accesso” rilevante per  l’art.  67, c.  3, lett.  g),  postulasse un’indagine  circa
               l’“utilità in concreto” delle prestazioni professionali in questo caso già svolte e
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               remunerate .

                  4.1. (Segue). I principali orientamenti delle corti, anche alla luce dell’asserita
                       simmetria della disciplina in tema di prededuzione “funzionale” ex art.
                       111, c. 2, l. fall.

                  Con riguardo  alla materia della  prededuzione del credito professionale per
               “funzionalità”, in  effetti, sarebbero venuti nel  tempo confrontandosi,  grosso
               modo, tre diversi orientamenti: i) quello per cui sarebbe per l’appunto occorso
               valutare, in  concreto ed  ex post, in  sede di  accertamento del passivo, l’utilità
               effettiva, per i creditori concorsuali, dell’ingaggiata prestazione professionale in
               termini di liquidità aggiuntiva ovvero di salvaguardia dell’integrità dell’attivo; ii)
               quello  secondo  cui,  all’opposto,  il  requisito  della  funzionalità  del  credito
               professionale potesse – ed anzi dovesse – operare de plano; iii) quello che nella
               pronuncia del decreto di ammissione al concordato pretendeva d’individuare la
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               conditio sine qua non del conseguimento del rango prededuttivo .
                  Dopo  la  condivisione del  primo  orientamento  soprattutto da  parte  della
               giurisprudenza di merito, ma con più di qualche riconoscimento anche in quella
               di legittimità, la Corte cass., con una posizione divenuta via via maggioritaria,
               chiara aveva ad un certo punto manifestato l’intenzione d’affrancare la categoria
               dei crediti professionali prededucibili dal presupposto di un controllo giudiziale a
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               posteriori  condotto  in  termini  di  “utilità  in  concreto” .  Secondo  questa

                  53  Trib. Udine, 15 ottobre 2008, cit.
                  54  App. Milano, 2 aprile 2015, n. 1482, in UniJuris.it.
                  55  Per un quadro completo, cfr. P. VELLA, L’enigmatico  rapporto, cit., 520 ss.; BOGGIO,  I “tormenti”
               della prededuzione nel fallimento consecutivo  dei crediti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo
               (anche alla luce del D.L. 23 dicembre  2013, n. 145 e del D.L. 24 giugno, n. 91), in Giur. it., 2014, 1653 ss.;
               AMBROSINI,  Appunti  in  tema  di  prededuzione  del  credito  del  professionista  nel  concordato  preventivo  e
               nell’eventuale  successivo  fallimento,  in  Oss.  OCI,  giugno  2017;  NARDECCHIA,  La  prededuzione  dei
               professionisti  nel  concordato  preventivo,  in  Fallimento,  2020,  175  ss.;  ID.,  Le  mobili  frontiere  della
               prededuzione, ivi, 2021, 478 ss.
                  56   Questo filone di pronunce,  in particolare,  pure  argomentava nel senso che, diversamente
               opinando, la norma dell’art. 111, c. 2, l. fall., avrebbe perduto completamente di senso, atteso che,
               alla  luce  del  fatale  sbocco  del  tentativo  di  risanamento  nella  liquidazione  fallimentare,  un

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