Page 19 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
impostazione, la “funzionalità” doveva essere piuttosto apprezzata con riguardo
alla sua riferibilità ad una «complessiva causa economico-organizzativa almeno
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preparatoria di una procedura concorsuale» , la prededucibilità del credito dovendosi
negare laddove, ad opera del curatore, si fosse dimostrato l’eventuale carattere
«sovrabbondante» o «superfluo» di detta prestazione , ovvero eccepito
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l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) , quando non proprio la
conoscenza del carattere fraudolento dell’iniziativa debitoria da parte dello stesso
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professionista .
In questa diversa prospettiva, dunque, il difetto di funzionalità non era ricavato
dalla mancata ammissione (né, tantomeno, dal difetto di approvazione od
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omologa ) del concordato; piuttosto, il rapporto tra il profilo relativo al
riconoscimento della prededuzione per “funzionalità” del credito e quello
concernente la valutazione di “utilità” della prestazione per la massa, veniva
regolato – sì da erigere comunque un valido baluardo contro pretese smisurate o
disfunzionali – sul diverso terreno dell’inadempimento delle obbligazioni e,
quindi, dell’accertamento, in sede di verifica del passivo, dell’eventuale imperizia
o dell’inadeguato grado di diligenza profusa dal professionista ex art. 1176, c. 2,
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c.c. . Con la conseguenza che l’incapacità dell’opera ad apportare un contributo
eziologicamente valido al corretto (i.e., non eccedentario, non abusivo) dipanarsi
dell’operazione risanatoria (già in fase pre-concorsuale), non avrebbe posto una
questione di gradazione del credito (privilegio ex art. 2751-bis c.c. in luogo della
prededuzione ex art. 111, c. 2, l. fall.), bensì, ancor prima, d’ammissione al
passivo, atteso che, a fronte del vittorioso esperimento della exceptio inadimpleti
contractus per parte del curatore, il credito sarebbe stato da ridursi, se non da
escludersi in toto . Analogamente, e sempre operando sul terreno del diritto delle
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obbligazioni, a cospetto delle ragioni del concorso, s’è riconosciuto che ben
potesse il g.d. intervenire in riduzione del compenso sproporzionato vuoi rispetto
accertamento ex post dell’utilità in concreto della prestazione avrebbe finito per esibire un esito
sistematicamente negativo. Cfr., tra le altre, Cass., 30 gennaio 2015, n. 1765, in IlCaso.it.
57 Cass., 10 gennaio 2017, n. 280, in Fallimento, 2017, 389, con nota di MACAGNO, La S.C.
conferma la prededucibilità de plano dei crediti dei professionisti …etc.
58 Cass., 16 maggio 2018, n. 12017, in Dirittobancario.it; Cass., 9 gennaio 2020, n. 220, ivi.
59 Trib. Monza, 4 novembre 2014, in Fallimento, 2015, 615; Trib. Milano, 25 febbraio 2016, n.
2508, in Pluris.
60 Cass., 2 luglio 2020, n. 13596, in Fallimento, 2020, 1483.
61 Cfr., al riguardo, l’ancor più rigorosa giurisprudenza di merito cit. da FABIANI, Il delicato ruolo,
cit., 736.
62 Cfr. FABIANI, Il delicato ruolo, cit., 744 ss.; adde VERNA, Sulla prededuzione “in funzione” nel
concordato preventivo, in Dir. fall., 2015, I, 96, rilevando come la contestazione del curatore valesse,
precisamente, ad aprire l’accertamento previsto dall’art. 111-bis l. fall.
63 Ferma pure rimanendo, nelle ipotesi più gravi, la possibilità di paralizzare ogni pretesa del
professionista a mezzo d’una eccezione di compensazione basata sul controcredito risarcitorio
nascente da un inadempimento rivelatosi dannoso per la massa. Cfr. FABIANI, Il delicato ruolo, cit.,
746 s.; GREGGIO, Le ambivalenze, cit., 20 ss.; in giurisprudenza, Cass., 4 maggio 2018, n. 10752, in
Fallimento, 2018, 826.
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