Page 19 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 19

IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               impostazione, la “funzionalità” doveva essere piuttosto apprezzata con riguardo
               alla  sua  riferibilità  ad  una  «complessiva  causa  economico-organizzativa  almeno
                                                    57
               preparatoria di una procedura concorsuale» , la prededucibilità del credito dovendosi
               negare laddove, ad opera del curatore, si fosse dimostrato l’eventuale carattere
               «sovrabbondante»  o  «superfluo»  di  detta  prestazione ,  ovvero  eccepito
                                                                      58
                                                              59
               l’inadempimento  (o  l’inesatto  adempimento) ,  quando  non  proprio  la
               conoscenza del carattere fraudolento dell’iniziativa debitoria da parte dello stesso
                            60
               professionista .
                  In questa diversa prospettiva, dunque, il difetto di funzionalità non era ricavato
               dalla  mancata  ammissione  (né,  tantomeno, dal  difetto di  approvazione  od
                        61
               omologa )  del  concordato;  piuttosto,  il  rapporto  tra  il  profilo  relativo  al
               riconoscimento  della  prededuzione  per  “funzionalità”  del  credito  e  quello
               concernente la  valutazione di  “utilità” della prestazione per la  massa, veniva
               regolato – sì da erigere comunque un valido baluardo contro pretese smisurate o
               disfunzionali  –  sul  diverso  terreno  dell’inadempimento delle  obbligazioni  e,
               quindi, dell’accertamento, in sede di verifica del passivo, dell’eventuale imperizia
               o dell’inadeguato grado di diligenza profusa dal professionista ex art. 1176, c. 2,
                   62
               c.c. . Con la conseguenza che l’incapacità dell’opera ad apportare un contributo
               eziologicamente valido al corretto (i.e., non eccedentario, non abusivo) dipanarsi
               dell’operazione risanatoria (già in fase pre-concorsuale), non avrebbe posto una
               questione di gradazione del credito (privilegio ex art. 2751-bis c.c. in luogo della
               prededuzione  ex  art.  111, c.  2, l.  fall.),  bensì, ancor  prima,  d’ammissione al
               passivo, atteso che, a fronte del vittorioso esperimento della exceptio inadimpleti
               contractus per parte del curatore, il credito sarebbe stato da ridursi, se non da
               escludersi in toto . Analogamente, e sempre operando sul terreno del diritto delle
                               63
               obbligazioni,  a  cospetto delle ragioni  del  concorso, s’è  riconosciuto che  ben
               potesse il g.d. intervenire in riduzione del compenso sproporzionato vuoi rispetto


               accertamento ex  post  dell’utilità  in  concreto della  prestazione avrebbe finito per  esibire un esito
               sistematicamente negativo. Cfr., tra le altre, Cass., 30 gennaio 2015, n. 1765, in IlCaso.it.
                  57   Cass., 10  gennaio 2017,  n.  280,  in  Fallimento,  2017,  389,  con nota di  MACAGNO,  La S.C.
               conferma la prededucibilità de plano dei crediti dei professionisti …etc.
                  58  Cass., 16 maggio 2018, n. 12017, in Dirittobancario.it;  Cass., 9 gennaio 2020, n. 220, ivi.
                  59  Trib. Monza, 4 novembre 2014,  in Fallimento,  2015,  615; Trib. Milano, 25 febbraio 2016,  n.
               2508, in Pluris.
                  60  Cass., 2 luglio 2020, n. 13596, in Fallimento, 2020, 1483.
                  61  Cfr., al riguardo, l’ancor più rigorosa giurisprudenza di merito cit. da FABIANI, Il delicato ruolo,
               cit., 736.
                  62   Cfr. FABIANI,  Il delicato  ruolo,  cit.,  744  ss.;  adde VERNA,  Sulla prededuzione  “in funzione”  nel
               concordato preventivo,  in Dir. fall., 2015, I,  96, rilevando come la contestazione del curatore valesse,
               precisamente, ad aprire l’accertamento previsto dall’art. 111-bis l. fall.
                  63  Ferma pure rimanendo, nelle ipotesi più gravi,  la possibilità di paralizzare ogni pretesa del
               professionista a  mezzo d’una eccezione di  compensazione basata  sul controcredito risarcitorio
               nascente da un inadempimento rivelatosi dannoso per la massa. Cfr. FABIANI,  Il delicato ruolo, cit.,
               746 s.; GREGGIO,  Le ambivalenze, cit., 20 ss.; in giurisprudenza, Cass., 4 maggio 2018, n. 10752, in
               Fallimento,  2018, 826.

                                                   179
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24